Sentenza del 19/05/2016 n. 3048 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
I - DAZI - Classificazione delle merci - Responsabilità dell'importatore - Onere della prova. II - DAZI - Rappresentante indiretto in dogana - Responsabilità solidale - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione è stata limitata o disattesa. Non è stato ritenuto legittimo imporre all'importatore una prova retrospettiva non più concretamente disponibile. È stata inoltre esclusa la responsabilità automatica del rappresentante indiretto, in mancanza di elementi che dimostrassero la sua conoscenza, o conoscibilità, dell'erronea classificazione e in assenza di rapporti con il produttore idonei a fondare tale consapevolezza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta classificazione tariffaria delle merci importate e la conseguente richiesta di dazi. L'Amministrazione pretendeva che l'importatore dimostrasse, anche a distanza di tempo dall'importazione, le caratteristiche qualitative del prodotto. Inoltre, contestava la responsabilità solidale del rappresentante indiretto in dogana per l'erroneità dei dati contenuti nella dichiarazione. È stato ritenuto che l'importatore non possa essere gravato di una prova divenuta oggettivamente difficile o impossibile, qualora abbia legittimamente commercializzato la merce e non disponga più di riscontri materiali. Quanto al rappresentante doganale, la responsabilità non può fondarsi sulla sola qualità di rappresentante, ma richiede la prova che egli conoscesse o avrebbe dovuto conoscere l'inesattezza dei dati dichiarati.
Norme richiamate
Normativa doganale sulla classificazione tariffaria delle merci
La classificazione deve essere verificata sulla base delle caratteristiche oggettive della merce e l'Amministrazione non può fondare la contestazione su un onere probatorio divenuto sproporzionato o inesigibile per il trascorrere del tempo.
Normativa doganale sulla rappresentanza indiretta e sulla responsabilità solidale
Il rappresentante indiretto può essere chiamato a rispondere dei dazi solo se è dimostrato che conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inesattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione. La responsabilità non è automatica e la conoscenza non può essere presunta in assenza di rapporti o elementi concreti riferibili al produttore.
Massime di principio
- In una contestazione sulla classificazione doganale, l'Amministrazione deve considerare la concreta disponibilità della prova e non può pretendere dall'importatore documenti o campioni che, dopo la commercializzazione legittima della merce, non siano più ragionevolmente reperibili.
- L'importatore deve comunque conservare, per quanto possibile, documentazione commerciale, tecnica e certificazioni utili a dimostrare la natura e le caratteristiche della merce importata.
- La responsabilità del rappresentante indiretto in dogana non deriva automaticamente dalla sottoscrizione della dichiarazione: occorre provare una sua effettiva conoscenza, o una conoscibilità qualificata, dell'errore.
- La mera attività professionale di rappresentanza doganale non consente di presumere che il rappresentante conosca le caratteristiche produttive o la classificazione corretta di merci fabbricate da soggetti con cui non intrattiene rapporti.
- In situazioni analoghe, la responsabilità dovrebbe essere valutata distinguendo il ruolo dell'importatore, che dispone delle informazioni sul prodotto, da quello del rappresentante, la cui responsabilità richiede specifici indizi di consapevolezza o negligenza.
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