Cassazione Civile, Ordinanza n. 18217/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento rettificando il reddito dichiarato per l'anno 2010, assumendo l'esistenza di maggiori redditi derivanti dalla locazione di sette immobili e recuperando a tassazione maggiore Irpef e accessori. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che il vero soggetto tenuto al tributo era un terzo proprietario degli immobili e che, comunque, i contratti di locazione da lei stipulati erano stati risolti prima del periodo d'imposta, con conseguente inesistenza del reddito imponibile. In Cassazione ha articolato quattro motivi: nullità della sentenza d'appello per insufficiente motivazione e omesso esame della documentazione; violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per tassazione di un reddito asseritamente mai percepito; violazione dell'art. 67 d.P.R. n. 600/1973 per asserita individuazione del soggetto passivo e per doppia imposizione; nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 111 Cost. La Corte ha però rilevato che la CTR aveva motivato in modo sufficiente e non apparente, affermando che la contribuente non aveva provato l'intervenuta risoluzione dei contratti con documenti aventi data certa e che le sue allegazioni non si confrontavano con la ratio decidendi, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione del fatto inammissibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la decisione della CTR, osservando che la motivazione del giudice d'appello era presente, adeguata e intellegibile, e che la contribuente non aveva dimostrato in cassazione l'errore della valutazione di merito sulla mancata prova della risoluzione dei contratti di locazione e sulla riferibilità della pretesa fiscale. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza d'appello per motivazione insufficiente o apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di norme costituzionali e dell'art. 67 d.P.R. n. 600/1973.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro di eguaglianza asseritamente violato dalla pretesa fiscale.
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che sono imponibili solo manifestazioni effettive di capacità contributiva.
art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per contestare la riferibilità del reddito e sostenere che il vero locatore/proprietario fosse un terzo.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per dedurre la nullità della sentenza tributaria per carenza motivazionale.
art. 111 Cost.
richiamato per sostenere che la motivazione fosse mancante, apparente o contraddittoria.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis
richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura di motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata presenti una motivazione effettiva, coerente e intellegibile, ancorché sintetica, e la parte si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o del fatto processuale già esaminato dal giudice di merito.
- Chi contesta un accertamento tributario fondato su redditi da locazione deve allegare e dimostrare in modo puntuale i fatti estintivi o impeditivi della pretesa, inclusa l'eventuale risoluzione dei contratti e la sua opponibilità all'Amministrazione.
- La deduzione della titolarità del reddito in capo a un terzo richiede prova specifica sia della riferibilità sostanziale del rapporto locatizio sia della effettiva incidenza di tale circostanza sulla pretesa tributaria, non essendo sufficiente una mera allegazione.
- La doglianza di doppia imposizione o di assenza di capacità contributiva deve confrontarsi con la ratio della decisione di merito e con gli elementi fattuali ritenuti non provati dal giudice tributario.
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