Sentenza del 29/01/2015 n. 175 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Giudizio di ottemperanza - Preventivo atto di messa in mora - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di ottemperanza è stato dichiarato inammissibile. L'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 è stato interpretato come una prescrizione formale tassativa: il preventivo atto di messa in mora non può essere sostituito da una semplice richiesta o sollecito di rimborso inviato per raccomandata. Di conseguenza, in assenza di un valido atto di messa in mora, il ricorso per ottemperanza non può essere esaminato nel merito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva inviato all'amministrazione una raccomandata qualificata come "sollecito di rimborso", invece del formale atto di messa in mora richiesto dall'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 come presupposto per proporre il giudizio di ottemperanza. La controversia riguardava quindi la sufficienza del sollecito e il rispetto della forma prescritta dalla legge.
Norme richiamate
Art. 70 del d.lgs. n. 546/1992
La disposizione è interpretata nel senso di prescrivere, quale condizione per il giudizio di ottemperanza, un atto di messa in mora formalmente conforme alla legge.
La norma contiene una prescrizione di forma tassativa. Un semplice sollecito di rimborso, anche se inviato tramite raccomandata, non equivale necessariamente all'atto di messa in mora richiesto e non consente di ritenere validamente instaurato il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una norma processuale richiede uno specifico atto preliminare, occorre rispettarne forma e contenuto: una comunicazione dal contenuto meramente sollecitatorio non è automaticamente equivalente.
- Prima di proporre un giudizio di ottemperanza tributaria è necessario notificare un atto di messa in mora formalmente idoneo, individuando chiaramente l'obbligo da eseguire, il titolo giudiziale e l'intimazione ad adempiere.
- La semplice raccomandata o la denominazione utilizzata non bastano: il documento deve avere sostanzialmente i requisiti dell'atto prescritto dalla legge.
- L'omissione o l'irregolarità dell'atto di messa in mora può comportare l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza, senza esame della pretesa nel merito.
- In situazioni analoghe è opportuno rinnovare correttamente la messa in mora prima di presentare il ricorso, verificando anche le eventuali regole applicabili al procedimento e alla specifica autorità destinataria.
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