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Sentenza

Sentenza del 23/06/2016 n. 442 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Non imponibile ai fini Iva il contributo consortile non versato

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato l'avviso di accertamento relativo al mancato pagamento del contributo consortile PolieCo e alla conseguente maggiore IVA, sanzioni e interessi. In particolare, ha sostenuto: l'insussistenza o la limitata decorrenza dell'obbligo di iscrizione al Consorzio; l'esclusione dei produttori di beni durevoli; l'errata determinazione del contributo, anche con riferimento alle materie prime; l'inesistenza dell'obbligo di addebitare ai clienti, applicandovi l'IVA, un contributo consortile non versato al Consorzio; e l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha stabilito che l'obbligo di iscrizione e contribuzione sussisteva soltanto dal 31 marzo 2004, non per il periodo dal 1° gennaio al 30 marzo 2004, e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale per decidere sull'obbligo di rivalsa IVA. In sede di rinvio, la CTR Marche ha ritenuto che il contributo consortile non pagato e non fatturato dal Consorzio non costituisse un corrispettivo o onere da addebitare necessariamente ai clienti. Ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 633/1972, la base imponibile IVA riguarda i corrispettivi effettivamente percepiti per le cessioni o prestazioni imponibili, non importi meramente teorici o non richiesti al cliente. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato integralmente per IVA, sanzioni e accessori. Le spese sono state parzialmente compensate; l'Agenzia deve sostenere tre quarti delle spese del giudizio di rinvio, liquidate in euro 9.310,00 oltre IVA e CPA se dovuti.

Norme richiamate

  • Artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 633 del 1972

    La base imponibile dell'IVA è costituita dai corrispettivi delle cessioni o delle prestazioni accessorie imponibili.

    L'IVA deve essere calcolata sui corrispettivi effettivamente dovuti o percepiti nell'operazione commerciale, non su costi o contributi solo potenziali, non versati e non addebitati al cliente.

  • Art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.

    L'obbligo generale di rivalsa riguarda l'IVA relativa a operazioni imponibili e ai corrispettivi effettivamente applicati; non impone di fatturare al cliente un contributo consortile mai sostenuto o mai incluso nel prezzo.

  • Artt. 44, 48 e 51 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi)

    Per i produttori interessati, gli obblighi consortili erano applicabili nel periodo individuato dalla Corte, dal 31 marzo 2004 al 13 aprile 2006, mentre le sanzioni non definitive non erano applicabili in forza della successiva disciplina.

  • Art. 10 del D.L. n. 355 del 2003, convertito dalla L. n. 47 del 2004

    La disposizione è stata interpretata nel senso che l'obbligo di iscrizione e di pagamento del contributo consortile decorreva dal 31 marzo 2004.

  • Art. 266, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006

    La norma ha fatto cessare, dalla pubblicazione del Codice ambientale, l'applicazione degli obblighi e delle sanzioni previsti dalla precedente disciplina, fatti salvi i provvedimenti sanzionatori ormai definitivi.

  • Art. 7560 del 18 dicembre 2006 del Consiglio di Stato, Sezione VI

    È stato richiamato il principio secondo cui i produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene non erano necessariamente tenuti alla partecipazione consortile per la materia prima, con conseguente esclusione del relativo contributo.

Massime di principio

  • Un costo o contributo non versato dal fornitore e non addebitato al cliente non diventa automaticamente imponibile IVA: occorre verificare che costituisca un corrispettivo effettivamente dovuto o percepito nell'operazione.
  • L'obbligo di rivalsa IVA non consente all'Amministrazione di ricostruire un prezzo teorico superiore a quello realmente applicato; l'IVA si calcola sul corrispettivo concreto della cessione.
  • La debenza di un contributo consortile e la sua imponibilità IVA sono questioni distinte: anche se il contributo è dovuto al Consorzio, ciò non implica necessariamente che debba essere fatturato al cliente con IVA.
  • Quando una norma consortile è stata modificata nel tempo, occorre individuare con precisione il periodo di efficacia dell'obbligo e delle relative sanzioni.
  • In presenza di una sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve rispettare i principi già definitivamente affermati e decidere soltanto le questioni ancora aperte, inclusi gli aspetti fattuali non esaminati dalla Corte di cassazione.

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