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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/104

Regolamento (UE) 2025/104 della Commissione, del 14 gennaio 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k per i pescherecci battenti bandiera belga

Normativa europea32025R0104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la chiusura della pesca della sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k per il Belgio, in quanto il contingente 2024 risulta esaurito. Dal 19 dicembre 2024 i pescherecci belgi non possono più effettuare attività di pesca sullo stock interessato, salvo le operazioni successive relative a catture già effettuate prima di tale data. Il regolamento richiama inoltre l’obbligo di trattare le catture non intenzionali secondo le regole della politica comune della pesca.

Chiusura delle attività di pesca della sogliola (Solea solea) nelle zone 7h, 7j e 7k per i pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio, per esaurimento del contingente 2024.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio che operano sullo stock di sogliola (Solea solea) nelle zone 7h, 7j e 7k. L’ambito territoriale è quello delle zone di pesca indicate nell’allegato; l’effetto decorre dalla data di chiusura ivi stabilita, ossia dal 19 dicembre 2024. Restano consentite, per le catture effettuate prima di tale data, le operazioni successive di trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco. Le catture non intenzionali restano soggette agli obblighi di sbarco e imputazione ai contingenti ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Chiusura della pesca della sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k per il Belgio

Il regolamento dà attuazione al sistema di controllo della politica comune della pesca, sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La Commissione constata, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture di sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k da parte di pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2024 e, pertanto, dispone la chiusura delle attività di pesca sullo stock interessato.

Presupposto: esaurimento del contingente

Il considerando centrale chiarisce che il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio fissa i contingenti per il 2024 e che il contingente belga relativo alla sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k risulta esaurito. Da ciò deriva la necessità di vietare ulteriori attività di pesca su tale stock per evitare superamenti del massimale autorizzato.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’intervento riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio. L’oggetto della chiusura è lo stock di sogliola (Solea solea) nelle zone 7h, 7j e 7k, come specificato nell’allegato del regolamento, dove è indicata la data di chiusura: 19 dicembre 2024.

Divieti introdotti

Dal 19 dicembre 2024 è vietato effettuare attività di pesca sullo stock interessato. Il divieto è formulato in modo ampio e comprende, in particolare:

  • la ricerca del pesce;
  • la cala degli attrezzi;
  • la posa degli attrezzi da pesca;
  • il salpamento degli attrezzi da pesca ai fini della cattura.

Operazioni ancora consentite e disciplina delle catture pregresse

Per le catture già effettuate prima della data di chiusura, il regolamento mantiene la possibilità di effettuare operazioni successive, vale a dire:

  • trasbordo;
  • detenzione a bordo;
  • trasformazione a bordo;
  • trasferimento;
  • ingabbiamento;
  • ingrasso;
  • sbarco.

Queste attività sono dunque ammesse solo in relazione a catture anteriori alla chiusura del contingente.

Catture non intenzionali e obblighi di contabilizzazione

Il regolamento precisa che le catture non intenzionali dello stock devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. La norma richiama quindi la disciplina generale della politica comune della pesca in materia di obbligo di sbarco e contabilizzazione delle catture accessorie.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente belga 2024

Il contingente di pesca assegnato per il 2024 al Belgio per lo stock di sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, ossia il 19 dicembre 2024.

Divieto di attività di pesca

Per i pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio è vietato, dalla data di chiusura, esercitare attività di pesca sullo stock interessato. Il divieto comprende in particolare la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura.

Operazioni consentite per catture pregresse

Restano autorizzati, per le catture effettuate prima della data di chiusura, il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca.

Catture non intenzionali

Le catture non intenzionali dello stock da parte dei pescherecci interessati devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescacontrollo della pescapolitica comune della pescagestione dei contingenti

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