Sentenza del 11/01/2021 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
sanzione omessa denuncia TARSU/TIA - sanzione irrogabile solo per il primo anno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di sanzioni per omessa denuncia ai fini TARSU/TIA irrogate per piu' anni. Il contribuente ha contestato l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la denuncia per variazioni (es. variazione di superficie, destinazione o numero di occupanti), sostenendo che l'obbligo di denuncia sorge solo nell'anno in cui si verificano variazioni e che l'omessa denuncia costituisce un'unica violazione suscettibile di sanzione una sola volta.
La decisione
il giudice ha ritenuto illegittima l'applicazione ripetuta della sanzione per gli anni successivi a quello in cui e' avvenuta la variazione. Si è stabilito che l'obbligo di denuncia ai fini TARSU/TIA nasce soltanto nell'anno in cui si verificano variazioni e che la violazione e' unica: la sanzione puo' essere irrogata una sola volta per quell'evento. Di conseguenza le sanzioni applicate per gli anni successivi sono state annullate, fermo restando l'eventuale diritto dell'ente ad adeguare la posizione tributaria per gli anni successivi ma senza applicare nuovamente la pena pecuniaria
Norme richiamate
art. 71 D.Lgs. 507/1973
la norma e' interpretata nel senso che l'obbligo di denuncia per variazioni rilevanti ai fini della tassa rifiuti sorge nell'anno della variazione; l'omessa denuncia costituisce un'unica violazione e quindi la sanzione puo' essere irrogata una sola volta per quell'evento, non ripetutamente per gli anni successivi in assenza di nuove variazioni
Massime di principio
- L'obbligo di denuncia per TARSU/TIA sorge solo nell'anno in cui si verifica una variazione rilevante; se non vi sono nuove variazioni negli anni successivi, non scatta un nuovo obbligo di denuncia.
- L'omissione della denuncia è configurabile come una singola violazione relativa all'evento di variazione; pertanto la sanzione amministrativa irrogabile è applicabile una sola volta per quell'evento.
- Per gli anni successivi, se la situazione sostanziale non e' cambiata rispetto all'anno dell'accertamento, l'amministrazione non puo' legittimamente applicare nuovamente la sanzione per la stessa omissione; puo' invece rettificare la posizione contributiva (calcolo tassa) ma senza duplicare la pena.
- Il contribuente ha interesse a regolarizzare tempestivamente la propria posizione riferendosi all'anno in cui e' avvenuta la variazione; eventuali sanzioni possono essere oggetto di impugnazione se vengono ripetute per anni successivi.
- Nelle verifiche amministrative e contenziosi, va distinto l'accertamento della base imponibile (che puo' essere esteso agli anni successivi) dall'applicazione di sanzioni, le quali seguono la logica della punizione per la singola violazione e non per la reiterazione artificiale dello stesso fatto negli anni successivi
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