Regolamento (UE) 2019/1391
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1391 della Commissione, del 6 settembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1218/1999 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua la classificazione doganale di un gazebo temporaneo/padiglione da giardino alla luce di un parere di classificazione del Comitato del sistema armonizzato dell’OMD. A tal fine elimina dall’allegato del regolamento (CE) n. 1218/1999 la riga relativa al punto 6 della tabella e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013. L’obiettivo è garantire uniformità di interpretazione e applicazione del sistema armonizzato nell’Unione, in coerenza con la classificazione internazionale del prodotto nel codice NC 6306 22 00.
Modifica della classificazione doganale di taluni gazebo/padiglioni da giardino nella nomenclatura combinata, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione tariffaria, ai fini doganali dell’Unione, di merci analoghe ai gazebo temporanei/padiglioni da giardino descritti negli allegati del regolamento (CE) n. 1218/1999 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013. Riguarda gli operatori economici e le autorità doganali degli Stati membri nell’interpretazione della nomenclatura combinata; non disciplina altri settori materiali. L’effetto territoriale è quello tipico dei regolamenti UE, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1391: classificazione di taluni gazebo nella nomenclatura combinata
Il regolamento interviene sulla classificazione doganale di un gazebo temporaneo/padiglione da giardino, aggiornando la disciplina unionale alla luce del parere di classificazione 6306.22/1 del Comitato del sistema armonizzato dell’OMD. La Commissione rileva che la precedente classificazione contenuta nel regolamento (CE) n. 1218/1999 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 non è più coerente con l’orientamento internazionale e, per assicurare uniformità interpretativa, adegua la nomenclatura combinata dell’Unione.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione ricostruisce l’evoluzione della classificazione di prodotti analoghi: un padiglione da giardino era stato in precedenza classificato come "altro articolo da campeggio", mentre un regolamento successivo aveva classificato un articolo simile nel codice NC 6306 90 00. Nel settembre 2018, il Comitato del sistema armonizzato ha invece approvato il parere 6306.22/1 per un gazebo temporaneo con telaio in tubi di acciaio, copertura e struttura aperta sui quattro lati, collocandolo nella sottovoce 6306.22, corrispondente al codice NC 6306 22 00. Poiché le caratteristiche del prodotto sono identiche o molto simili a quelle già considerate nei precedenti atti dell’Unione, la Commissione conclude che la disciplina precedente non è conforme al parere OMD e va quindi aggiornata.
Base giuridica e valore dei pareri OMD
L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, e in particolare sull’articolo 57, paragrafo 4, e sull’articolo 58, paragrafo 2. I considerando richiamano anche la partecipazione dell’Unione alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato in forza della decisione n. 87/369/CEE del Consiglio. In tale quadro, i pareri di classificazione del Comitato del sistema armonizzato costituiscono strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell’Unione e, nel caso di specie, la Commissione afferma che la soluzione internazionale va seguita per garantire coerenza e uniformità.
Modifiche normative introdotte
L’intervento operativo è essenziale e riguarda due atti:
- nell’allegato del regolamento (CE) n. 1218/1999 è soppressa la riga corrispondente al punto 6 della tabella;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 è abrogato.
La soppressione della riga nell’allegato elimina la precedente classificazione nazionale/unionale di riferimento per l’articolo in questione, mentre l’abrogazione del regolamento del 2013 evita il permanere di una disciplina non più allineata al sistema armonizzato internazionale.
Effetti pratici per operatori e autorità doganali
Per gli operatori del commercio internazionale e per le autorità doganali, il regolamento comporta un riallineamento della classificazione tariffaria di prodotti analoghi a gazebo temporanei/padiglioni da esterno. In concreto, l’assetto precedente fondato sui regolamenti richiamati viene superato, con conseguente necessità di applicare la classificazione coerente con il parere OMD 6306.22/1 e con il codice NC 6306 22 00.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento della classificazione nella nomenclatura combinata
L’articolo 1 dispone la soppressione, nell’allegato del regolamento (CE) n. 1218/1999, della riga corrispondente al punto 6 della tabella. La modifica incide sulla classificazione di un gazebo temporaneo/padiglione da giardino precedentemente ricondotto alla voce relativa agli "altri articoli da campeggio".
Abrogazione del regolamento (UE) n. 670/2013
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013, ritenuto non più conforme al parere di classificazione 6306.22/1 del Comitato del sistema armonizzato dell’OMD.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e motivazione internazionale
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2. I considerando richiamano il parere di classificazione 6306.22/1 del Comitato del sistema armonizzato dell’OMD, volto a garantire uniformità di interpretazione del sistema armonizzato a livello internazionale.
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