Regolamento (UE) 2025/118
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/118 della Commissione, del 14 gennaio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Oli de Menorca / Aceite de Menorca (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/118 della Commissione dispone l’iscrizione della IGP «Oli de Menorca / Aceite de Menorca» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’atto conclude la procedura avviata dalla Spagna sotto il previgente regime, confermata come ammissibile alla luce del regolamento (UE) 2024/1143, in assenza di opposizioni. L’iscrizione produce effetti uniformi in tutti gli Stati membri e rende la protezione dell’indicazione operativa a livello unionale.
Iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Oli de Menorca / Aceite de Menorca» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’indicazione geografica «Oli de Menorca / Aceite de Menorca» (IGP), con effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto atto direttamente applicabile. Riguarda la registrazione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143; la domanda era stata presentata dalla Spagna e pubblicata prima dell’entrata in vigore di tale regolamento. Non risultano opposizioni presentate nei termini previsti dalla nuova disciplina.
Iscrizione dell’IGP "Oli de Menorca / Aceite de Menorca"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/118 della Commissione ha come finalità esclusiva l’iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Oli de Menorca / Aceite de Menorca» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’atto si inserisce nel nuovo quadro normativo del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 come base per l’iscrizione. Considera inoltre che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Spagna e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, con conseguente applicazione del regime transitorio richiamato nei considerando.
Procedura di registrazione e assenza di opposizioni
Il regolamento precisa che la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, previgente disciplina dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione rileva altresì che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento. In assenza di opposizioni, la registrazione è stata ritenuta opportuna.
Effetti dell’iscrizione nel registro dell’Unione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione della IGP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Ciò comporta la piena protezione dell’indicazione a livello unionale secondo la disciplina applicabile alle IGP registrate.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Iscrizione della IGP
L’articolo 1 prevede l’iscrizione dell’indicazione geografica «Oli de Menorca / Aceite de Menorca» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Base giuridica e continuità procedurale
La Commissione fonda l’atto sull’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata presentata dalla Spagna e ricevuta prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, con pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile in via transitoria.
Assenza di opposizioni
Non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Ciò ha consentito la registrazione senza ulteriori passaggi contenziosi.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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