Sentenza del 23/03/2016 n. 5724 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva utilizzato, negli anni d’imposta 2007 e 2008, eccedenze di credito IVA infragruppo mediante compensazione con debiti trasferiti nell’ambito delle liquidazioni periodiche di gruppo, senza prestare la garanzia richiesta dal D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis, comma 2, e dal D.M. 13 dicembre 1979, art. 6. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso avvisi di recupero per gli importi compensati e applicato la sanzione per omesso versamento dell’imposta. La ricorrente sosteneva che la mancata garanzia costituisse soltanto la violazione di un obbligo cautelare, non equiparabile all’omesso pagamento dell’IVA, e contestava inoltre la mancata possibilità di definire in via agevolata le sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la garanzia costituisce una condizione obbligatoria per il perfezionamento della compensazione IVA infragruppo; in sua assenza, l’effetto compensativo non si produce e resta dovuto il versamento dell’imposta. Di conseguenza, è legittima l’applicazione della sanzione prevista per l’omesso versamento, pari al trenta per cento dell’importo non versato. La successiva decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento non elimina l’inadempimento tributario già verificatosi, ferma la possibilità di chiedere eventualmente il rimborso secondo le modalità ordinarie. È stata inoltre esclusa la definizione agevolata delle sanzioni, poiché relativa a omesso pagamento di tributi e, comunque, non risultava effettuato il pagamento entro il termine previsto per la riduzione. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 18.000 euro oltre accessori, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, ultimo comma
Consente il regime di liquidazione IVA di gruppo, mediante il trasferimento e la compensazione interna di debiti e crediti IVA tra società controllate e controllante.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 2
Prevede le garanzie necessarie per tutelare l’Erario in relazione all’utilizzo o al rimborso di crediti IVA, tra cui cauzione, fideiussione o forme equivalenti.
D.M. Finanze 13 dicembre 1979, n. 11065, art. 6
"l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale"
Disciplina la mancata prestazione della garanzia nel sistema IVA di gruppo: in tale ipotesi l’importo delle eccedenze compensate deve essere versato, perché la compensazione non si perfeziona.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
"pari al trenta per cento di ogni importo non versato"
La sanzione per omesso versamento è applicabile anche quando l’IVA sia stata indebitamente compensata senza il necessario perfezionamento della compensazione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17
La definizione agevolata non si applica alle sanzioni relative all’omesso pagamento dei tributi.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2
La riduzione della sanzione è subordinata al pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione dell’invito; il pagamento effettuato soltanto durante il giudizio non consente di beneficiare della riduzione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel regime IVA di gruppo, la compensazione delle eccedenze di credito è subordinata alla prestazione della garanzia prevista dalla legge; senza garanzia, la compensazione è considerata inefficace.
- L’importo compensato senza garanzia deve essere trattato come imposta non versata, con applicazione della relativa sanzione, e non come mera violazione formale o cautelare.
- Il pagamento tardivo effettuato durante il contenzioso non elimina automaticamente l’obbligazione tributaria né le sanzioni già maturate.
- La successiva decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento può incidere sulla funzione di garanzia, ma non cancella l’omesso versamento già verificatosi; l’eventuale restituzione deve essere richiesta con una distinta procedura di rimborso.
- Le sanzioni per omesso pagamento dei tributi non beneficiano della definizione agevolata ordinaria e la riduzione prevista per il pagamento tempestivo richiede il rispetto puntuale del termine legislativo.
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