R.R. Puglia 8/2015
Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Puglia che disciplina attività funerarie, polizia mortuaria, servizi cimiteriali e cimiteri per animali d’affezione. Definisce ambiti e soggetti, affida ai Comuni l’adozione di regolamenti conformi entro 180 giorni, e fissa principi di tutela igienico-sanitaria, dignità e continuità del rapporto con gli animali deceduti. Vigente dal 11 marzo 2015.
Polizia mortuaria e cimiteri per animali d’affezione in Puglia
Polizia mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione
Il regolamento della Regione Puglia disciplina, in modo organico, le attività funerarie, necroscopiche e cimiteriali, nonché i cimiteri per animali d’affezione. L’obiettivo è garantire la tutela della salute e dell’igiene pubblica, il rispetto della dignità delle persone e la continuità del rapporto affettivo con gli animali deceduti.
Principi generali e riparto di competenze
La Regione afferma i principi di salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica e tutela degli utenti dei servizi, nel rispetto delle diverse convinzioni religiose e culturali. In materia di animali d’affezione, mira anche a realizzare un sistema cimiteriale idoneo a garantire igiene pubblica, salute della comunità e ambiente.
La Regione esercita le funzioni previste dalla legge regionale di riferimento, inclusa l’istituzione di un osservatorio con finalità di studio, analisi delle problematiche del settore e monitoraggio dell’applicazione corretta e uniforme della normativa regionale.
I Comuni, singoli o associati, devono disciplinare con apposito regolamento le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, in coerenza con il regolamento regionale, entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
Ambiti della disciplina
La regolazione regionale distingue tre aree principali:
- ambito necroscopico, che comprende le prestazioni obbligatorie a carico del Comune e del servizio sanitario regionale, come il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto su chiamata dell’autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l’obitorio e le attività di medicina necroscopica;
- ambito cimiteriale, che riguarda le attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, incluse operazioni cimiteriali e relative registrazioni, concessioni di spazi, cremazione, illuminazione votiva e rifiuti;
- attività funebre, intesa come servizio unitario svolto su mandato degli aventi titolo e comprendente pratiche amministrative e sanitarie, fornitura del cofano e degli articoli funebri, cura e vestizione della salma/cadavere e trasporto.
Definizioni rilevanti
Il regolamento fornisce numerose definizioni operative utili per l’applicazione della disciplina regionale e comunale. Tra le principali:
- cadavere: corpo umano dopo l’accertamento della morte;
- salma: corpo umano privo di funzioni vitali prima dell’accertamento di morte;
- feretro: bara con il cadavere contenuto;
- trasporto funebre: trasferimento di salma, cadavere o resti mortali verso i luoghi consentiti, con mezzi idonei e personale necessario;
- inumazione e tumulazione: rispettivamente sepoltura in terra e sepoltura in loculo/tomba;
- esumazione ed estumulazione: recupero di resti ossei o mortali da sepolture esistenti;
- cremazione: trasformazione del cadavere, dei resti mortali o delle ossa in cenere mediante procedimento termico;
- ossario comune, cinerario comune, celletta ossario, nicchia cineraria: manufatti o luoghi destinati alla conservazione di resti ossei o ceneri quando non sia richiesta diversa destinazione dagli aventi titolo;
- operatore funebre: dipendente dell’impresa funebre con mansioni operative;
- polizia mortuaria: attività autorizzatoria, di vigilanza, controllo e sanzionatoria svolta dagli enti competenti.
Sono inoltre richiamate definizioni relative ai sottoprodotti di origine animale, agli animali da compagnia e all’incenerimento, in coerenza con la normativa europea citata nel testo.
Durata dell’ordinaria inumazione e tumulazione ai fini dei resti mortali
Tra le definizioni, il regolamento precisa che i resti mortali sono gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da incompleta scheletrizzazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, indicato rispettivamente in 10 anni e 20 anni.
Regime applicativo territoriale e attuazione
La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Puglia. L’atto demanda ai Comuni l’adeguamento della propria regolamentazione interna ai principi e alle regole regionali, con un termine di 180 giorni dalla pubblicazione.
Stato di vigenza
Il testo risulta vigente e non emerge, dal contenuto fornito, un carattere di obsolescenza tale da renderlo inutilizzabile nella pratica applicativa.
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