Regolamento (UE) 2019/1395
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1395 della Commissione, del 10 settembre 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina e a Israele e il nome della Repubblica di Macedonia del Nord nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell'Unione, e che modifica il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per riflettere nuove autorizzazioni, restrizioni epidemiologiche e un aggiornamento di denominazione geografica. In particolare, amplia l’accesso della Bosnia-Erzegovina per uova e ovoprodotti, prende atto della sospensione delle esportazioni di carni di pollame da Israele dopo un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità e sostituisce il riferimento all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia con Repubblica di Macedonia del Nord. Il testo modifica anche il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti, aggiornando i codici SA rilevanti e prevedendo un periodo transitorio di due mesi per l’uso dei certificati già emessi.
Modifica dell'elenco dei paesi terzi autorizzati all'importazione/transito di prodotti a base di pollame nel regolamento (CE) n. 798/2008 e aggiornamento del certificato veterinario per gli ovoprodotti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’importazione e al transito nell’Unione europea, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame, prodotti a base di pollame e ovoprodotti, secondo le condizioni di certificazione veterinaria stabilite dal regolamento (CE) n. 798/2008. Incide sui paesi terzi elencati nell’allegato I, parte 1, in particolare Bosnia-Erzegovina, Israele e Repubblica di Macedonia del Nord, nonché sugli Stati membri chiamati ad applicare il periodo transitorio per l’uso del vecchio modello di certificato EP. Non disciplina in generale tutte le importazioni di prodotti animali, ma solo quelle rientranti nel perimetro del regolamento (CE) n. 798/2008 e dei relativi certificati veterinari.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 e aggiornamento del certificato EP
Il regolamento interviene sul sistema UE di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito di pollame e prodotti a base di pollame disciplinato dal regolamento (CE) n. 798/2008. I considerando spiegano che l’aggiornamento si rende necessario per adeguare l’elenco dei paesi terzi autorizzati alla situazione sanitaria ed epidemiologica, nonché per adeguare il modello di certificato veterinario degli ovoprodotti ai codici doganali pertinenti.
Ambito materiale e collegamento con la disciplina preesistente
L’atto riguarda i prodotti in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 798/2008, cioè pollame e prodotti a base di pollame, compreso lo stoccaggio durante il transito. Il regolamento ribadisce che tali prodotti possono essere importati o transitare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi nell’allegato I, parte 1, e se sono rispettate le condizioni di certificazione veterinaria previste dal medesimo regolamento.
Bosnia-Erzegovina: estensione dell’autorizzazione agli ovoprodotti
La Bosnia-Erzegovina era già inserita nell’elenco dei paesi da cui sono autorizzate importazioni e transito di carni di pollame provenienti da tutto il territorio. A seguito di un audit della Commissione, concluso favorevolmente, la Commissione ha ritenuto che il paese soddisfi anche le prescrizioni sanitarie del regolamento (CE) n. 798/2008 per l’importazione e il transito di uova e ovoprodotti. Per questo la voce dell’allegato I viene modificata per includere tali prodotti.
Resta però una limitazione specifica sul fronte della salmonella: il programma nazionale di controllo presentato dalla Bosnia-Erzegovina per le galline ovaiole di Gallus gallus non ha fornito garanzie equivalenti a quelle del regolamento (CE) n. 2160/2003 e non è stato approvato. Di conseguenza, il testo precisa che sono consentite solo le importazioni di uova di Gallus gallus contrassegnate con "S4" nell’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
Israele: effetto del focolaio di HPAI e data di chiusura
Israele era già oggetto di una regionalizzazione nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, legata alla politica di abbattimento totale per la malattia di Newcastle. Tuttavia, il 24 aprile 2019 è stato confermato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N8 in un’azienda avicola sul territorio israeliano. Da quel momento il territorio non può più essere considerato indenne da HPAI e le autorità veterinarie israeliane non possono certificare partite di carni di pollame destinate al consumo umano per importazione o transito nell’Unione.
Il regolamento dà rilievo alla data di chiusura nella tabella dell’allegato I, parte 1, per chiarezza e certezza del diritto. La finalità è anche preventiva: se in futuro Israele tornerà indenne e sarà fissata una data di apertura, i prodotti ottenuti dopo la data di chiusura e prima della riapertura non saranno ammissibili.
Repubblica di Macedonia del Nord: aggiornamento della denominazione
A seguito dell’accordo di Prespa, ratificato da Grecia e Macedonia e notificato formalmente all’Unione, il regolamento sostituisce il riferimento all’"ex Repubblica iugoslava di Macedonia" con "Repubblica di Macedonia del Nord" nella tabella dell’allegato I, parte 1. È inoltre soppressa la nota a piè di pagina che rinviava alla futura definizione della denominazione definitiva.
Nuovo modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti
L’allegato I, parte 2, contiene il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP), che viene integralmente sostituito. La modifica è mirata soprattutto alla casella I.19, dedicata al codice della merce (codice SA): vengono precisati i codici dell’Organizzazione mondiale delle dogane da utilizzare e si aggiungono i codici pertinenti per gli enzimi derivanti da uova, come il lisozima, che sono considerati ovoprodotti.
Il certificato mantiene inoltre l’articolazione tra parte I, con le informazioni sulla partita, e parte II, con le attestazioni sanitarie. Le attestazioni richiedono, in sintesi, che gli ovoprodotti provengano da stabilimenti che non hanno registrato casi di influenza aviaria ad alta patogenicità o malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti, oppure che siano stati sottoposti ai trattamenti termici indicati nel testo. Sono altresì confermati gli attestati di conformità alle prescrizioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 2073/2005, nonché il richiamo alle garanzie sui residui previste dalla direttiva 96/23/CE.
Periodo transitorio
Per consentire l’adeguamento degli Stati membri e degli operatori, l’articolo 2 stabilisce un periodo transitorio fino all’11 novembre 2019. Durante tale periodo è ancora possibile autorizzare l’introduzione nell’Unione di partite accompagnate dal precedente modello di certificato EP, a condizione che il certificato sia stato firmato prima dell’11 ottobre 2019.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti, ciò implica l’immediata rilevanza operativa delle modifiche all’elenco dei paesi autorizzati e del nuovo modello certificatorio, fatta salva la finestra transitoria espressamente prevista per gli ovoprodotti.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 secondo l’allegato del presente regolamento, incidendo sull’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui possono essere importati o transitare nell’Unione determinati prodotti a base di pollame.
Bosnia-Erzegovina: ampliamento delle autorizzazioni
La voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita per autorizzare anche l’importazione e il transito nell’Unione di uova e ovoprodotti, oltre ai prodotti già consentiti. Resta tuttavia limitata la situazione relativa al controllo della salmonella: sono consentite solo le importazioni di uova di Gallus gallus indicate con il codice/qualifica "S4" nell’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, poiché il programma nazionale di controllo non ha ottenuto garanzie equivalenti a quelle del regolamento (CE) n. 2160/2003.
Israele: aggiornamento per focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità
La voce relativa a Israele è modificata per riflettere il focolaio confermato di HPAI sottotipo H5N8 del 24 aprile 2019. Dal momento della conferma, il territorio israeliano non è più considerato indenne e le autorità veterinarie non possono certificare partite di carni di pollame destinate al consumo umano per importazione o transito nell’Unione. È inserita la data di chiusura pertinente nella tabella dell’allegato I, parte 1, per evitare che prodotti ottenuti tra la chiusura e un’eventuale futura riapertura siano ammissibili.
Repubblica di Macedonia del Nord: aggiornamento della denominazione
La voce dell’allegato I è aggiornata sostituendo la denominazione provvisoria "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" con "Repubblica di Macedonia del Nord", in seguito all’entrata in vigore dell’accordo di Prespa.
Modello di certificato veterinario per ovoprodotti (EP)
Nell’allegato I, parte 2, il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti è sostituito. Le note relative alla casella I.19 vengono aggiornate per includere i codici SA applicabili agli enzimi derivati da uova, come il lisozima, e restano richiamati i codici 04.07, 04.08, 21.06, 35.02 e 35.07.
Periodo transitorio per i certificati EP
L’articolo 2 prevede che, fino all’11 novembre 2019, gli Stati membri continuino ad autorizzare l’introduzione nell’Unione di partite accompagnate dal vecchio modello EP, purché il certificato sia stato firmato prima dell’11 ottobre 2019.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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