Sentenza del 29/01/2015 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento - Interessi - Modalità di calcolo e percentuali - Omessa indicazione - Violazione dell'obbligo di motivazione e lesione del diritto di difesa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato tre intimazioni di pagamento relative a cartelle derivanti da avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003. Ha contestato, tra l’altro, la regolarità delle notificazioni, l’insufficienza della motivazione degli atti e l’omessa indicazione delle percentuali e delle modalità di calcolo degli interessi, dei compensi e delle altre spese. In particolare, le intimazioni riportavano soltanto gli importi complessivi, senza consentire al contribuente di verificare la formazione del debito e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
La decisione
La Commissione ha ritenuto legittima, in astratto, la notificazione tramite raccomandata prevista dall’art. 26 del D.P.R. 602/1973, senza necessità di una distinta relata. Ha però rilevato che Equitalia non aveva fornito una prova idonea della notificazione delle specifiche intimazioni, poiché la documentazione prodotta consisteva in copie informatiche prive di regolare sottoscrizione identificabile. Inoltre, le intimazioni erano carenti di motivazione perché indicavano soltanto l’ammontare complessivo di interessi, compensi e spese, senza precisare percentuali e criteri di calcolo. Tale omissione impediva il controllo della pretesa e la difesa del contribuente, in violazione degli artt. 20 del D.P.R. 602/1973 e 7 della legge 212/2000. L’appello è stato accolto, le tre intimazioni sono state annullate ed Equitalia Sud è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La notificazione può essere eseguita anche mediante invio da parte dell'esattore di raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma speciale consente all’agente della riscossione di notificare cartelle e intimazioni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una distinta relata di notifica. L’avviso di ricevimento può provare consegna, data e destinatario, purché riferito all’atto effettivamente notificato.
Artt. 3 e 14 della legge n. 890/1982
La disciplina generale delle notificazioni postali non prevale sulla disciplina speciale prevista dall’art. 26 del D.P.R. 602/1973 per gli atti della riscossione.
Art. 20 del D.P.R. n. 602/1973
La determinazione degli interessi e degli altri accessori della riscossione deve essere esposta in modo verificabile e comprensibile, così da consentire al contribuente di controllare la correttezza della pretesa.
Art. 7 della legge n. 212/2000
L’obbligo di motivazione degli atti tributari impone di indicare non soltanto gli importi complessivi, ma anche gli elementi necessari per comprendere la composizione della pretesa, incluse le percentuali e le modalità di calcolo degli interessi e dei compensi.
Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti, mentre la produzione di nuove prove è soggetta a limiti più stringenti.
Art. 39, comma 12, della legge n. 111/2011
La questione relativa alla definizione del periodo d’imposta 2003 è stata ritenuta priva di incidenza perché gli importi di quell’anno risultavano già sgravati.
Art. 2700 del codice civile
L’avviso di ricevimento postale, quale atto pubblico, può avere efficacia probatoria privilegiata sui fatti attestati dall’agente postale, ma deve essere riferibile con certezza all’atto notificato.
Massime di principio
- Un’intimazione di pagamento o una cartella non è adeguatamente motivata se indica soltanto l’importo globale di interessi, compensi o spese: devono essere conoscibili le aliquote, i periodi di riferimento e i criteri di calcolo.
- L’omessa esposizione dei criteri di calcolo può determinare l’annullamento dell’atto quando impedisce al contribuente di verificare il debito e di predisporre una difesa effettiva, soprattutto per somme risalenti nel tempo.
- La notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento è, in linea generale, valida per gli atti della riscossione ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973; tuttavia, l’agente deve dimostrare che l’avviso di ricevimento si riferisce proprio all’atto contestato.
- La produzione in appello di documenti già esistenti è generalmente ammessa nel processo tributario, ma i documenti devono essere autentici, identificabili e idonei a dimostrare il fatto controverso.
- La mera stampa informatica o una copia recante una generica attestazione di conformità, priva di sottoscrizione identificabile o di altri elementi verificabili, può non essere sufficiente a provare la regolare notificazione.
- Quando una parte contesta specificamente la notifica di un atto, non è sufficiente dimostrare la notifica di documenti diversi, come le cartelle sottostanti invece delle intimazioni successivamente impugnate.
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