Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/01/2015 n. 173 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Cartella esattoriale - Pendenza e prosecuzione di procedure esecutive al momento della presentazione di concordato preventivo - Art. 168 R.D. 26742 - Art. 90 D.p.r. 60273 - Illegittimità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che, dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, la prosecuzione delle procedure esecutive fondate su cartelle esattoriali violasse il divieto previsto dall’art. 168 R.D. 267/1942. La contestazione riguardava, in particolare, la possibilità per l’agente della riscossione di proseguire le attività esecutive e di far valere il credito tributario nell’ambito della procedura concordataria.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La prosecuzione delle procedure esecutive derivanti dal ruolo non è stata ritenuta, di per sé, incompatibile con il concordato preventivo. L’art. 90 D.P.R. 602/1973 impone all’agente della riscossione di svolgere le attività necessarie per l’inserimento del credito nell’elenco della procedura sulla base del ruolo e prevede l’inserimento provvisorio delle somme iscritte a ruolo contestate. Poiché il ruolo è un atto interno, la cartella esattoriale notificata costituisce l’atto che attribuisce rilevanza esterna al credito e consente al destinatario di contestarlo davanti al giudice tributario. Non è stata quindi ravvisata alcuna illegittimità nella prosecuzione delle attività esecutive.

Norme richiamate

  • Art. 168 R.D. 267/1942

    Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo.

    La norma non impedisce automaticamente ogni attività collegata alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo, quando essa sia funzionale all’inserimento e alla verifica del credito nella procedura concordataria secondo la disciplina speciale.

  • Art. 90 D.P.R. 602/1973

    L’agente della riscossione deve compiere le attività necessarie per l’inserimento del credito nell’elenco della procedura sulla base del ruolo; le somme iscritte a ruolo contestate sono inserite provvisoriamente.

    La disposizione costituisce la disciplina speciale applicabile ai crediti tributari iscritti a ruolo nell’ambito del concordato preventivo. La notificazione della cartella è necessaria affinché il ruolo produca effetti esterni nei confronti del contribuente e possa essere contestato davanti al giudice tributario.

  • Artt. 176 e 181 R.D. 267/1942

    Richiamati per l’inserimento nell’elenco della procedura delle somme iscritte a ruolo, anche provvisoriamente se contestate.

    Le somme risultanti dal ruolo possono essere considerate nella procedura concordataria anche in via provvisoria quando il debitore ne contesti la debenza.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di concordato preventivo non rende automaticamente illegittima ogni attività dell’agente della riscossione: occorre distinguere tra prosecuzione dell’esecuzione individuale e attività necessarie alla formazione o all’inserimento del credito nella procedura.
  • Per i crediti tributari iscritti a ruolo, la disciplina speciale dell’art. 90 D.P.R. 602/1973 deve essere coordinata con il divieto generale dell’art. 168 R.D. 267/1942.
  • Il ruolo, essendo un atto interno dell’amministrazione, non è normalmente sufficiente da solo a produrre effetti esterni verso il contribuente; la notificazione della cartella esattoriale rende il credito conoscibile e contestabile.
  • La contestazione del credito tributario può comportarne l’inserimento provvisorio nella procedura concorsuale, senza impedirne necessariamente la rilevazione o le attività procedurali previste dalla legge.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare la concreta natura dell’attività compiuta dall’agente della riscossione: se è funzionale alla partecipazione alla procedura può essere lecita, mentre un’effettiva prosecuzione dell’esecuzione individuale in violazione delle regole concorsuali può richiedere una diversa valutazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.