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Regolamento

R.R. Puglia 6/2015

Regolamento Regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione). Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive.

Normativa regionaleR.R. Puglia 6/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Puglia aiuti compatibili col mercato interno, esentati da notifica, per preproduzione, produzione, distribuzione e promozione di opere audiovisive. Definisce beneficiari e condizioni di ammissibilità, richiede selezione da parte di persone incaricate e non si applica oltre 1 milione di euro per impresa/anno o oltre 50 milioni di euro annui per regime.

Aiuti in esenzione per opere audiovisive in Puglia

Aiuti regionali in esenzione per le opere audiovisive in Puglia

Il regolamento disciplina, nel territorio della Regione Puglia, i regimi di aiuto compatibili con il mercato interno e non soggetti a preventiva notifica, destinati alle opere audiovisive. La disciplina è costruita in coerenza con il quadro europeo sugli aiuti di Stato e mira a sostenere sviluppo del settore, occupazione e valorizzazione culturale e territoriale.

Oggetto e finalità

Il provvedimento riguarda gli aiuti alla preproduzione, produzione e distribuzione di opere audiovisive. La finalità dichiarata è lo sviluppo del sistema audiovisivo regionale, con creazione di posti di lavoro e promozione di uno sviluppo sostenibile. Il testo sottolinea anche la duplice natura dell’audiovisivo, come attività economica e come veicolo di identità, valori e contenuti culturali.

Gli aiuti sono inoltre collegati alla strategia regionale di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e al sostegno dei flussi turistici, considerati in crescita. Le opere finanziabili sono qualificate come prodotto culturale e, per evitare errori nella classificazione, la selezione delle proposte deve essere effettuata da una o più persone incaricate.

Fonti di riferimento e definizioni

Per le definizioni generali il regolamento rinvia all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014. Introduce inoltre la nozione di rating di legalità, richiamando quello previsto dall’art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Soggetti beneficiari e requisiti

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operative che realizzano investimenti per sceneggiatura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione di opere audiovisive. Il regolamento precisa che gli aiuti non sono riservati ai soli cittadini dello Stato membro concedente e che i beneficiari non devono necessariamente essere imprese costituite secondo il diritto commerciale nazionale.

Alla data di presentazione della domanda, i soggetti devono:

  • essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese o nel REA, oppure essere costituiti a norma del diritto commerciale nazionale;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non soggetti a procedure concorsuali;
  • non aver ricevuto e non aver poi rimborsato, o depositato in conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • operare nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, del lavoro, degli obblighi contributivi, dei CCNL e degli accordi integrativi, nonché delle norme su infortuni e ambiente;
  • non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, salvo revoche derivanti da rinuncia;
  • aver restituito eventuali agevolazioni per le quali sia stata disposta la restituzione dall’organismo competente;
  • non trovarsi in condizioni di “impresa in difficoltà” secondo la definizione del regolamento di esenzione.

Le condizioni di ammissibilità devono permanere fino alla data di erogazione finale del contributo, salvo il mutamento della classificazione dell’impresa beneficiaria.

Limiti di importo e soglie di non applicazione

Il regolamento non si applica agli aiuti a favore delle opere audiovisive che superino la soglia di 1 milione di euro per impresa e per anno. Inoltre, non si applica ai regimi di aiuto che superino la soglia di 50 milioni di euro per anno.

Ambito territoriale e attualità della disciplina

La disciplina vale esclusivamente per la Regione Puglia e per gli interventi riconducibili al settore audiovisivo in tale ambito territoriale. Il testo fornito indica il regolamento come vigente e non abrogato; non emergono elementi per considerarlo obsoleto.

Testo integrale

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