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Sentenza

Sentenza del 18/02/2020 n. 448 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Deducibilità costi pubblicitari - sussistenza - principi generali - comparazione - non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto costi per servizi pubblicitari documentati da fatture. L'Amministrazione ha contestato la deducibilità/quantificazione del costo sostenuto facendo riferimento alla diversa entità del costo dedotto da altro soggetto per la stessa prestazione (comparazione tra contribuenti). Il tema principale è se la comparazione con il costo dedotto da un altro contribuente possa incidere sulla deducibilità del costo fatturato e documentato.

La decisione

Il giudice ha ritenuto deducibili le spese pubblicitarie quando soddisfano i principi generali di competenza, certezza, oggettiva determinabilità e inerenza. Avendo il ricorrente prodotto fatture idonee a comprovare l'esistenza e l'ammontare del costo, la determinazione del costo deducibile non può essere sostituita da una comparazione con il costo dedotto da altro soggetto per la medesima prestazione. In sostanza la prova documentale resa dal contribuente ha prevalso e la contestazione fondata sulla comparazione è stata respinta.

Norme richiamate

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) - principi generali

    Le norme sul risultato fiscale e sulla deducibilità delle spese devono essere interpretate in luce dei principi di competenza, certezza, determinabilità oggettiva e inerenza: se la spesa è documentata e rispetta tali principi, è deducibile.

  • Principi generali del diritto tributario e della prova amministrativa

    L'onere della prova circa l'esistenza e l'ammontare del costo è assolto dal contribuente mediante documentazione (fatture). Una mera comparazione con il comportamento di altro contribuente non sostituisce la prova documentale.

Massime di principio

  • Perché una spesa pubblicitaria sia deducibile è necessario che rispetti i principi di competenza, certezza, oggettiva determinabilità e inerenza; la semplice esistenza di fattura non è sempre sufficiente se la fattura è priva di sostanza o fittizia.
  • La documentazione contabile (fatture, contratti, ordini, prove di esecuzione della prestazione) ha valore decisivo: se idonea, prevale su comparazioni con il comportamento di terzi.
  • La comparazione con importi dedotti da altri contribuenti non è di per sé prova che il costo non sia deducibile: l'Amministrazione deve dimostrare l'irragionevolezza, la fittizietà o la mancata inerenza del costo contestato.
  • In casi dubbi l'Amministrazione può ricorrere a perizie, indagini sul mercato e acquisire ulteriori elementi per dimostrare che il prezzo fatturato è anomalo o non rispondente a prestazioni effettive.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno conservare documentazione dettagliata (contratti, brief pubblicitari, report di svolgimento della campagna, pagamenti tracciabili) e, se possibile, parametri di mercato che giustifichino l'ammontare della spesa.

Testo integrale

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