R.R. Puglia 5/2015
L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto‐Legge n. 3267/1923.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Puglia, le autorizzazioni e i limiti del pascolo su boschi e terreni pascolivi sottoposti a vincolo idrogeologico ex R.D.L. 3267/1923, nonché alcune concessioni sul demanio forestale regionale. Il testo originario è stato però abrogato dalla l.r. Puglia n. 1/2023, art. 44, comma 2, lett. d), ed è oggi di fatto non più applicabile.
Disciplina del pascolo nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico in Puglia
Disciplina del pascolo nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico in Puglia
Il regolamento regionale pugliese ha disciplinato l’esercizio del pascolo sui terreni boschivi e pascolivi sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923. Ha operato nell’ambito del territorio della Regione Puglia e, secondo il testo consolidato fornito, risulta oggi abrogato dalla l.r. Puglia n. 1/2023, art. 44, comma 2, lett. d).
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento era volto a garantire la gestione, valorizzazione e tutela funzionale del patrimonio forestale regionale soggetto a vincolo idrogeologico. La disciplina riguardava in particolare:
- le procedure amministrative autorizzatorie per il pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo dei terreni vincolati;
- le concessioni su terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile forestale della Regione Puglia, definito anche demanio forestale regionale.
Restavano ferme le disposizioni statali e regionali in materia di usi civici, fermo restando il rispetto dei divieti e dei limiti derivanti dalla normativa sul vincolo idrogeologico.
Regole generali per il pascolo nel bosco
Il pascolo nei boschi era consentito solo se non comprometteva la conservazione e la rinnovazione del soprassuolo. Nelle fustaie e nei cedui coetanei, nonché sul soprassuolo boschivo regionale, l’esercizio del pascolo era ammesso con limiti differenziati per specie e tipologia di allevamento:
- per ovini e suini, dopo che il novellame avesse raggiunto 1,5 metri di altezza;
- per bovini, equini e asinini, dopo che il novellame avesse raggiunto 3 metri di altezza;
- per il bestiame in transumanza fino a 600 metri di altitudine, dal 15 marzo al 30 novembre;
- per il bestiame in transumanza oltre 600 metri di altitudine, dal 1° aprile al 31 ottobre;
- per il bestiame stanziale, durante tutto l’anno, salvo i divieti e i limiti stabiliti dalla disciplina sui limiti al pascolo.
Il pascolo nel bosco doveva svolgersi esclusivamente in presenza di personale di custodia oppure mediante recinzioni preventivamente autorizzate dagli enti competenti.
Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi
Per i terreni pascolivi, il pascolo era consentito secondo finestre temporali collegate all’altitudine:
- fino a 600 metri: dal 15 marzo al 30 novembre;
- oltre 600 metri: dal 1° aprile al 31 ottobre.
Il testo consolidato prevedeva anche, per il bestiame in transumanza, le medesime finestre temporali sopra indicate e consentiva il pascolo del bestiame stanziale durante tutto l’anno, sempre nei limiti previsti dalla normativa richiamata.
Rimaneva inoltre la regola secondo cui il pascolo vagante o brado era ammesso solo sui terreni del proprietario o su terreni condotti in base a rapporti contrattuali validi, e comunque purché recintati mediante chiudende preventivamente autorizzate dagli enti competenti.
Regime autorizzatorio e possibili deroghe temporali
Nel testo originario era prevista la possibilità per il competente servizio regionale di autorizzare il pascolo in periodi diversi rispetto a quelli ordinari, in relazione alle reali disponibilità di risorse foraggere e, nel bosco, anche in funzione dell’andamento climatico stagionale. Tali previsioni risultano però soppresse nel testo consolidato fornito a seguito delle modifiche del 2022.
Stato di vigenza e utilità pratica
Il regolamento, pur risultando storicamente vigente dal 26 febbraio 2015, è indicato come abrogato dalla l.r. Puglia n. 1/2023. Perciò non è più utilizzabile come base normativa autonoma nella pratica attuale, se non per ricostruzioni storiche o per fatti verificatisi nel periodo di sua vigenza.
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