Sentenza del 29/01/2015 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ACCERTAMENTO - Costi indeducibili - Fatture per operazioni inesistenti - Riparto legale dell'onere della prova - Asserite assegnazioni di lavori in appalto - Prova a carico del soggetto appaltante - Fattispecie - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità di costi derivanti da fatture relative ad asseriti lavori svolti in appalto. L'Amministrazione aveva contestato la fittizietà delle operazioni e la possibile interposizione dell'impresa appaltatrice, rilevando l'assenza di contratti e corrispondenza commerciale, la genericità delle fatture, l'inesistenza di una sede e di attrezzature aziendali, la mancanza di un preposto ai lavori, la breve durata dell'impresa e l'inosservanza degli obblighi dichiarativi.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta fondata. L'Amministrazione può provare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. Una volta contestati specificamente gli elementi di inattendibilità, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni; la sola regolarità formale della contabilità e delle fatture non è sufficiente. Nel caso esaminato, gli elementi raccolti hanno dimostrato il carattere fittizio degli appalti e il fenomeno interpositorio.
Norme richiamate
Art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
In materia IVA, l'Amministrazione può fondare l'accertamento anche su presunzioni per dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate.
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 917/1986
In materia di imposte dirette, l'Amministrazione può ricostruire induttivamente il reddito e contestare costi non provati o riferiti a operazioni inesistenti, anche mediante presunzioni.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti, deve indicare elementi specifici e concordanti che mettano in dubbio l'effettività delle operazioni.
- La prova dell'inesistenza dell'operazione può essere fornita anche tramite presunzioni; non è indispensabile una prova diretta o documentale dell'inesistenza.
- Dopo una contestazione specifica e circostanziata, il contribuente deve dimostrare concretamente che la prestazione è stata realmente eseguita e che il rapporto si è svolto tra i soggetti indicati in fattura.
- La regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non dimostra da sola la reale esecuzione dell'operazione.
- Per gli appalti, assumono particolare rilievo l'esistenza di contratti, ordini, corrispondenza, personale, mezzi, sede operativa, direzione dei lavori e documentazione concreta dell'attività svolta.
- L'assenza cumulativa di struttura aziendale, attrezzature, personale operativo e adempimenti fiscali può costituire un insieme di presunzioni idoneo a dimostrare l'interposizione fittizia dell'appaltatore.
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