Regolamento (UE) 2019/1744
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1744 della Commissione, del 17 settembre 2019, concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna e che abroga il regolamento (UE) n. 164/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e sostituisce le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna, nell’ambito dei servizi RIS. L’allegato disciplina in dettaglio i messaggi standard, i codici e i riferimenti da utilizzare per la notifica elettronica di viaggi, merci, equipaggi/passeggeri e formalità di attracco. Vengono inoltre allineati i requisiti a standard internazionali e ad altri atti UE, con abrogazione espressa del regolamento (UE) n. 164/2010. L’applicazione decorre 30 mesi dopo l’entrata in vigore.
Stabilisce le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna (RIS) e abroga il regolamento (UE) n. 164/2010.
Ambito di applicazione
Si applica alla navigazione interna nell’Unione europea, nell’ambito dei servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) di cui alla direttiva 2005/44/CE. Riguarda i soggetti che trasmettono o ricevono segnalazioni elettroniche nel settore della navigazione interna, in particolare comandanti, vettori/operatori di trasporto, agenti e autorità competenti/designate, nonché i sistemi informatici che trattano i messaggi standardizzati previsti dall’allegato. Le specifiche sono rilevanti anche quando la segnalazione elettronica è prevista da norme nazionali o internazionali; il regolamento prevede un termine di applicazione di 30 mesi dalla sua entrata in vigore. Restano richiamati e integrati profili relativi a traffico merci, passeggeri/equipaggio, merci pericolose, formalità portuali e scambio di dati tra autorità RIS. Sono escluse, per implicito, le attività non connesse alla navigazione interna e agli scambi di dati RIS oggetto dell’allegato.
Sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1744 aggiorna le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna, nel quadro dei servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) previsti dalla direttiva 2005/44/CE. L’obiettivo è rafforzare sicurezza, efficienza e interoperabilità degli scambi informativi tra navi, operatori e autorità competenti, evitando la duplicazione delle comunicazioni e allineando il sistema ai più recenti standard internazionali e alle esperienze applicative maturate.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento richiama l’evoluzione tecnologica, l’obbligo di segnalazione elettronica su importanti fiumi europei e la necessità di tenere conto di standard UNECE, CCNR, PROTECT, nonché delle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1629 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2032. Viene inoltre evidenziata l’esigenza di compatibilità con il trasporto marittimo attraverso l’impiego di messaggi standardizzati e codifiche riconosciute a livello internazionale.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica entro 30 mesi dall’entrata in vigore. È inoltre chiarito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Contestualmente, l’articolo 2 abroga il regolamento (UE) n. 164/2010.
Struttura dell’allegato: messaggi standard e formato dei dati
L’allegato costituisce il nucleo operativo del regolamento. Esso definisce quattro messaggi standard per la segnalazione elettronica nella navigazione interna:
- ERINOT, per la notifica di viaggi e di merci pericolose e non pericolose;
- PAXLST, per gli elenchi di equipaggio, passeggeri e clandestini;
- ERIRSP, per la risposta/accettazione o il rifiuto di messaggi ERINOT;
- BERMAN, per la gestione dell’attracco e le formalità portuali.
La struttura si basa su UN/EDIFACT, con possibilità di usare XML come alternativa per la condivisione delle informazioni. Il regolamento specifica i segmenti, i gruppi di segmenti e i qualificatori da impiegare, nonché le regole di completezza del messaggio (ad esempio i segmenti obbligatori UNH/UNT e l’interscambio UNB/UNZ).
Codici, riferimenti e interoperabilità
Una parte centrale dell’allegato riguarda l’uso obbligatorio di codici e riferimenti standardizzati, finalizzati a evitare ambiguità e a consentire l’interoperabilità tra sistemi informatici e lingue diverse. Sono regolati, tra gli altri:
- il tipo di nave/convoglio secondo la raccomandazione UNECE n. 28;
- il numero IMO per le navi marittime;
- il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), collegato alla direttiva (UE) 2016/1629;
- i codici SA/NC e NST 2007 per la classificazione delle merci;
- i codici IMDG e ADN per le merci pericolose;
- il codice dello Stato ISO 3166-1;
- UN/LOCODE, codici di tratto di canale, terminale e container;
- i codici per imballaggi, istruzioni di movimentazione, scopo dello scalo e natura del carico.
L’allegato richiama anche il sistema europeo di gestione dei dati di riferimento (ERDMS), in cui molti codici sono disponibili in formato elettronico.
ERINOT: segnalazione di viaggio e merci
Il messaggio ERINOT è la forma standard di notifica ERI per la navigazione interna. Deve essere usato dai comandanti o, per loro conto, da operatori e agenti per comunicare informazioni sul viaggio e sulle merci, in particolare:
- dati di partenza, rotta, punti di passaggio, porto di arrivo e tempi previsti;
- dati del mezzo di trasporto, compresi identificativo IMO o ENI, nome nave, nazionalità e caratteristiche dimensionali;
- dati sui carichi, distinguendo merci pericolose e non pericolose;
- informazioni su container, imballaggi, massa lorda verificata, peso, volume e ubicazione a bordo.
Il messaggio è articolato in regole specifiche per casi particolari: viaggio con più navi, convogli, container con merci non pericolose, container vuoti, merci con caratteristiche sconosciute, nave vuota, cancellazione di notifiche, interruzione o ripresa del viaggio. In tali casi l’allegato prevede anche segmenti fittizi e codici dedicati.
Merci pericolose, container e masse
Per le merci pericolose, il regolamento richiede l’indicazione del regime applicabile (ADN o IMDG), del numero ONU/UNDG, della classe di pericolo, del gruppo di imballaggio, delle etichette e delle ulteriori informazioni tecniche necessarie. Sono previste regole specifiche per il trasporto in container e per la comunicazione di massa lorda verificata (VGM) o stimata, oltre a criteri per la codifica dello stivaggio e per il trattamento dei container da 30’ e 45’.
PAXLST: equipaggio, passeggeri e clandestini
L’appendice PAXLST disciplina il messaggio per l’invio dei dati relativi a equipaggio, passeggeri e clandestini, utilizzabile in ambito nazionale e internazionale. Il messaggio serve per scambiare dati tra comandante/vettore e autorità designate, incluse terminali ISPS, dogane, immigrazione e polizia, e può essere usato anche per trasferire dati tra autorità del paese di partenza e autorità del paese di arrivo.
Il contenuto minimo comprende, secondo il contesto, dati anagrafici, nazionalità, documenti di viaggio, luogo e data di nascita, porto e data di arrivo, luogo di provenienza, nonché ulteriori dati richiesti nella navigazione interna, come visitatori, targhe dei veicoli, luoghi e orari di imbarco/sbarco, servizi richiesti, personale di riparazione, cambi di equipaggio e figli dei membri dell’equipaggio.
ERIRSP: risposta applicativa e gestione degli errori
Il messaggio ERIRSP deriva da APERAK ed è usato per confermare la ricezione o per segnalare il rifiuto di un messaggio ERINOT, con indicazione delle eventuali anomalie di elaborazione. La risposta è richiesta solo se il mittente ha reso disponibile un recapito EDI o e-mail per la risposta. Il messaggio può indicare accettazione o rifiuto e, in caso di errore applicativo, deve includere il dettaglio dell’errore tramite il segmento ERC e i codici disponibili in ERDMS.
BERMAN: gestione dell’attracco e formalità portuali
L’appendice BERMAN disciplina il messaggio di gestione dell’attracco, destinato a richieste di arrivo, partenza, cambiamento di attracco, transito o sola permanenza in porto. Il messaggio integra la dichiarazione generale IMO e le esigenze connesse alla Convenzione FAL e all’ISPS Code, includendo dati su nave, scalo, servizi richiesti, sicurezza e carico.
Tra le informazioni che possono essere richieste figurano nome e descrizione della nave, nazionalità, stazza, comandante, agente, breve descrizione del carico, numero di membri dell’equipaggio e passeggeri, dati del viaggio, date/orari di arrivo e partenza, porto di arrivo o partenza, posizione della nave nel porto e requisiti ambientali/di raccolta rifiuti. Per la sicurezza sono previsti anche i dati sull’addetto alla sicurezza, sul certificato ISSC, sul livello di sicurezza e sul numero di persone e veicoli.
Considerazioni operative per gli operatori
Per i professionisti, il regolamento impone un forte livello di standardizzazione documentale e informatica. In pratica, la corretta compilazione dei messaggi dipende dalla combinazione di codici UE/ONU, codici di localizzazione, regole sui segmenti obbligatori e qualificatori, con particolare attenzione ai casi di modifica, cancellazione e continuità del viaggio. Le imprese del settore navigazione interna, gli spedizionieri, gli agenti e le autorità devono quindi assicurare che i propri sistemi gestionali siano compatibili con i tracciati previsti dall’allegato, anche in vista dell’abrogazione del previgente regolamento n. 164/2010.
Disposizioni principali
Definizione delle specifiche tecniche
L’articolo 1 rinvia all’allegato per la definizione delle specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna. Le specifiche riguardano struttura dei messaggi, codici, riferimenti e regole d’uso per l’interscambio elettronico dei dati nel contesto RIS.
Abrogazione del regolamento (UE) n. 164/2010
L’articolo 2 abroga il regolamento (UE) n. 164/2010, che conteneva le precedenti specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione è differita di 30 mesi dall’entrata in vigore. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Messaggi standard del sistema ERI
L’allegato individua quattro messaggi principali: ERINOT per la segnalazione di viaggi e merci pericolose/non pericolose; PAXLST per elenchi equipaggio e passeggeri; ERIRSP come messaggio di risposta/accettazione o rifiuto; BERMAN per la gestione dell’attracco e delle formalità portuali. È ammesso l’uso di XML come alternativa a UN/EDIFACT per la condivisione delle informazioni.
Codici e riferimenti obbligatori
L’allegato impone l’uso di codici e riferimenti standardizzati per evitare ambiguità e facilitare la traduzione dei messaggi. Sono disciplinati, tra gli altri, i codici per tipo nave/convoglio, numeri IMO ed ENI, classificazioni merceologiche (SA, NC, NST 2007), codici IMDG e ADN, ISO 3166-1, UN/LOCODE, codici di tratto di canale, terminale, container, imballaggi, istruzioni di movimentazione, scopo dello scalo e natura del carico.
Disciplina dei dati di viaggio e di trasporto
Per ERINOT e BERMAN sono previsti dati obbligatori su nave, convoglio, rotta, porti di partenza/arrivo/scalo, ETA/ETD, identificativi della nave, caratteristiche dimensionali e dati di percorso. L’allegato disciplina anche casi particolari come viaggi con più tappe, deviazioni, sostituzioni, cancellazioni, interruzioni e riprese del viaggio.
Regole su merci pericolose e container
Il sistema prevede regole specifiche per la dichiarazione di merci pericolose, inclusi riferimenti ad ADN, IMDG e numeri ONU, nonché informazioni su classe di pericolo, gruppo di imballaggio, etichette, quantità e misure. Sono inoltre disciplinati i casi di container, container vuoti, container con caratteristiche sconosciute, massa lorda verificata (VGM) e codifica dello stivaggio.
Dati su equipaggio e passeggeri
L’appendice sul PAXLST definisce i dati scambiabili per equipaggio, passeggeri e clandestini, in relazione sia a obblighi nazionali sia alle disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 e alle pratiche di facilitazione del traffico marittimo. Sono previsti dati identificativi, documenti di viaggio, luoghi di imbarco/sbarco, nazionalità, date di nascita e ulteriori informazioni richieste dalle autorità competenti.
Risposte applicative e codici errore
L’appendice sull’ERIRSP prevede il messaggio di risposta per confermare la ricezione o indicare il rifiuto di un messaggio, con specifica dei motivi di errore tramite il segmento ERC e i codici di errore resi disponibili nel sistema ERDMS.
Gestione dell’attracco e formalità portuali
L’appendice BERMAN integra i requisiti della Convenzione FAL, dell’IMO Compendium, della direttiva 2010/65/UE e dell’ISPS Code. Il messaggio copre arrivo, partenza, cambiamento di attracco, transito in area portuale, servizi richiesti (pilotaggio, VTS, rimorchiatori, ormeggiatori, MARPOL, sicurezza), nonché scopo dello scalo e dati di sicurezza.
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