Ordinanza n. 3104/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del decreto di commissariamento della Fondazione Piccolomini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di commissariamento di una fondazione
Esito
Favorevole al ricorrente (fondazione commissariata)
Prevale il privato
La controversia
La fondazione ha impugnato il decreto regionale di commissariamento chiedendone l'annullamento e, in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le censure necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione, disponendo il mantenimento della res adhuc integra sino alla conclusione della lite, in considerazione del bilanciamento dei contrapposti interessi. Poiché le censure richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il Collegio ha sollecitamente fissato l'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., per il 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta disponendo la conservazione della situazione esistente fino alla definizione del giudizio e la sollecita fissazione dell'udienza di merito, poiché le censure richiedono un approfondimento non compatibile con la fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le censure dedotte contro un provvedimento amministrativo richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può accogliere la domanda cautelare in via conservativa, mantenendo integra la situazione di fatto e di diritto fino alla decisione di merito e fissando sollecitamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- Nella fase cautelare il mantenimento della res adhuc integra può essere disposto all'esito del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, senza anticipare la decisione sui motivi di illegittimità dedotti.
Come è indicizzato
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