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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04999/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La lite nasce dall’acquisto di un trattore agricolo da parte della ricorrente. Dopo la vendita, il mezzo avrebbe richiesto una riparazione in garanzia con tempi molto lunghi, circa sette mesi, che la parte acquirente imputava alla venditrice e ai soggetti coinvolti nell’assistenza/riparazione. La ricorrente domandava il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti per il mancato utilizzo del trattore, in particolare il lucro cessante derivante dalla perdita di commesse di aratura eseguite per conto proprio e di terzi, nonché uno sviamento di clientela, quantificando il pregiudizio in euro 26.000,00. In primo grado la domanda era stata rigettata per ritenuta inattendibilità delle prove testimoniali. In appello la ricorrente deduceva: nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo relativo al mancato esame di ulteriori richieste istruttorie; motivazione apparente della sentenza di primo grado; motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c. per il richiamo alla decisione di primo grado senza adeguata autonoma valutazione; violazione dei diritti di difesa per la ritenuta inattendibilità dei testi e il contestuale rigetto di ulteriori prove; erronea liquidazione delle spese. In cassazione articolava cinque motivi sostanzialmente sovrapponibili: omessa pronuncia sull’impugnazione relativa alle prove non ammesse, omessa pronuncia e motivazione apparente sulla prova del danno, violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione per relationem, violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per la valutazione delle prove e il diniego di ulteriori testi, e violazione dei criteri di liquidazione delle spese ex d.m. n. 55/2014 per l’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondati i vizi di omessa pronuncia e motivazione apparente, osservando che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato sia la doglianza sulla prova testimoniale sia la richiesta di ulteriori mezzi istruttori, escludendone la rilevanza e la specificità. Ha poi confermato che il danno da mancato utilizzo del mezzo non è in re ipsa e va provato, anche mediante presunzioni, ma richiede un supporto fattuale attendibile sui ricavi precedenti, sulla capacità operativa dell’impresa e sul nesso causale tra fermo del mezzo e perdita di reddito. Quanto alla prova orale, ha ritenuto legittima la valutazione di inattendibilità dei testimoni effettuata dai giudici di merito, trattandosi di apprezzamento insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Ha escluso anche la violazione del diritto di difesa, osservando che la mancata ammissione o l’irrilevanza di ulteriori testi non integrava un vizio decisivo, essendo stata comunque raggiunta una motivazione sufficiente sul difetto di prova del danno. Infine ha respinto il motivo sulle spese, affermando che il compenso per la fase di trattazione/istruzione e per quella decisionale è dovuto anche se non vi è stata istruzione probatoria o se non sono state depositate conclusionali e repliche, quando le attività tipiche di fase siano state comunque svolte. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con memorie illustrative.

  • art. 112 c.p.c.

    secondo comma (recte secondo periodo)

    Invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la corte di merito avesse invece deciso sui motivi proposti.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione apparente; la Cassazione ha escluso il vizio perché la sentenza d’appello conteneva argomentazioni sufficienti e non meramente apparenti.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per lamentare lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per lamentare violazione del giusto processo e della motivazione; la Corte ha respinto la doglianza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riferimento all’onere di provare il danno; la Corte ha ribadito che il danno deve essere provato dalla parte che lo allega.

  • art. 350 c.p.c.

    Richiamato per descrivere la fase di trattazione dell’appello, rilevante ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la non debenza del compenso per la fase decisionale in mancanza di comparse conclusionali e memorie di replica; la Corte ha escluso tale tesi.

  • art. 4, quinto comma, lett. c), d.m. n. 55/2014

    La Corte ha affermato che il compenso per la fase istruttoria/trattazione è dovuto anche se non vi è stata istruzione probatoria, quando la trattazione sia stata effettivamente svolta.

  • art. 4, quinto comma, lett. d), d.m. n. 55/2014

    La Corte ha precisato che la fase decisionale comprende un ampio novero di attività ed è compensabile anche senza deposito di conclusionali e repliche, se la fase è stata comunque svolta.

  • art. 2237 c.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il danno da mancato utilizzo di un bene mobile non è in re ipsa: chi lo allega deve provarne l’esistenza e la riconducibilità causale all’inadempimento, anche tramite presunzioni, ma con elementi fattuali attendibili.
  • La prova del lucro cessante richiede riscontri concreti sui ricavi precedenti, sulla capacità operativa del danneggiato e sulle concrete occasioni di guadagno perdute; non bastano affermazioni apodittiche o criteri di quantificazione sganciati dalla realtà aziendale.
  • La valutazione di attendibilità dei testimoni è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e logicamente coerente.
  • La mancata ammissione di prove testimoniali può rilevare in cassazione solo se incide su un punto decisivo e se la prova dedotta sarebbe idonea, con giudizio di certezza, a sovvertire l’esito della controversia.
  • Nel processo d’appello, ai fini della liquidazione dei compensi, la fase di trattazione/istruzione e quella decisionale sono compensabili quando le attività tipiche della fase siano state comunque svolte, anche in assenza di istruzione probatoria o di deposito delle difese finali.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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