Cassazione Penale, Sentenza n. 16714/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per il rigetto dell'istanza di concessione dei benefici penitenziari (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) relativi alla frazione di pena residua (1 anno, 11 mesi e 28 giorni). Il ricorrente denunciava che il Tribunale aveva ignorato elementi probatori rilevanti: il domicilio presso il Camping Fabulus documentato tramite pagamenti delle utenze e canoni di locazione (corrispondente anche alla misura cautelare dell'obbligo di dimora) e l'attività lavorativa stabile come fabbro a tempo indeterminato presso la ditta Laci s.r.l. a Vitinia, come risultante dalla relazione UEPE.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva compiuto una valutazione incongrua e aveva deciso sulla base di un compendio informativo incompleto, senza avvalersi dei poteri istruttori ex art. 666, comma 5, e art. 678 cod. proc. pen. Conseguentemente la decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio da svolgere nel rispetto dei principi di diritto enunciati (acquisizione delle informazioni e, se occorre, assunzione di prove sulla sussistenza del domicilio idoneo e sulla reale attività lavorativa).
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), artt. 47 e 47-ter
disciplinano i benefici penitenziari richiesti (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) e costituiscono il fondamento normativo dell'istanza del ricorrente
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
imposta al giudice dell'esecuzione il dovere di provvedere d'ufficio all'acquisizione di informazioni e, se necessario, all'assunzione di prove necessarie per decidere sulle istanze esecutive; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia esercitato tale potere, determinando un compendio informativo incompleto
art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
rinvia, per quanto pertinente, alle disposizioni dell'art. 666 anche per la magistratura di sorveglianza; quindi quest'ultima è tenuta agli stessi poteri istruttori richiamati dall'art. 666
Massime di principio
- Chi invoca misure alternative alla detenzione ha l'onere di allegazione (non probatorio) degli elementi di fatto; spetta poi al giudice dell'esecuzione procedere d'ufficio agli accertamenti necessari.
- La presenza di documentazione (pagamenti utenze, contratti, relazioni UEPE) che dimostra domicilio idoneo e lavoro stabile deve essere adeguatamente valutata; il rifiuto di benefici sulla base di verifiche investigative non aggiornate può essere annullato.
- Il giudice di sorveglianza deve avvalersi dei poteri istruttori previsti dagli artt. 666 e 678 c.p.p. quando le informazioni in atti sono incomplete o contrastanti, prima di rigettare istanze di misure alternative.
- Le relazioni dell'UEPE che attestano condizioni di vita e lavoro costituiscono elemento probatorio rilevante nella valutazione della compatibilità delle misure alternative e devono essere considerate nel giudizio complessivo.
- In caso di decisione fondata su un compendio informativo insufficiente o su accertamenti datati, la via corretta è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame che compia gli accertamenti necessari.
Testo integrale
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