Cassazione Penale, Sentenza n. 16290/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 12/04/2022 che ha confermato le condanne per più episodi di furto tentato o consumato (capi D, E, F) e ricettazione (capo G). Hanno articolato nove motivi tra cui: (1) illegittimo uso esclusivo di dati di traffico telefonico in violazione dell'art. 1, comma 1-bis, D.L. n.132/2021 conv. L. n.178/2021 e presunta invalidità delle intercettazioni (art. 270 c.p.p.); (2) utilizzo illegittimo nel dibattimento di ordinanze cautelari (art. 432 c.p.p.); (3) contestazione della configurabilità del tentativo per i capi D e F e/o della sussistenza della desistenza volontaria; (4) vizio di motivazione su individuazione del luogo del furto (capo E) e uso delle dichiarazioni di Pietro Trentin (imputato di reato connesso), con richiamo agli artt. 192, comma 3 e 500, comma 2, c.p.p.; (5) dedotta mancata prova della "condotta ideativa" di Ermir (concorso) nel capo F); (6) censura sulla riconosciuta aggravante della minorata difesa (notte) per i capi E e F e sulla violenza sulle cose per il capo D).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha respinti nel merito ove esaminati. Motivazione essenziale: i ricorrenti non hanno fornito deduzioni specifiche idonee a superare il vaglio di ammissibilità; la norma transitoria sull'uso dei dati di traffico (art. 1, comma 1-bis D.L. n.132/2021) non è stata violata perché i dati di traffico, anche se presenti, risultano residui rispetto a un quadro probatorio fondato principalmente su intercettazioni oggetto di perizia trascrittiva, servizi di OCP e tracciamento GPS; l'obiezione circa la non utilizzabilità delle intercettazioni per art. 270 c.p.p. è generica e immotivata; l'uso delle ordinanze cautelari nel fascicolo non è stato decisivo ma solo di contorno (art. 432 c.p.p. non leso in modo determinante); le doglianze che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili in Cassazione, che non effettua un riesame dei fatti; in relazione ai capi D e F la Corte ha confermato la configurabilità del tentativo (gli atti esecutivi, quali l'ingresso nel capannone e il trancio dei cavi, erano idonei e univocamente diretti allo scopo) e ha escluso la desistenza volontaria perché l'interruzione fu dovuta a cause esterne; le dichiarazioni di Trentin e il tracciamento GPS, unitamente agli altri elementi, sono stati ritenuti attendibili e utili a ricostruire il fatto (capo E); la condotta concorsuale di Ermir è desunta dalle conversazioni intercettate; l'aggravante della violenza sulle cose è integrata dal trancio dei cavi; la minorata difesa per il reato commesso in orario notturno è stata correttamente applicata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cardellini), considerato il contesto di aree industriali disabitate. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese e a una somma per responsabilità processuale.
Norme richiamate
art. 1, comma 1-bis, D.L. n. 132/2021 conv. con L. n. 178/2021
i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del d. l. n. 132 del 2021 "possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi"
La Corte ha ritenuto la norma rispettata: i dati di traffico non sono stati l'unico fondamento della condanna ma elementi residui integrati da intercettazioni, servizi OCP e tracciamento GPS; la norma limita l'uso dei dati di traffico ma consente l'impiego se inseriti in un quadro probatorio complessivo per reati puniti con massimo non inferiore a tre anni.
art. 270 c.p.p.
Contestazione generica sull'inutilizzabilità delle intercettazioni non è stata ritenuta sufficiente: la Corte sottolinea che la parte deve indicare specifiche cause di inutilizzabilità e che, nel caso, le intercettazioni erano legittimamente disposte per i reati contestati.
art. 266 c.p.p.
Rilevata la legittimità delle intercettazioni perché i reati in esame rientravano tra quelli per i quali è consentita l'intercettazione telefonica.
art. 432 c.p.p.
L'uso delle ordinanze cautelari come elemento di contorno nel fascicolo non si è rivelato decisivo: il giudice del dibattimento non ha fondato la propria decisione esclusivamente su di esse.
art. 192, comma 3 c.p.p.
Richiamato in relazione alle formalità di esame delle testimonianze: la Corte ha ritenuto inesistenti omissioni tali da inficiare la decisione, rilevando che i rilievi sono generici e non decisivi rispetto al complesso probatorio.
art. 500, comma 2 c.p.p.
Le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso (Trentin) sono state valutate nel contesto complessivo e non considerate decisive da sole; la Corte di merito ha fatto la valutazione di attendibilità entro i limiti consentiti.
art. 513, comma 1 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti riguardo all'utilizzabilità delle dichiarazioni di altri imputati; la Corte ha ritenuto che le contestazioni sull'utilizzo siano generiche e non fondate.
art. 56 c.p.
Norma sul tentativo e sulla desistenza volontaria: la Corte ha applicato i principi consolidati secondo cui il tentativo è punibile se gli atti compiuti sono idonei e univocamente diretti all'evento, mentre la desistenza richiede che l'autore arresti volontariamente la propria condotta impedendo l'evento; nel caso la condotta si è arrestata per cause esterne.
Sezioni Unite, sentenza n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
La Corte ha applicato il principio secondo cui il reato commesso in tempo di notte può integrare l'aggravante della minorata difesa anche in assenza di altre circostanze, valutando però il contesto concreto (es. aree industriali disabitate).
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato nei limiti del sindacato della Cassazione: la Corte non può riesaminare i fatti ma deve accertare l'esistenza di un apparato argomentativo logico nella decisione impugnata.
Massime di principio
- I dati di traffico acquisiti prima della disciplina del 2021 possono essere utilizzati ma solo come complemento di un quadro probatorio più ampio; non è sufficiente fondare una condanna su di essi da soli.
- La Corte di legittimità non sostituisce il giudice di merito nel riesame del materiale probatorio: censure che richiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili se non indicate con specificità e fondate su errori di diritto o di motivazione logica.
- Per la configurabilità del tentativo in reati di danno a forma libera conta l'idoneità causale e l'univocità della destinazione degli atti all'evento delittuoso; la desistenza volontaria richiede un'interruzione volontaria della condotta, non l'intervento di cause esterne.
- Le intercettazioni telefoniche, se disposte correttamente per i reati in esame e trascritte/periziate, costituiscono prova rilevante, purché la loro utilizzazione sia specificamente contestata con deduzioni puntuali dall'imputato.
- Le dichiarazioni di imputati o coimputati (o di imputati di reato connesso) possono essere utilizzate nel giudizio se il giudice di merito ne valuta attendibilità intrinseca ed estrinseca; critiche generiche alla loro utilizzazione sono deboli in Cassazione.
- L'aggravante della minorata difesa per il tempo di notte può trovare applicazione autonoma ma va sempre valutata nel contesto concreto (es. aree industriali disabitate) secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Il richiamo a provvedimenti cautelari nel fascicolo dibattimentale non determina di per sé invalidità della prova, purché tali provvedimenti non siano l'unico o il decisivo fondamento della decisione.
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