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Legge

L.R. Piemonte 23/2002

"Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 23/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la gestione del sistema energetico regionale del Piemonte, ripartendo funzioni tra Regione, province e comuni, e regola formazione, aggiornamento e attuazione del piano regionale energetico-ambientale. Prevede strumenti di concertazione, contributi e fondi rotativi per interventi energetici. Ha rilevanza soprattutto per il periodo di applicazione delle misure finanziarie iniziali e abroga tre leggi regionali previgenti.

Disposizioni in materia di energia e piano regionale energetico-ambientale

Disposizioni in campo energetico e piano regionale energetico-ambientale

La legge disciplina il governo del sistema energetico della Regione Piemonte, in coerenza con la normativa statale e regionale richiamata, con finalità di tutela ambientale, qualità della vita e corretto uso del territorio. Definisce competenze istituzionali, strumenti di programmazione energetica, meccanismi di concertazione e misure finanziarie di sostegno.

Finalità e quadro generale

Il provvedimento è volto a una corretta gestione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni. Le disposizioni si collocano nell’ambito delle competenze regionali in materia energetica e sono orientate anche alla salvaguardia dell’ambiente, alla riduzione dei consumi e alla promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili.

Competenze della Regione

La Regione concorre con lo Stato al raggiungimento degli obiettivi nazionali di politica energetica ed esercita le funzioni non riservate allo Stato. In particolare svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia energetica, formula direttive per gli enti locali, coordina l’attuazione della disciplina sugli impianti termici, elabora e aggiorna il piano energetico-ambientale, promuove la programmazione negoziata, l’informazione e la formazione, concede contributi per progetti dimostrativi e strategici, emana norme sulla certificazione energetica degli edifici e linee guida tecniche per impianti ed edifici, rilascia le autorizzazioni sugli elettrodotti non riservate allo Stato, individua aree a maggiore sensibilità all’inquinamento luminoso e coordina lo sviluppo del sistema informativo ambientale regionale.

Competenze delle province

Le province attuano il piano regionale attraverso i propri piani e programmi e rilasciano, nei limiti delle competenze statali, le autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia e per il deposito e la lavorazione di oli minerali. Rilasciano inoltre l’autorizzazione unica per specifici interventi di produzione da fonti rinnovabili previsti dal d.lgs. 190/2024, se non assoggettati a regimi semplificati o liberi, nel rispetto degli indirizzi regionali. Spetta loro anche l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici, la formazione dei relativi corsi, i programmi di promozione delle rinnovabili e del risparmio energetico, le funzioni sui servizi a rete di distribuzione energetica e l’uniformazione dei dati energetici dei bilanci locali al sistema informativo coordinato regionale.

Competenze dei comuni e delle unioni montane

I comuni con più di 50.000 abitanti devono prevedere, nei piani regolatori generali, un piano per l’uso delle fonti rinnovabili. I comuni con più di 30.000 abitanti, e facoltativamente quelli più piccoli, approvano piani dell’illuminazione per ridurre l’inquinamento luminoso e migliorare l’efficienza degli impianti. I comuni controllano la conformità degli impianti privati nelle aree a elevata sensibilità, esercitano funzioni sui servizi a rete di distribuzione energetica in ambito comunale e introducono nel regolamento edilizio norme tecniche per il risparmio energetico e l’uso delle rinnovabili. Le unioni montane e i comuni, singoli o associati, possono rilasciare le autorizzazioni per impianti idroelettrici fino a 500 kW, secondo modalità regionali; per gli altri impianti elettrici permane la competenza provinciale o della Città metropolitana di Torino, salvo competenze statali.

Piano regionale energetico-ambientale

Il piano regionale energetico-ambientale è lo strumento centrale di programmazione. Definisce obiettivi, parametri e indicatori di qualità per produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia, raccordandoli con gli obiettivi ambientali. Mira in particolare al corretto sviluppo del sistema energetico, all’aumento dell’efficienza, alla riduzione delle emissioni climalteranti, allo sviluppo delle fonti rinnovabili e assimilate, alla riduzione dei consumi nei settori produttivo, abitativo, terziario, agricolo e dei trasporti, nonché al miglioramento delle reti di distribuzione e trasporto.

Contenuti del piano e strumenti di attuazione

Il piano include una valutazione preliminare dello scenario energetico regionale, con bilancio della domanda e dell’offerta suddivisa per fonti e settori; la definizione degli indirizzi generali e specifici; l’individuazione delle esigenze di ricerca; la previsione degli strumenti per conseguire gli obiettivi; e la definizione delle priorità di intervento. Può articolarsi in piani stralcio dedicati a specifici tematismi energetici.

Procedura di formazione, durata e aggiornamenti del piano

Il piano è predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale; la sua durata deve essere coerente con quella della programmazione comunitaria e nazionale. Entro sei mesi dall’approvazione del piano, la Giunta individua un programma di azioni per l’attuazione degli obiettivi, previa informazione alle commissioni consiliari competenti. Aggiornamenti al piano, al programma e agli eventuali piani stralcio sono approvati dalla Giunta con proprio provvedimento, previa informazione alle commissioni consiliari. I piani stralcio sono approvati dalla Giunta previo parere delle commissioni competenti.

Forum regionale per l’energia

Per predisporre, attuare e aggiornare il piano, la Regione istituisce con deliberazione della Giunta un Forum regionale per l’energia come tavolo di concertazione. Vi partecipano enti locali, agenzie ambientali ed energetiche, categorie produttive, forze sociali, associazioni ambientaliste, atenei, enti di ricerca e operatori maggiormente rappresentativi. Il Forum è convocato nella fase di predisposizione del piano, almeno una volta l’anno e ogni volta se ne ravvisi la necessità. È prevista una segreteria tecnica con compiti organizzativi, disciplinata dalla Giunta. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio regionale sugli esiti del Forum.

Strumenti amministrativi e finanziari

Tra gli strumenti prioritari di attuazione del piano la Regione valorizza gli accordi tra enti locali e tra soggetti pubblici e privati, inclusi accordi volontari e strumenti di negoziazione. Sostiene i sistemi di gestione ambientale, con particolare riguardo al sistema EMAS e alle certificazioni ISO 14000. Presso Finpiemonte è istituito un fondo rotativo per il credito agevolato destinato a interventi energetici di particolare interesse pubblico, innovativi, efficienti e a minore impatto ambientale, coerenti con il piano e con il programma di azioni. Le caratteristiche del fondo sono definite con regolamento della Giunta.

Contributi e agevolazioni

La Regione può concedere contributi per interventi dimostrativi o strategici, anche per sperimentare tecnologie innovative in campo energetico; modalità di concessione ed erogazione sono definite dalla Giunta. Sono inoltre previsti contributi in conto interesse per interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia, disciplinati da provvedimento della Giunta sentita la commissione consiliare competente. La gestione finanziaria dei contributi è affidata a Finpiemonte S.p.A.

Disposizioni finanziarie e coperture

La legge prevede specifici capitoli di spesa per approfondimenti tecnico-scientifici e borse di studio, per la diffusione dell’informazione in campo energetico, per il fondo rotativo e per i contributi a interventi dimostrativi e strategici. Le dotazioni indicate sono riferite soprattutto agli esercizi 2002, 2003 e 2004; per il contributo in conto interesse è prevista copertura con risorse stanziate nel bilancio 2006. Le norme finanziarie sono quindi in larga parte legate a stanziamenti di esercizi ormai conclusi.

Regime transitorio e aiuti di Stato

Gli interventi di risparmio energetico già collocati utilmente nelle graduatorie dei bandi previgenti emanati ai sensi della legge n. 10/1991 e non ancora finanziati alla data di entrata in vigore della legge potevano essere finanziati nell’esercizio 2002 con i fondi regionali indicati. L’erogazione degli incentivi doveva avvenire nel rispetto dei bandi di riferimento. La concessione degli aiuti previsti per i contributi e per gli strumenti di incentivazione è subordinata al parere favorevole dell’Unione Europea.

Abrogazioni

Sono abrogate le leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19; 17 luglio 1984, n. 31; e 28 dicembre 1989, n. 79.

Attualità della disciplina

La legge contiene ancora il quadro generale delle competenze e della programmazione energetica regionale, ma molte previsioni finanziarie e transitorie sono riferite a esercizi passati. Per questa parte è da considerarsi oggi in larga misura superata, mentre restano di interesse soprattutto le disposizioni organizzative e di riparto delle funzioni, nei limiti della loro compatibilità con la normativa successiva.

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