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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16449/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato parzialmente il sequestro preventivo su alcuni manufatti insistenti sulla particella 5072 del Comune di Mondragone (un capannone/officina censito al sub 3 e due ulteriori capannoni non accatastati). Le doglianze principali erano: 1) assenza di prova della mala fede/elemento soggettivo (si era trattato di conduttore che aveva fatto affidamento sulla regolarità dell'area); 2) assenza di concreto e attuale periculum in mora e difetto di proporzionalità della misura (anche alla luce della libertà d'iniziativa economica); 3) violazione del principio di sussidiarietà del sequestro penale rispetto ai provvedimenti amministrativi, dato che era intervenuta l'ordinanza sindacale n. 6/2026 che avrebbe cessato l'attività e neutralizzato il pericolo; 4) errata qualificazione tecnico-costruttiva dei manufatti (strutture metalliche tipo "cantilever" amovibili e prive di fondazioni) che, secondo la difesa, rientrerebbero nell'edilizia libera e non in nuove costruzioni. La difesa ha inoltre richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali a sostegno delle censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti o manifestamente infondati e che l'impugnazione facesse ripetutamente riferimento a precedenti giurisprudenziali inesistenti. La Corte ha richiamato il limite del controllo di legittimità in tema di misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.), precisando che è sindacabile la violazione di legge o una motivazione radicalmente carente, ma non la semplice diversa valutazione degli indizi. Sulla sostanza ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito adeguate premesse fattuali per ritenere il "fumus commissi delicti" e il periculum in mora (mancanza di permessi, assenza di condono/accatastamento, incompatibilità della buona fede ravvisata nella mancata menzione dei manufatti nel contratto di locazione, dimensioni e destinazione dei manufatti che rendevano concreto il rischio di offesa al territorio). Ha inoltre escluso che l'ordinanza sindacale impugnata rendesse automaticamente irrilevante la misura penale, rilevando che l'atto amministrativo era stato impugnato al TAR e che quindi la sua efficacia non era pacifica. Quanto alla qualificazione tecnica delle opere, la Corte ha osservato che la giurisprudenza non attribuisce decisivo rilievo al solo tipo di ancoraggio al suolo e che il Tribunale aveva valutato le dimensioni e la temporaneità delle esigenze imprenditoriali, disattendendo la consulenza di parte. La Corte ha infine condannato i ricorrenti alle spese e disposto il versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), artt. 44 lett. c), 83, 93, 95

    Le norme del T.U. edilizio sono la fonte delle fattispecie amministrative/penali contestate; la Corte ha ritenuto che dalla documentazione emergessero elementi indicativi di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e relative autorizzazioni (anche in zona sismica e sottoposta a vincoli), giustificando il fumus del reato

  • d.lgs. 42/2004, art. 181

    Articolo richiamato in relazione a vincoli paesaggistici/archeologici; la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la rilevanza degli eventuali vincoli nel valutare il periculum e l'offesa al territorio

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione al dovere di motivazione del provvedimento; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sul rendering motivazionale del riesame

  • art. 125 c.p.p.

    Norma richiamata con riferimento ai requisiti della motivazione: la Corte ha ribadito che la cassazione può censurare la motivazione solo se mancante dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza

  • art. 325 c.p.p.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è consentito solo per violazione di legge; la Corte ha applicato questo limite per dichiarare inammissibili i ricorsi che contestavano valutazioni di merito

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Richiamato indirettamente nel discutere la regola metodologica sugli indizi: la Corte ha evidenziato che per escludere il valore indiziario occorrono elementi tali da privare l'indizio della sua natura possibilità indicativa

  • art. 1 Protocollo 1 CEDU (diritto di proprietà)

    Invocato dalla difesa per ragioni di proporzionalità; la Corte ha richiamato il bilanciamento tra interessi pubblici e diritti di proprietà ma ha ritenuto che, nel caso concreto, il rischio ambientale e la disponibilità dei beni giustificassero la misura

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla difesa come parametro costituzionale della libertà di iniziativa economica; la Corte ha riconosciuto il principio ma ritenuto comunque proporzionata la misura cautelare alla luce del periculum rilevato

  • art. 27 Cost.

    Invocato in relazione al principio di responsabilità e alla necessità di prova dell'esecuzione delle opere; la Corte ha ritenuto che gli indizi acquisiti fossero sufficienti in sede cautelare

  • L. n. 103/2017, art. 1, comma 64

    Richiesta di aumento della sanzione a favore della Cassa delle ammende: la Corte ha disposto, ai sensi di tale previsione, il pagamento di una somma equitativa di euro 3.000 per ciascun ricorrente

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato in relazione al regime sanzionatorio; la sentenza dispone l'applicazione della facoltà prevista dalla L. 103/2017 di aumentare la sanzione oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure reali è ammesso solo per violazione di legge: non è consentito trasformare la cassazione in un riesame degli indizi o della valutazione probatoria compiuta dal giudice del riesame
  • Per contestare la motivazione di un provvedimento cautelare reale con successo, il ricorrente deve allegare e dimostrare l'esistenza, negli atti, di un elemento indiziario decisivo omitted o non valutato, e spiegare perché esso annulli la valenza indiziaria; mere contraddizioni o alternative interpretazioni non sono sufficienti
  • La buona fede del detentore/conduttore non è automaticamente presunta: l'assenza di menzione di manufatti significativi nel contratto di locazione può legittimamente essere valutata come indice di responsabilità o di conoscenza/occultamento
  • La sussidiarietà del sequestro penale rispetto agli interventi amministrativi non rende sempre superflua la misura cautelare: l'esistenza di un provvedimento amministrativo impugnato o la sua adozione non escludono il periculum se l'efficacia dell'atto è incerta o l'attività può proseguire
  • La qualificazione tecnico-costruttiva delle opere (opere precarie vs. nuove costruzioni) va valutata nel complesso (dimensioni, destinazione, temporalità e contesto d'uso) e non solo in base al tipo di ancoraggio al suolo
  • Il giudice del riesame può fondare il periculum su concretezza del rischio di danno al territorio e all'equilibrio ambientale quando le dimensioni e la destinazione dei manufatti rendono realistica la possibilità di aggravamento del danno
  • L'utilizzo di precedenti giurisprudenziali inesistenti o errori formali nella citazione della dottrina/giurisprudenza può incidere sull'ammissibilità del ricorso e indebolire la doglianza in Cassazione

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