Ordinanza n. 7967/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’ottemperanza in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza n. 16654/2025 del Tribunale Amministrativo per il Lazio di Roma, Sez. IV ter, pubblicata il 26.09.2025 all’esito del giudizio iscritto al NRG 14204/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nella sentenza n. 16654/2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, notificato il 13 febbraio 2026 e depositato il 19 febbraio 2026, chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 16654/2025 nella parte in cui il Ministero della Giustizia e la Commissione Interministeriale Ripam erano stati condannati in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre oneri di legge, in favore del ricorrente, che nel giudizio presupposto si era dichiarato difensore antistatario. Le amministrazioni hanno prodotto una contabile attestante il pagamento di € 1.762,28 effettuato il 2 aprile 2026 e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha tuttavia contestato, o comunque il Collegio ha rilevato, che dalla documentazione non fosse possibile verificare se il pagamento comprendesse integralmente tutti gli importi dovuti, inclusi gli oneri di legge e il contributo unificato di € 325,00.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio né dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione, da parte di entrambe le parti, idonea a determinare nel dettaglio il quantum spettante in base alla liquidazione contenuta nella sentenza da ottemperare e a verificare se il pagamento di € 1.762,28 abbia integralmente soddisfatto l’obbligazione, compreso il contributo unificato di € 325,00 e gli ulteriori oneri di legge. Ha quindi disposto gli incombenti istruttori, assegnando un termine di 20 giorni dalla comunicazione via PEC dell’ordinanza, e ha rinviato la decisione alla camera di consiglio del 23 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.
La disposizione è richiamata per la difesa personale del ricorrente, che ha agito in proprio.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio è qualificato come giudizio di ottemperanza, ma il testo non richiama espressamente una specifica disposizione del codice del processo amministrativo in materia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento delle spese di lite, la produzione di una contabile di pagamento non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato quando non consenta di ricostruire il dettaglio delle somme dovute, compresi gli oneri di legge e il contributo unificato.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto dopo avere verificato che il pagamento eseguito dall’amministrazione corrisponda integralmente al quantum liquidato nel provvedimento giurisdizionale da ottemperare.
Come è indicizzato
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