Cassazione Penale, Sentenza n. 15252/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per associazione di stampo mafioso (art. 416‑bis c.p.), deducendo: 1) insufficienza dei gravi indizi in relazione all'associazione e alla sua partecipazione personale (contestando che la sua attività fosse solo imprenditoriale e di supporto all'ecobonus, e contestando l'interpretazione di intercettazioni ritenute travisate); 2) inesistenza delle esigenze cautelari (assenza di attualità e concretezza del pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio, tempo trascorso, e natura del contributo a lei ascrivibile); 3) incompetenza territoriale del giudice di Milano, per presunta centralità decisionale del sodalizio nel territorio di Melito di Porto Salvo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo relativo all'incompetenza territoriale (eccezione sollevata per la prima volta in cassazione, e irrilevante in presenza del centro organizzativo individuato in Lombardia). Sulla sostanza ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione rafforzata e analitica, valorizzando summit, cassa comune, contributi per detenuti, modalità estorsive, pluralità di interlocuzioni e intercettazioni che dimostravano la mafiosità e l'operatività autonoma della compagine contestata. Ha ritenuto altresì corretta la valutazione sui gravi indizi riguardanti la partecipazione della Postù (ruolo amministrativo/contabile, custodia di arma secondo il giudice distrettuale, rapporti stretti con esponenti di vertice) e non ha ritenuto superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.; pertanto è stato confermato l'esito favorevole al provvedimento cautelare (misura custodiale in carcere).
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
La Corte richiama i criteri per qualificare una formazione criminale come di stampo mafioso (fama/prestigio autonomi, capacità intimidatoria e assoggettamento omertoso). Nel caso è stata ritenuta sufficiente la "mafiosità" derivante dall'apporto dei singoli e dai collegamenti funzionali con le cosche d'origine, nonché l'esternalizzazione del metodo mafioso.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi di tipo mafioso: può essere superata principalmente solo dal recesso dall'associazione o dall'esaurimento dell'attività associativa; il mero decorso del tempo ("tempo silente") non è di per sé sufficiente.
art. 24‑bis cod. proc. pen.
Evidenziato come il meccanismo di rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 24‑bis renda inopportuno sollevare per la prima volta in cassazione questioni di incompetenza territoriale che non siano già state valutate dai giudici di merito.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15, art. 4
Citato come fonte dell'introduzione del meccanismo di rinvio pregiudiziale sulla competenza territoriale (rafforza la tesi della Corte sulla inammissibilità di eccezioni di incompetenza sollevate in cassazione se non dedotte anteriormente).
Massime di principio
- In materia di reati associativi di stampo mafioso la Cassazione controlla la motivazione del giudice di merito ma non rivaluta i fatti: per impugnare con successo bisogna dimostrare vizi di motivazione manifesti e non proporre soltanto una diversa ricostruzione probatoria.
- Le prove indirette (intercettazioni, summit, cassa comune, contributi per detenuti, modalità estorsive, controllo economico) possono costituire gravi indizi idonei a fondare la misura cautelare e l'integrazione del 416‑bis anche se la nuova compagine è 'composita' o atipica.
- La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di mafia (art. 275, comma 3 c.p.p.) è particolarmente robusta: per superarla serve prova oggettiva di recesso o cessazione dell'attività associativa; il solo decorso del tempo non basta.
- Le contestazioni di incompetenza territoriale devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito: sollevare la questione per la prima volta in Cassazione espone all'inammissibilità.
- La partecipazione all'associazione può essere ricavata anche dall'attività amministrativa/contabile o di supporto se questa è funzionale all'alveo criminale (gestione fatture, operazioni bancarie, riciclaggio, ripartizione profitti), e dalla posizione di fiducia/contatto con vertici del sodalizio.
- Quando il giudice del riesame riforma in senso sfavorevole all'indagato (overturning) è richiesto un'onere motivazionale rafforzato: la motivazione dovrà spiegare esaurientemente perché le lacune del primo giudice sono state superate.
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