Cassazione Penale, Sentenza n. 24902/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Di Lernia ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile il suo incidente di esecuzione volto alla revoca totale o, in subordine, parziale della confisca per equivalente disposta in esecuzione della condanna irrevocabile del marito Luciano Quartieri per associazione a delinquere e reati tributari. L'istante ha sostenuto di aver documentalmente provato la propria capacità reddituale e l'autonomia patrimoniale (in particolare una somma di 200.000 euro collegata all'aumento di valore di un immobile), lamentando inoltre violazione dell'art. 666, c.2 c.p.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione della Corte d'Appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'istanza era mera reiterazione di domande già esaminate e rigettate con provvedimenti divenuti definitivi (preclusione ex art. 666, c.2 c.p.p.). I giudici hanno ritenuto che la documentazione definita "nuova" fosse in realtà già valutata nei precedenti incidenti di esecuzione e non idonea a mutare le conclusioni; inoltre è stato ribadito il principio secondo cui la confisca per equivalente non richiede il nesso di pertinenzialità temporale tra reato e bene. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato/inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a carico, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Preclusione processuale per le istanze reiterative: l'opposizione/istanza è inammissibile se ripropone questioni già oggetto di precedente provvedimento definitivo in assenza di nuovi elementi rilevanti.
art. 606 cod. proc. pen.
Norme richiamate nel ricorso per cassazione come criteri di censura (violazione di norme procedurali e carenza/contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto le doglianze infondate o comunque precluse per reiterazione.
art. 616 cod. proc. pen.
solo richiamato per la condanna alle spese
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della parte pubblica in caso di ricorso inammissibile o infondato.
Confisca per equivalente (giurisprudenza citata)
Sez. U. n. 13783 del 26/9/2024 e altre pronunce (es. Sez. U. n. 40151/2018; Sez. 3 n. 20887/2015)
La confisca per equivalente ha funzione recuperatoria/sanzionatoria e non richiede nesso di pertinenzialità tra reato e bene confiscato; pertanto l'accertamento può colpire beni di valore equivalente anche se l'investimento non è temporalmente coincidente con i profitti illeciti.
Massime di principio
- Un'istanza di revoca della confisca già decisa con provvedimento definitivo è inammissibile se non si producono elementi nuovi, specifici e decisivi non esaminati in precedenza; la mera replica o documentazione già valutata non basta.
- Per ottenere la revoca totale o parziale della confisca per equivalente occorre dimostrare, con documenti nuovi e chiaramente rilevanti, che il valore contestato deriva effettivamente da risorse lecite e individuabili nella sfera patrimoniale del reclamante; va spiegato in che modo la prova nuova inficia le conclusioni precedenti.
- La confisca per equivalente non richiede che il bene confiscato sia direttamente pertinente o temporalmente coincidente con il profitto del reato: il criterio è il tantundem (rapporto di valore), perciò la difesa deve focalizzarsi su prova della provenienza lecita e sulla traccia finanziaria delle somme, non solo sul periodo di acquisizione del valore.
- Documenti bancari che mostrino la rilevanza della posizione economica di terzi (es. del coniuge) e la loro effettiva partecipazione ai pagamenti pesano molto; per contrastare tale prova è necessario allegare dati che mostrino autonomia finanziaria effettiva, tracciabile e sufficiente.
- In sede di esecuzione, per non incorrere nella preclusione di cui all'art. 666 c.p.p. è fondamentale indicare con precisione la rilevanza delle nuove prove rispetto ai punti decisivi già trattati, dimostrando in che modo tali elementi erano effettivamente non disponibili o non considerati nei precedenti provvedimenti.
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