Cassazione Civile, Sentenza n. 7356/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che l'aveva condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'avvocato Lo Coco includendo anche l'IVA su tali spese. La questione giuridica centrale era se la prestazione di difesa personale resa dall'avvocato a sé stesso (art. 86 c.p.c.) rientri nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972, con la conseguenza che la parte soccombente possa dover rimborsare l'IVA liquidata a favore dell'autodifensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato che l'IVA non è dovuta sulle spese del giudizio liquidate a favore dell'avvocato che si è difeso personalmente (art. 86 c.p.c.). La Corte ha ritenuto che, pur essendo l'attività dell'avvocato di natura professionale, la coincidenza tra prestatore e utilizzatore del servizio esclude i presupposti dell'imponibilità IVA (mancanza di alterità/sinallagmaticità). La somma liquidata dalla sentenza a titolo di spese processuali a favore dell'autodifensore costituisce invece componente di reddito documentata dalla quietanza e dalla sentenza, non soggetta ad IVA. Per le spese ha disposto la compensazione tra grado d'appello e Cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 2, primo e secondo comma
"Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere." "Costituiscono inoltre cessioni di beni: ... 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo19."
Fornisce criteri per individuare cessioni di beni; la Corte richiama il concetto di destinazione/consumo per escludere alcune operazioni dall'ambito IVA. Nel caso di difesa personale non trovi applicazione la logica di fattispecie imponibili fatte salve le ipotesi di detraibilità iniziale degli acquisti.
d.P.R. n. 633/1972, art. 3, primo e terzo comma
"Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte." "Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore..."
La Corte sottolinea il requisito della sinallagmaticità/alterità tra prestatore e destinatario per configurare una prestazione di servizi imponibile. La coincidenza delle qualità di prestatore e fruitore (avvocato che si difende) esclude l'operazione dall'ambito applicativo dell'IVA ai sensi dell'art. 3.
d.P.R. n. 633/1972, art. 18, primo comma
"Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente."
La norma presuppone l'alterità dei soggetti (chi addebita e chi subisce l'addebito). Nel caso di autodifesa la Corte osserva che la previsione non può essere applicata perché non sussiste un committente distinto cui addebitare l'IVA.
d.P.R. n. 633/1972, art. 19
Richiamata implicitamente nel testo: la detraibilità dell'imposta sugli acquisti è elemento che incide sull'imponibilità delle prestazioni ai sensi dell'art. 3, terzo comma; la Corte evidenzia che la controparte soccombente non è destinataria della prestazione originaria e quindi non è nella posizione di detrarre IVA.
Codice di procedura civile, art. 86 c.p.c.
Regola la facoltà di difesa personale dell'avvocato. La Corte conferma che l'esercizio di tale facoltà non muta la natura professionale dell'attività, ma determina una situazione in cui la prestazione è resa a sé medesimo, con conseguente esclusione dell'operazione dal campo IVA.
Massime di principio
- La prestazione professionale resa da un avvocato a titolo di autodifesa (art. 86 c.p.c.) è attività professionale ma, per la coincidenza tra prestatore e utilizzatore, non configura una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA: manca l'alterità/sinallagmaticità necessaria.
- La condanna della parte soccombente a rifondere le spese di giudizio in favore dell'autodifensore non trasforma la controparte in committente IVA: il rimborso delle spese liquidate a favore dell'autodifensore non comporta obbligo di fatturazione con IVA da parte dell'autodifensore.
- Le somme liquidate a titolo di spese processuali in favore dell'avvocato autodifeso costituiscono invece componente di reddito del professionista (da documentare con quietanza e sentenza) e sono rilevanti ai fini delle imposte dirette, non dell'IVA.
- Se l'avvocato autodifeso si avvale anche dell'opera di altro professionista (coadiutore), l'attività di quest'ultimo resta in linea di principio imponibile ai fini IVA se rivolta a un soggetto che può detrarre l'imposta, perché sussiste un rapporto professionale distinto e alterità tra soggetto che presta e soggetto che fruisce.
- In casi in cui sia stata indebitamente versata o rimborsata IVA su spese di giudizio riconosciute a favore di un autodifensore, il soggetto che ha pagato l'IVA (parte soccombente) può avere titolo per chiederne la restituzione, essendo l'imposta risultata non dovuta; tuttavia la procedura per la rivalsa/rimborso va valutata caso per caso e secondo le regole applicabili.
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