Cassazione Civile, Ordinanza n. 13086/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008, impugnato dalla società contribuente davanti al giudice tributario. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico, limitandosi a rilevare d'ufficio e su eccezione della controparte la tardività dell'impugnazione. La Corte ha verificato che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile nella versione previgente alla modifica introdotta dalla l. n. 69/2009, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2006. Ha inoltre precisato che la riduzione del periodo di sospensione feriale a 31 giorni, introdotta dal d.l. n. 132/2014, opera solo a partire dalla sospensione relativa all'anno solare 2015.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che, nel giudizio instaurato prima del 4 luglio 2009, continuasse ad applicarsi il termine annuale di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alla l. n. 69/2009, aumentato della sospensione feriale applicabile ratione temporis. Poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 9 dicembre 2014 e il ricorso era stato notificato il 12 gennaio 2016, il termine risultava spirato l'11 gennaio 2016. Il Comune è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis
Per i giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della modifica introdotta dalla l. n. 69/2009 continua ad applicarsi il termine lungo annuale di impugnazione, non quello semestrale.
art. 46 L. 18 giugno 2009, n. 69
La novella che ha ridotto il termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi non si applica retroattivamente ai giudizi già pendenti o instaurati prima del 4 luglio 2009.
art. 58 L. 18 giugno 2009, n. 69
La nuova disciplina introdotta dalla legge n. 69/2009 opera solo per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, quindi dal 4 luglio 2009.
art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014
La riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali a 31 giorni si applica, in mancanza di disciplina transitoria, a partire dalla sospensione relativa all'anno solare 2015.
art. 1 L. n. 742 del 1969
Come modificato dal d.l. n. 132/2014, fissa il periodo di sospensione feriale dall'1 al 31 agosto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La modifica del termine lungo per impugnare prevista dalla l. n. 69/2009 non si applica ai giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009: in tali controversie resta fermo il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. nel testo previgente.
- Ai fini del computo del termine lungo di impugnazione, la sospensione feriale dei termini va applicata secondo la disciplina vigente nel periodo rilevante; la riduzione a 31 giorni introdotta nel 2014 opera soltanto dalla sospensione dell'anno 2015.
- Nel valutare la tempestività di un ricorso per cassazione occorre distinguere tra la data di instaurazione del giudizio di primo grado e la data delle successive fasi processuali, poiché la disciplina transitoria dell'art. 58 l. n. 69/2009 guarda al momento introduttivo del giudizio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese di lite e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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