Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1778/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a.- della determinazione n. 637 AS REG del 17 marzo 2025 con cui Agesp Attività Strumentali s.r.l. ha aggiudicato alla ditta Vivai Barretta Garden s.r.l. i lavori relativi alla “Strategia definitiva di sviluppo urbano sostenibile relativa alla trasformazione dell’ambito della piazza Mercato – B.RE.A.T.H.E. Generations – azione materiale 3 Boost e Piazza Mercato” (CIG B455092a00; CUP G45I22000180001); di ogni altro atto antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale ivi compresi, ove occorra: a.- il verbale del 17 marzo 2025 con cui il Responsabile del Progetto ha verificato la congruità dell’offerta presentata dalla ditta Vivai Barretta Garden s.r.l.; b.- del verbale del 17 marzo 2025 di apertura della busta contenente la documentazione amministrativa della ditta Vivai Barretta Garden s.r.l. e di aggiudicazione della gara alla medesima ditta; c.- della richiesta di verifica di congruità del 30 dicembre 2024 (prot. n. 00008874/2024); d.- dell’integrazione della richiesta di congruità del 10 febbraio 2025 (prot. n. 00000910/2025); nonché per la declaratoria di inefficacia ai sensi degli articoli 122 e 124 CPA del contratto di appalto eventualmente stipulato tra Vivai Barretta Garden s.r.l. e AGESP s.r.l.; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/11/2025 : - previo accertamento dei presupposti di cui agli articoli 122 e 124 CPA, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato tra Vivai Barretta Garden s.r.l. e AGESP Attività Strumentali srl l’11 giugno 2025 avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori relativi alla “Strategia definitiva di sviluppo urbano sostenibile relativa alla trasformazione dell’ambito della Piazza del Mercato – B.RE.A.T.H.E. - azione materiale 3 - boost e Piazza Mercato” - nonchè per la condanna di AGESP SPA (quale società che ha incorporato per fusione AGESP Attività Strumentali srl) o comunque di AGESP Attività Strumentali srl a disporre il subentro della ditta PM Costruzioni srl nel summenzionato contratto;

Giustizia amministrativa202501431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dei lavori relativi alla trasformazione dell’ambito della piazza Mercato – progetto B.RE.A.T.H.E. Generations

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa aggiudicataria, unitamente agli atti presupposti, tra cui la verifica di congruità dell’offerta, il verbale di apertura della documentazione amministrativa e di aggiudicazione e le richieste di verifica di congruità. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, con motivi aggiunti, la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato l’11 giugno 2025 e il subentro nel contratto. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti contro l’aggiudicazione o gli atti di verifica.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né le domande relative all’inefficacia del contratto e al subentro. Ha rilevato che la stazione appaltante, con deliberazione del 27 febbraio 2026, ha risolto il contratto con l’aggiudicataria per grave inadempimento, autorizzato il RUP a interpellare gli operatori successivi in graduatoria per la stipula di un nuovo contratto e autorizzato l’escussione della garanzia definitiva per la differenza di prezzo rispetto al nuovo aggiudicatario risultante dallo scorrimento. Poiché tali sviluppi possono incidere sull’aggiudicazione oggetto del giudizio e sul permanere dell’interesse della seconda classificata alla decisione, il TAR ha disposto l’acquisizione, a cura della stazione appaltante, degli atti adottati in esecuzione della deliberazione di risoluzione. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 17 giugno 2026 per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato quale parametro per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto di appalto; l’ordinanza non ne applica ancora i presupposti.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato quale parametro per la domanda di subentro e per la tutela conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione; l’ordinanza non decide tali domande.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio promosso dalla seconda classificata contro l’aggiudicazione, la stazione appaltante risolve il contratto con l’aggiudicataria e avvia lo scorrimento della graduatoria per la stipula di un nuovo contratto, il giudice può disporre l’acquisizione degli atti adottati in esecuzione della risoluzione per verificare il permanere dell’interesse alla decisione e l’incidenza degli sviluppi sopravvenuti sull’oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.