Cassazione Penale, Sentenza n. 09428/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha dedotto la nullità per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado al nuovo difensore e all'imputata, nonostante avesse trasmesso via PEC la revoca del precedente difensore e la nomina del nuovo difensore con elezione di domicilio il 20/07/2020; il decreto di citazione (datato 14/09/2020, depositato 18/09/2020) risultava notificato solo al precedente difensore e alla sua sede di domicilio. In secondo luogo è stato dedotto errore di applicazione di legge quanto alla qualificazione dell'azione come reato ex art. 337 c.p. anziché comportamento idoneo all'adempimento dell'invito ad allontanarsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che la mancata notifica del decreto di citazione all'effettivo difensore e all'imputata integra una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in quanto incide sulla costituzione del contraddittorio. Ne è derivato l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Le questioni di merito (qualificazione dei reati ex art. 341-bis e art. 337 c.p.) non sono state definitive per via della nullità procedurale.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Norma relativa a uno dei reati contestati; la Corte d'appello aveva assolto l'imputata per questo capo ("il fatto non sussiste"), ma la Cassazione non ha deciso il merito a causa della nullità procedurale rilevata
art. 337 cod. pen.
Norma relativa al reato per il quale la Corte d'appello aveva rideterminato la pena; la Cassazione non ha esaminato definitivamente l'interpretazione sostanziale a causa dell'annullamento per vizio procedurale
art. 179 cod. proc. pen.
La mancata notifica del decreto di citazione all'effettivo difensore e all'imputata costituisce nullità assoluta e insanabile ai sensi di questa norma, poiché impedisce la vera costituzione del contraddittorio; tale nullità impone l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo giudizio
Massime di principio
- La mancata notifica dell'atto di citazione all'imputato o al suo difensore effettivo, dopo che questi è stato regolarmente nominato e comunicato (es. via PEC), configura una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p. e comporta l'annullamento della sentenza indipendentemente dall'esito di merito
- La notifica a un precedente difensore o la mera presenza di un indirizzo domiciliare non sostituiscono la notifica all'effettivo difensore eletto: è fondamentale che l'ufficio procedente prenda atto della revoca e della nuova elezione di domicilio
- I vizi procedurali che incidono sul contraddittorio sono insanabili e prevalgono sulle questioni sostanziali: in presenza di tali vizi la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo giudizio senza entrare nel merito
- Per evitare il rischio di nullità è opportuno che la parte che cambia difensore trasmetta e, se necessario, solleciti la registrazione della nomina e dell'elezione di domicilio; conservare ricevute PEC e dimostrazioni di avvenuta comunicazione è essenziale
- In caso di annullamento per nullità formale, il nuovo giudizio viene assegnato a diversa Sezione della Corte d'appello, a tutela dell'imparzialità procedurale
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