Cassazione Penale, Sentenza n. 21281/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione deduceva due censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione del regime della continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen., per mancata specifica motivazione sull'entità degli aumenti applicati; 2) vizio di motivazione nel diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56-bis l. 689/1981, contestando la mancata dimostrazione della superior efficacia della pena detentiva rispetto alla sanzione sostitutiva e la sussistenza di validi elementi ostativi alla concessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla questione della continuazione (art. 81, comma 2) ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente indicato il reato più grave, determinato la pena base e motivato gli aumenti per i reati satellite; l'incremento complessivo (soli due mesi) è stato considerato di entità così modesta da non richiedere una motivazione analitica aggiuntiva e non integrava abuso di discrezionalità. Quanto al diniego del lavoro di pubblica utilità, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione prognostica della Corte d'appello, basata sulla personalità e sui molteplici precedenti dell'imputato (anche in materia di circolazione stradale), che giustificavano una prognosi sfavorevole e l'impossibilità di assicurare l'effettiva funzione rieducativa della misura alternativa; la mancata produzione di documentazione sulla disponibilità di enti non è stata ritenuta determinante. Per legge è stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale
art. 81, comma 2, cod. pen.
Regime della continuazione: il giudice deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e motivare gli aumenti per i reati satellite con adeguata proporzione; aumenti di entità particolarmente contenuta possono non richiedere motivazione analitica.
Codice penale
art. 590-bis, commi 1 e 6, cod. pen.
Norma relativa alla condotta per cui l'imputato è stato condannato (atti persecutori/stalking); la gravità del fatto principale è stata valorizzata nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Codice penale
Omissione di soccorso: rilevante come reato satellite e ai fini delle valutazioni sanzionatorie; può assorbirsi in aggravanti rilevanti del fatto principale a seconda del quadro fattuale.
Codice della strada
art. 189, commi 6 e 7, cod. strada
Norme connesse alla condotta di guida che ha cagionato il danno (investimento di pedone); il comma assorbito ha influito nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Legge n. 689/1981
Prevede la possibilità di sostituire pene detentive con lavoro di pubblica utilità; l'applicabilità richiede un giudizio prognostico conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e può essere esclusa per fondati motivi ostativi.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola i motivi consentiti nel ricorso per cassazione; il difensore ha formulato i motivi richiamando tale disposizione.
Codice penale
Criteri per la determinazione della pena e per le valutazioni prognostiche: il giudice valuta la personalità del condannato, la funzione rieducativa della pena e il rischio di recidiva nella decisione su misure alternative.
Codice penale
Limiti dell'esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena; un aumento di pena di modesta entità esclude, di regola, profili di abuso del potere discrezionale.
Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite)
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principi consolidati sulla gestione del reato continuato: individuazione del reato più grave, determinazione della pena base e motivazione degli aumenti per i reati satellite in termini proporzionati.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022 (Spampinato)
Precedente che afferma come aumenti limitati di pena non richiedano motivazione analitica dettagliata quando la loro esiguità renda irrilevante un controllo approfondito.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024 (Avram)
Principi recenti sulla valutazione prognostica per le sanzioni sostitutive: il giudice deve verificare l'idoneità della misura alternativa alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva e può negarla per fondati motivi ostativi.
Massime di principio
- In caso di reato continuato (art. 81, comma 2 c.p.) il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare gli aumenti per i reati satellite in termini proporzionati; tuttavia, aumenti di entità estremamente contenuta possono non richiedere motivazione analitica aggiuntiva.
- La concessione di misure sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) richiede un giudizio prognostico fondato sui criteri di cui all'art. 133 c.p.: personalità del condannato, precedenti, rischio di recidiva e funzione rieducativa. Precedenti specifici e ripetuti, anche in materia di circolazione stradale, possono giustificare il diniego.
- La mera contestazione formale della motivazione senza allegare concreti profili di irragionevolezza o sproporzione della pena complessiva è inadeguata in Cassazione: occorre dimostrare un vizio sostanziale e non solo una carenza formale.
- La mancanza di documentazione circa la disponibilità di enti per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità non è sempre decisiva se la valutazione negativa sulla personalità e sul rischio di reiterazione è fondata su elementi più significativi.
- Se un reato satellite è ritenuto assorbito in un'aggravante o in un reato più grave, è legittima la rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo e, conseguentemente, degli aumenti applicati in continuazione.
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