Sentenza n. 16233/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del 3 ottobre 2023 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza, motivato con un procedimento penale pendente a carico del coniuge convivente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, che aveva presentato il 15 marzo 2021 domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, ha impugnato il diniego ministeriale del 3 ottobre 2023, preceduto dal preavviso di rigetto. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza motivazionale e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che le notizie di reato riguardavano esclusivamente il coniuge convivente, non erano riconducibili ai reati ostativi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 e non erano sfociate in condanna; ha invocato la personalità della responsabilità penale e la presunzione di non colpevolezza. Ha inoltre contestato l’idoneità di tali vicende a giustificare il diniego e lamentato che il Ministero non avesse valutato la sua condotta complessiva durante la permanenza in Italia, l’incensuratezza e l’integrazione economica e sociale. Il procedimento penale a carico del coniuge, pendente dal 2018 presso il Tribunale di Busto Arsizio, riguardava ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. Ha chiarito che l’art. 6 della legge n. 91/1992 disciplina la diversa ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio, mentre la domanda in esame riguardava la naturalizzazione per residenza ex art. 9, comma 1, lett. f). La residenza decennale è un presupposto per presentare la domanda, non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza: la decisione comporta un’ampia valutazione discrezionale dell’integrazione, dell’affidabilità e della condotta del richiedente, soggetta in giudizio a controllo estrinseco di istruttoria, veridicità dei fatti e coerenza e ragionevolezza della motivazione. Ha respinto la censura fondata sulla personalità della responsabilità penale: considerare le vicende del coniuge convivente non equivale a sanzionare il richiedente, ma può concorrere alla prognosi amministrativa sulla sua affidabilità e sul contesto familiare, anche in ragione dei benefici indiretti che la cittadinanza può produrre per i familiari. Ha ritenuto che le notizie di reato, pur in assenza di condanna, potessero essere valutate autonomamente in sede amministrativa e che la gravità delle imputazioni — per le quali è prevista una pena massima superiore a tre anni — rendesse non illogico il loro rilievo prognostico. In particolare, la ricettazione è stata considerata indice di possibile inserimento in circuiti economici illeciti e il commercio di prodotti con segni falsi indice di inaffidabilità rispetto alla tutela della pubblica fede. Le vicende ricadevano nel periodo di osservazione rilevante per la domanda. Il TAR ha quindi giudicato adeguata la motivazione e non irragionevole o sproporzionata la valutazione ministeriale, escludendo travisamenti o altri vizi sindacabili. Ha inoltre ritenuto che la residenza decennale e l’inserimento ordinario nella realtà economica e sociale costituissero presupposti, non ragioni sufficienti per imporre il conferimento della cittadinanza; ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato elementi di particolare merito idonei a superare la prognosi negativa. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Ebbene, è appena il caso di ricordare che, ai sensi del menzionato articolo 9 comma 1 lettera f), la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La residenza legale decennale è il presupposto per chiedere la cittadinanza per naturalizzazione, ma il verbo «può» esclude che al suo ricorrere sorga un diritto automatico alla concessione; l’Amministrazione deve compiere una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico e dell’affidabilità del richiedente.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis Legge n. 241/1990, con decreto n. K10/-OMISSIS- del 3.10.2023 ha respinto la domanda dell’istante
La norma è menzionata per dare conto del preavviso di rigetto; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione né decide una censura relativa alla sua applicazione.
art. 6 legge 5 febbraio 1992, n. 91
Giova premettere un richiamo alla giurisprudenza formatasi in questa materia, ricostruita dalla Sezione in recenti pronunce (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022, 20023 del 2023, 10363 del 2024 e 11770 del 2025), anche in ragione del fatto che nel ricorso risulta contestata la violazione dell’art. 6 della legge n. 91 del 1992, il cui richiamo appare evidentemente inconferente nell’odierno giudizio poiché tale disposizione disciplina la diversa fattispecie dell’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 5, ovvero la cittadinanza “per iuris communicatio” (vale a dire per matrimonio con cittadino italiano), mentre nel caso in esame l’istante ha domandato la concessione della cittadinanza “per residenza” ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della citata legge n. 91/1992.
L’art. 6 disciplina le cause ostative nell’acquisto della cittadinanza per matrimonio ex art. 5 e non regola direttamente la domanda di cittadinanza per residenza ex art. 9, comma 1, lett. f). Nel caso deciso, le fattispecie contemplate dall’art. 6 sono state richiamate solo come parametro di valutazione della gravità delle imputazioni nell’ambito della distinta prognosi discrezionale di naturalizzazione.
art. 27 Cost.
Al riguardo, valga anzitutto rilevare che, come osservato a più riprese anche da questa Sezione, l’invocato principio della personalità della responsabilità penale ai sensi dell’art. 27 Cost. non appare pertinente (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 4259/2023, confermata da Consiglio di Stato, sez. III, n. 6842/2025), giacché nella fattispecie concreta non si tratta di assoggettare a sanzione – ovvero di punire - un soggetto diverso dall’autore del fatto criminoso, bensì di impedire l’attribuzione di una utilità, segnatamente il conferimento del massimo status ordinamentale – quello appunto di cittadino italiano – ad un soggetto ritenuto potenzialmente idonea a recare, anche indirettamente, un danno alla comunità nazionale
La considerazione amministrativa delle condotte penalmente rilevanti del familiare del richiedente, ai fini della prognosi sull’opportunità di concedere la cittadinanza, non costituisce attribuzione al richiedente della responsabilità penale altrui né applicazione di una sanzione penale.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Sul punto, infatti, è noto che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari (cfr. art. 30, comma 1, lett. c) del d.lgs. 286/1998).
Il possibile divieto di espulsione dei parenti entro il secondo grado è indicato quale effetto indiretto dell’acquisto della cittadinanza da parte del familiare, rilevante nel giudizio prognostico sull’impatto della concessione.
art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Sul punto, infatti, è noto che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari (cfr. art. 30, comma 1, lett. c) del d.lgs. 286/1998).
La possibilità per i familiari di ottenere un permesso per motivi familiari è considerata un beneficio indiretto connesso all’acquisto della cittadinanza da parte del richiedente e può essere tenuta presente nella valutazione amministrativa.
art. 648 c.p.
Peraltro, quanto al delitto di ricettazione, si rende opportuno rimarcare che si tratta di una fattispecie delittuosa volta ad evitare che venga agevolata la fruizione di profitti derivanti da delitti offensivi del patrimonio onde impedire anche di “alimentare” un circuito economico contra ius.
La ricettazione può essere valutata, nella prognosi amministrativa sulla concessione della cittadinanza, come indice di un possibile inserimento in circuiti economici illeciti.
art. 474 c.p.
Del pari, anche l’imputazione per il reato di commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p. è stata ragionevolmente assunta ad indice di inaffidabilità del soggetto, considerato che il bene giuridico protetto da tale fattispecie criminosa è innanzitutto la tutela della pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.
L’imputazione per commercio di prodotti con segni falsi può essere valorizzata come indice di inaffidabilità rispetto alla tutela della pubblica fede e all’adesione ai valori dell’ordinamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Le disposizioni sono richiamate congiuntamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 a fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cittadinanza italiana per residenza ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 non consegue automaticamente alla residenza legale decennale: il requisito consente di presentare la domanda, sulla quale l’Amministrazione svolge una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente.
- Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione non può sostituirsi alla valutazione di merito dell’Amministrazione e riguarda la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti e la coerenza, logicità e ragionevolezza della motivazione, nonché l’eventuale travisamento dei fatti.
- Nella valutazione prognostica sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente la cittadinanza possono rilevare il contesto familiare stabile e le condotte penalmente rilevanti del coniuge convivente, senza che ciò comporti imputazione al richiedente della responsabilità penale altrui: l’apprezzamento è amministrativo e riguarda l’opportunità di attribuire lo status e i suoi possibili effetti sulla collettività e sui familiari.
- Le notizie di reato e le risultanze di un procedimento penale non concluso con condanna possono essere autonomamente apprezzate ai fini amministrativi della concessione della cittadinanza, anche in funzione preventiva e prognostica; il loro peso va valutato in rapporto alla gravità e alla natura dei fatti, allo stadio del procedimento e al periodo di osservazione.
- La residenza prolungata e il normale inserimento lavorativo o economico costituiscono presupposti o condizioni ordinarie della domanda di naturalizzazione e, da soli, non impongono la concessione della cittadinanza né superano una motivata prognosi negativa sull’affidabilità del richiedente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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