Sentenza del 29/01/2015 n. 74 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IMPOSTA PUBBLICITÀ - Mezzi pubblicitari connessi - Tassazione mezzi pubblicitari connessi - Condizione connessione - Contemporanea visibilità più lati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la corretta qualificazione di due cassonetti luminosi ancorati alle pareti di un edificio e collocati su lati distinti. La contribuente ha contestato che fossero mezzi pubblicitari connessi, sostenendo che non fossero normalmente visibili contemporaneamente e che potessero essere osservati alternativamente soltanto cambiando prospettiva, ad esempio durante il transito di un automezzo. La connessione, ai fini della tassazione, richiede invece una relazione visiva effettiva tra i mezzi, tale da consentirne l'osservazione contemporanea.
La decisione
La tesi della contribuente è stata accolta: i due mezzi pubblicitari non possono essere considerati connessi quando si trovano su lati diversi dell'edificio e la loro visibilità contemporanea è possibile solo da una particolare prospettiva, mentre nella normale fruizione della strada risultano visibili alternativamente. Di conseguenza, la superficie imponibile deve essere determinata separatamente per ciascun mezzo, senza sommare le rispettive superfici come se costituissero un'unica installazione connessa.
Massime di principio
- La connessione tra mezzi pubblicitari non deriva dal semplice fatto che siano collocati sullo stesso edificio o appartengano alla medesima campagna pubblicitaria.
- Per considerare più mezzi pubblicitari connessi ai fini fiscali deve sussistere una concreta e contemporanea percepibilità, valutata secondo la normale prospettiva dell'osservatore e non sulla base di una visuale eccezionale o meramente teorica.
- Quando i mezzi sono collocati su lati distinti di un fabbricato e vengono percepiti normalmente in modo alternativo durante il passaggio, le relative superfici devono essere tassate separatamente.
- La mera possibilità di vedere contemporaneamente più insegne da una determinata angolazione non è sufficiente, se tale prospettiva non corrisponde alle ordinarie condizioni di osservazione.
- In casi analoghi è opportuno documentare la posizione, l'orientamento e la visibilità dei mezzi pubblicitari dal normale percorso degli utenti, anche mediante fotografie effettuate da diverse distanze e prospettive.
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