Cassazione Penale, Sentenza n. 15082/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze (02/05/2024) con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 442, comma 2‑bis c.p.p. (d.lgs. 150/2022) e richiesta di restituzione in termini per accedere al rito abbreviato e beneficiare della riduzione ulteriore di pena; 2) illogicità/insufficienza della motivazione nel rigetto della remissione in termini; 3) vizio di motivazione riguardo al riconoscimento della recidiva e sua valutazione; 4) eccessività del trattamento sanzionatorio e carenza motivazionale nella determinazione della pena sopra il minimo edittale; 5) mancata motivazione nel rigetto della richiesta di pena sostitutiva (artt. 58 e 59 L. 689/1981) non avendo considerato la condotta successiva e gli elementi a favore (semilibertà, lavoro, relazione UEPE, situazione familiare). Inoltre il fatto era stato riqualificato in fattispecie attenuata ai sensi dell'art. 73, co. 5, DPR n. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile, rigettandolo complessivamente. In particolare: i primi due motivi (restituzione in termini e applicazione art. 442 co.2‑bis) sono stati respinti perché il giudice ha confermato che le regole di accesso al rito abbreviato hanno natura processuale e pertanto valgono il principio tempus regit actum; non è consentito ottenere una rimessione in termini per 'bypassare' le preclusioni procedurali e godere retroattivamente della diminuente. Il terzo motivo (recidiva) è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la rilevanza del curriculum criminale e la maggiore pericolosità del ricorrente. Il quarto motivo (eccesso di pena) è stato dichiarato inammissibile: la pena inflitta risultava sotto la media edittale e in tali ipotesi non è richiesta motivazione particolarmente analitica. Il quinto motivo (pena sostitutiva) è infondato: la Corte ha motivato il diniego richiamando la recidiva e le plurime ricadute nei reati in materia di stupefacenti, con valutazione prognostica ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p. Esito pratico: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese (oltre al mantenimento della pena di anni tre di reclusione ed Euro 3.000 di multa come rideterminata in appello, con interdizione dai pubblici uffici).
Norme richiamate
art. 442, comma 2‑bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
Quando né l'imputato né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna [resa all'esito di un giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato], la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto
La Corte ha interpretato la norma come collegata a scelte processuali (domanda di rito abbreviato, sentenza, mancata impugnazione) e soggetta alle regole procedurali temporali: non consente rimessione in termini per ottenere retroattivamente la riduzione quando l'imputato aveva optato per il rito ordinario e sono intervenute preclusioni procedurali.
art. 11 delle Preleggi
Richiamato per il principio di irretroattività della legge: le norme processuali non previste nella disciplina transitoria non si applicano retroattivamente salvo diversa previsione per le norme sostanziali.
art. 2, comma 3, cod. pen.
È richiamato per spiegare che la deroga all'irretroattività si applica solo alle norme penali sostanziali; ciò giustifica l'applicazione del principio tempus regit actum alle norme procedurali come quella sull'accesso al rito abbreviato.
art. 133 c.p.
Usato come parametro per la valutazione prognostica e per la determinazione della pena: il giudice deve considerare criteri (personalità, modalità del fatto, finalità rieducative) nella scelta di pene e nel decidere sulle sanzioni sostitutive.
art. 58 L. 689/1981
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, ... può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
La Corte ha ritenuto che il diniego della pena sostitutiva sia adeguatamente motivato in considerazione della recidiva e del curriculum criminale, configurando fondati motivi per ritenere una prognosi non favorevole.
art. 20‑bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
Elenca le pene sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria): la Corte lo usa per ricondurre la richiesta di pena sostitutiva alla disciplina attuale e ai criteri valutativi di ammissibilità.
art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990
Norma richiamata per la riqualificazione della fattispecie sostanziale in forma attenuata; la Corte prende atto della riqualificazione effettuata in appello.
Massime di principio
- La possibilità di ottenere la rimessione in termini per chiedere il rito abbreviato al fine di beneficiare di una nuova diminuzione di pena introdotta da una legge intervenuta successivamente è limitata: le regole procedurali di accesso al rito (termini e modalità) applicano il principio tempus regit actum e non possono essere eluse per ottenere effetti favorevoli retroattivi.
- Se la nuova norma produce effetti sostanziali (es. una maggiore diminuzione della pena), ciò non trasforma automaticamente in sostanziale la disciplina degli istituti processuali collegati: l'accesso al rito speciale resta disciplinato dalle regole procedurali e temporali.
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica ma non un automatismo; il giudice può valorizzare il curriculum criminale e le ricadute sui rischi di reiterazione, purché risulti una motivazione non manifestamente illogica.
- Quando la pena inflitta è al di sotto della media edittale non è necessaria una motivazione estremamente analitica sulla quantificazione della pena; le censure sull'eccesso devono dimostrare illogicità manifesta.
- Le richieste di pene sostitutive per pene detentive brevi richiedono una valutazione prognostica ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.; la sussistenza di recidiva e plurime ricadute in reati analoghi può giustificare il diniego per fondati motivi di inidoneità alla rieducazione o di rischio di inadempimento delle prescrizioni.
- In situazioni analoghe è essenziale documentare elementi nuovi e robusti (es. prova solida di ravvedimento, stabile lavoro, valutazioni UEPE aggiornate, superamento di dipendenze) che possano contrastare la valutazione negativa del giudice sulla prognosi; l'assenza di tali elementi rende difficile ribaltare il diniego in sede di legittimità.
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