Regolamento (UE) 2019/1394
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione, del 10 settembre 2019, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative alla sorveglianza per l'immissione in libera pratica e l'uscita dal territorio doganale dell'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica in più punti il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per adattarlo alle esigenze di sorveglianza doganale e di scambio di dati connesse, in particolare, agli obblighi informativi in materia di IVA. Interviene anche su numerose regole procedurali relative a importazione, esportazione, transito, perfezionamento attivo e uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione. Sono inoltre aggiornati allegati, codici e denominazioni tecniche, con una rettifica formale nell’allegato 33-07. Le modifiche agli allegati 21-01 e 21-02 si applicano dal 1o gennaio 2020.
Modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 su sorveglianza doganale, scambio di dati, procedure di importazione ed esportazione e aggiornamento di allegati e codici.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità doganali degli Stati membri, alla Commissione e, indirettamente, agli operatori economici che presentano dichiarazioni doganali, effettuano importazioni, esportazioni, riesportazioni, transiti, perfezionamento attivo e ammissione temporanea. Incide sulle regole operative del sistema di sorveglianza Surveillance, sugli scambi informativi connessi a IVA e dogane, nonché sui formati, codici e allegati tecnici del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Talune modifiche producono effetti dal 1o gennaio 2020; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per la sorveglianza doganale e i flussi informativi IVA
Il regolamento interviene sul quadro operativo del codice doganale dell’Unione, incidendo soprattutto sul sistema elettronico di sorveglianza Surveillance e sulle modalità di scambio e utilizzo dei dati tra Commissione e autorità doganali nazionali. La ratio emerge dai considerando: coordinare i flussi informativi doganali con gli obblighi di cooperazione amministrativa in materia di IVA, chiarire l’accesso ai dati e adeguare le procedure a transizione digitale ancora in corso.
Ambito applicativo e soggetti interessati
Le modifiche riguardano la Commissione europea, le autorità doganali degli Stati membri e, sul piano operativo, gli operatori economici coinvolti in importazioni, esportazioni, transito, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e procedure semplificate. Il regolamento incide sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e sui suoi allegati, con effetti immediati salvo le modifiche agli allegati 21-01 e 21-02, applicabili dal 1o gennaio 2020.
Accesso ai dati Surveillance e scambio di informazioni
L’articolo 55 viene riformulato per delimitare il perimetro di accesso ai dati nel sistema Surveillance. La Commissione può diffondere i dati soltanto in forma aggregata; gli utenti autorizzati delle autorità doganali nazionali accedono ai dati non aggregati del proprio Stato membro e a quelli aggregati a livello unionale. Resta possibile una deroga qualora un atto dell’Unione autorizzi l’accesso ai dati non aggregati da parte di specifiche autorità degli Stati membri. Inoltre, fino all’operatività dei sistemi nazionali di importazione ed esportazione previsti dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l’elenco dei dati richiedibili per la sorveglianza resta quello dell’allegato 21-02, con limite finale al 2022 per l’importazione e al 2025 per l’esportazione.
Importazione, analisi dei rischi e certificazioni
Per le merci esentate dalla dichiarazione sommaria di entrata, l’analisi dei rischi viene ancorata al momento della presentazione delle merci in dogana, sulla base della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale, se disponibili. La norma è resa applicabile anche alle spedizioni postali e alle spedizioni di valore intrinseco inferiore a 22 EUR mediante il richiamo al regolamento delegato (UE) 2015/2446. In materia di prodotti della pesca marittima, la certificazione di non manipolazione può essere fornita anche con formulari o documenti diversi dalla stampa del giornale di pesca, purché contengano il riferimento al giornale di pesca pertinente.
Semplificazioni, controlli e transito
Nel caso di dichiarazione in dogana mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante con esonero dalla presentazione delle merci, l’ufficio doganale di controllo può imporre la presentazione fisica in presenza di un nuovo rischio finanziario grave o di altra situazione specifica. In tal caso deve precisare il periodo entro cui presentare le merci, l’obbligo di registrare la data di notifica e gli ulteriori adempimenti procedurali; lo svincolo avviene secondo l’articolo 194 del codice. Sul trasporto in transito, la deroga alla sigillatura viene estesa anche al trasporto via mare, a condizione che il riferimento alla polizza di carico sia contenuto in un documento di trasporto elettronico usato come dichiarazione in dogana.
Recupero dei dazi e perfezionamento attivo
Per le operazioni di transito, se uno Stato membro rileva che il fatto generatore dell’obbligazione doganale è avvenuto nel proprio territorio, deve richiedere allo Stato membro di partenza il trasferimento della responsabilità di avviare il recupero; quest’ultimo deve rispondere entro 28 giorni. Quanto al perfezionamento attivo, l’articolo 324 viene aggiornato per coordinarsi con il regolamento (UE) 2018/581 sulle merci destinate a essere incorporate o utilizzate in aeromobili.
Uscita delle merci e esportazione
La disciplina dell’ufficio doganale di uscita viene chiarita per le merci caricate su nave o aeromobile: in alcune ipotesi l’ufficio competente coincide con quello del luogo di carico. Sono introdotte anche limitazioni collegate all’avvio dell’AES, con esclusione di talune regole per le merci soggette ad accisa e per le merci non unionali. Le norme sulla vigilanza dell’uscita e sull’informazione tra uffici doganali sono precisate per i casi in cui le merci escano in più spedizioni o attraverso più uffici, nonché per le ipotesi in cui, dopo la dichiarazione di esportazione, non lascino affatto il territorio doganale dell’Unione o un contratto di trasporto venga modificato.
Aggiornamento degli allegati e dei codici
Sono aggiornate numerose voci degli allegati A e B, tra cui formati dati, cardinalità, codici di regime, menzioni speciali e tipi di garanzia. Tra gli interventi più rilevanti figurano l’inserimento dei nuovi riferimenti fiscali aggiuntivi 3/40 e della base imponibile 4/4, l’introduzione di codici collegati al regime IOSS e al rinvio del pagamento dell’IVA, l’aggiornamento delle denominazioni per la Macedonia del Nord e la correzione di riferimenti tecnici nell’allegato 33-07. Sono inoltre modificati alcuni codici relativi a franchigie, ammissione temporanea, importazione, esportazione e perfezionamento attivo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche agli allegati 21-01 e 21-02 si applicano dal 1o gennaio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Accesso ai dati nel sistema Surveillance
L’articolo 55 del regolamento (UE) 2015/2447 viene riscritto per chiarire che la Commissione comunica i dati solo in forma aggregata. Gli utenti autorizzati delle autorità doganali degli Stati membri possono accedere ai dati non aggregati forniti dal proprio Stato membro e ai dati aggregati a livello unionale. In deroga, atti dell’Unione possono autorizzare l’accesso ai dati non aggregati da parte di talune autorità nazionali.
Ampliamento dei dati raccolti per la sorveglianza
Gli allegati 21-01 e 21-02 sono integrati con i dati relativi ai numeri d’ordine 3/40 (riferimenti fiscali aggiuntivi) e 4/4 (base imponibile), per consentire la raccolta e lo scambio delle informazioni richieste dal regolamento (UE) n. 904/2010. Le modifiche a tali allegati si applicano dal 1o gennaio 2020.
Regime transitorio dei dati di sorveglianza
L’articolo 55, paragrafo 6, chiarisce che l’elenco provvisorio dei dati dell’allegato 21-02 si applica, per l’immissione in libera pratica, fino all’operatività dei sistemi nazionali di importazione e comunque non oltre la fine del 2022; per l’esportazione, fino all’operatività dei sistemi nazionali di esportazione e comunque non oltre la fine del 2025.
Analisi dei rischi per merci esentate dalla dichiarazione sommaria di entrata
L’articolo 187, paragrafo 5, è sostituito: per le merci esentate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata, l’analisi dei rischi si effettua al momento della presentazione delle merci, sulla base della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale, se disponibili. La norma richiama l’articolo 104, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), e paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Certificazione per prodotti della pesca marittima
L’articolo 214, paragrafo 3, consente di fornire la certificazione richiesta anche mediante formulari o documenti diversi dalla stampa del giornale di pesca, purché contengano un riferimento al giornale di pesca corrispondente.
Presentazione in dogana in casi di nuovo rischio finanziario grave
L’articolo 234, paragrafo 3, disciplina il caso in cui l’ufficio doganale di controllo richieda la presentazione delle merci per un nuovo rischio finanziario grave o altra situazione specifica nell’ambito della dichiarazione in dogana per iscrizione nelle scritture del dichiarante con esonero dalla presentazione fisica. L’ufficio deve indicare il periodo entro cui presentare le merci, l’obbligo di inserire la data di notifica di presentazione nelle scritture e l’obbligo di rispettare ulteriori condizioni procedurali; lo svincolo avviene secondo l’articolo 194 del codice.
Deroga alla sigillatura nel transito via mare
L’articolo 302, paragrafo 2, è integrato per estendere al trasporto via mare la deroga alla sigillatura dei mezzi di trasporto o dei singoli colli, purché il riferimento alla polizza di carico sia contenuto in un documento di trasporto elettronico usato come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale.
Recupero del dazio in operazioni di transito
All’articolo 311 si introduce una procedura specifica per le operazioni di transito: se uno Stato membro partecipante ottiene prove che il fatto generatore dell’obbligazione doganale si è verificato nel proprio territorio, deve inviare immediatamente e comunque entro il termine previsto all’autorità doganale dello Stato membro di partenza una richiesta motivata di trasferimento della responsabilità di avviare il recupero. Lo Stato membro di partenza conferma il ricevimento e comunica entro 28 giorni se accetta il trasferimento.
Aggiornamento delle regole sul perfezionamento attivo
L’articolo 324, paragrafo 1, lettera e), è modificato per coordinare i casi particolari di appuramento del perfezionamento attivo con il regolamento (UE) 2018/581, relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi su alcune merci destinate ad aeromobili.
Determinazione dell’ufficio doganale di uscita
L’articolo 329 viene riscritto per chiarire quale sia l’ufficio doganale di uscita quando le merci sono caricate su nave o aeromobile. Per le merci caricate in porto marittimo su una nave non destinata a servizio regolare di trasporto marittimo, l’ufficio competente è quello del luogo di carico; lo stesso vale, in assenza di trasbordo successivo, per le merci caricate su nave o aeromobile dirette fuori dal territorio doganale dell’Unione. Sono inoltre introdotte limitazioni temporali e materiali collegate all’entrata in funzione dell’AES e ai prodotti soggetti ad accisa e alle merci non unionali.
Controllo delle merci dopo lo svincolo per l’esportazione
L’articolo 332, paragrafo 5, chiarisce che l’obbligo di mettere a disposizione delle autorità doganali le informazioni relative alle merci non si applica se tali informazioni sono già accessibili tramite i sistemi informativi commerciali, portuali o di trasporto esistenti, oppure nelle situazioni di cui all’articolo 329, paragrafo 7.
Vigilanza sull’uscita delle merci
L’articolo 333 è modificato per disciplinare le ipotesi in cui merci oggetto di dichiarazione di esportazione o riesportazione lasciano l’Unione in più spedizioni o attraverso più uffici doganali di uscita. Sono fissate regole di cooperazione tra gli uffici, scambio di informazioni senza ricorrere all’AES prima della sua introduzione, e termine di informazione all’ufficio di esportazione pari al primo giorno lavorativo successivo a determinati eventi, fino all’introduzione dell’AES.
Merci dichiarate per l’esportazione ma non uscite
L’articolo 340 è integrato per disciplinare l’ipotesi in cui una modifica del contratto di trasporto faccia terminare all’interno dell’Unione un trasporto che avrebbe dovuto terminare fuori dal territorio doganale. Le imprese o autorità coinvolte devono informare l’ufficio doganale di uscita e possono eseguire il contratto modificato solo con l’accordo di tale ufficio. Dal funzionamento dell’AES, l’ufficio doganale di uscita informa l’ufficio doganale di esportazione che le merci non sono uscite dall’Unione.
Aggiornamento degli allegati, dei codici e delle denominazioni
Sono modificati gli allegati A e B, nonché gli allegati 23-01, 32-01, 32-02, 32-03 e 72-04, con l’aggiornamento della denominazione della Macedonia del Nord, l’inserimento di nuovi formati e codici e l’adeguamento di numerose voci tecniche relative alle dichiarazioni e notifiche doganali.
Rettifica dell’allegato 33-07
L’articolo 2 sostituisce nell’allegato 33-07 il riferimento incompleto al regolamento delegato (UE) 2015/2446.
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