Sentenza n. 2587/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1601/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1601/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, l'importo complessivo di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata e il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione della pretesa o dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, al pagamento delle somme dovute in base al titolo giudiziale, detraendo eventuali importi già versati. Il giudice ha precisato che gli importi indicati dalla creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi: il Ministero deve verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Devono essere corrisposti anche gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella pronuncia, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di sessanta giorni dall'investitura da parte della creditrice, senza riconoscimento di compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha esercitato il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo deve decorrere prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo; nel caso concreto era decorso.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Gli interessi e la loro decorrenza devono essere determinati secondo il titolo giudiziale e i parametri legali; i conteggi della parte creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'Amministrazione non esegue la statuizione, purché il titolo sia idoneo e l'inadempimento risulti documentato e non adeguatamente contestato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce il diritto di credito già riconosciuto dal titolo, ma ne assicura il soddisfacimento; la misura del credito deriva dal giudicato, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- L'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'Amministrazione deve verificare misura e decorrenza delle somme dovute secondo il titolo giudiziale e la disciplina legale applicabile.
- Prima di procedere al recupero coattivo di somme dovute da un'Amministrazione dello Stato in forza di un titolo esecutivo notificato deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
- In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'apposita istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica pertinente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo in quanto rientrante nei compiti istituzionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1151/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1155/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1156/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1159/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →