Regolamento (UE) 2019/1559
Regolamento (UE) 2019/1559 della Commissione, del 16 settembre 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dei limiti massimi di residui per quattro sostanze attive, sulla base dei pareri motivati dell’EFSA e delle verifiche sui limiti di determinazione analitica. In alcuni casi gli LMR sono ridotti, in altri mantenuti o aumentati, mentre per prodotti privi di usi autorizzati o tolleranze all’importazione i limiti sono fissati al livello di determinazione o al livello di base. È inoltre previsto un regime transitorio per i prodotti immessi sul mercato prima del 7 aprile 2020 e un riesame di alcune situazioni entro due anni dalla pubblicazione, con particolare attenzione alla disponibilità di ulteriori informazioni tecniche.
Modifica i livelli massimi di residui (LMR) di ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione nel regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III.
Ambito di applicazione
Si applica ai residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda in particolare gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, gli Stati membri, i paesi terzi e gli importatori/esportatori per i prodotti ottenuti o importati nell’Unione. Le nuove disposizioni si applicano dal 7 aprile 2020; per i prodotti dell’Unione o importati nell’Unione prima di tale data continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005. Sono previsti casi di mantenimento al livello esistente o al limite di determinazione per prodotti per i quali non risultano usi autorizzati, tolleranze all’importazione o CXL.
Modifica dei livelli massimi di residui per ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III alla luce dei pareri motivati dell’EFSA sui livelli massimi di residui (LMR) di quattro sostanze attive. La Commissione motiva l’intervento richiamando la necessità di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, tenendo conto sia delle valutazioni scientifiche sia delle osservazioni ricevute tramite il canale OMC.
Ambito e logica dell’intervento
L’atto riguarda i residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La revisione dei valori segue la disciplina del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare gli articoli 12, 14 e 18, e si fonda sulla disponibilità o meno di dati sufficienti, usi autorizzati nell’Unione, tolleranze all’importazione e CXL del Codex.
Ciflufenamid
Per il ciflufenamid l’EFSA aveva proposto una modifica della definizione del residuo per i prodotti di origine animale e una riduzione degli LMR per cetriolini e segale; per altri prodotti aveva raccomandato aumenti o mantenimenti. Per mais, miglio, riso, sorgo, frumento, pollame (muscolo, grasso e fegato) e uova di volatili l’Autorità aveva rilevato lacune informative, ritenendo necessario un ulteriore esame da parte dei gestori del rischio. Il regolamento, ritenendo assente il rischio per i consumatori, fissa tali LMR nell’allegato II al livello esistente o a quello indicato dall’Autorità e prevede un riesame entro due anni dalla pubblicazione.
La definizione del residuo per ciflufenamid è articolata: in via generale comprende la somma dell’isomero Z e dell’isomero E, espressa come ciflufenamid; per il codice 1000000, eccetto 1040000, include anche il metabolita 149-F1. Il testo segnala inoltre che i laboratori di riferimento UE hanno evidenziato l’assenza sul mercato di norme di riferimento per l’isomero E e il metabolita 149-F1, elemento che sarà considerato al riesame entro il 17 settembre 2020.
Fenbuconazolo
Per il fenbuconazolo l’EFSA ha raccomandato una riduzione degli LMR per specifici agrumi, diverse frutta a guscio e mirtilli, mentre per altri prodotti ha suggerito aumenti o mantenimenti dei valori vigenti. Per albicocche, pesche, prugne, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche e cocomeri/angurie sono mancate alcune informazioni, imponendo un ulteriore esame dei rischi. Anche in questo caso il regolamento mantiene o fissa i limiti al livello esistente o a quello indicato dall’Autorità e prevede un riesame entro due anni.
La definizione del residuo è la somma degli enantiomeri costituenti. Il regolamento richiama inoltre la questione dei derivati metabolici del triazolo (TDM): per alcuni prodotti l’EFSA ha segnalato la necessità di disporre di ulteriori dati, da valutare entro il 17 settembre 2021 se disponibili.
Fluquinconazolo
Per il fluquinconazolo l’EFSA ha rilevato l’assenza nell’Unione di usi autorizzati o tolleranze all’importazione e l’assenza di CXL del Codex. Di conseguenza, non dovrebbero essere presenti residui in alcun prodotto vegetale o animale. Il regolamento fissa pertanto gli LMR al limite di determinazione specifico, conformemente all’impostazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Tembotrione
Per il tembotrione l’EFSA ha raccomandato riduzioni per suini, bovini ed equini, in particolare per fegato e rene, e ha suggerito di aumentare o mantenere gli LMR per gli altri prodotti. Per granturco dolce e frutta sono mancati alcuni dati, con conseguente necessità di ulteriore valutazione; il regolamento consente comunque la fissazione dei valori nell’allegato II al livello esistente o a quello indicato dall’Autorità, con riesame entro due anni.
La definizione del residuo comprende il tembotrione originario (AE 0172747) e il metabolita M5 (4,6-diidrossi tembotrione), espressa come tembotrione. Anche qui il testo riporta un’osservazione dei laboratori di riferimento UE circa la necessità di considerare ulteriori informazioni analitiche e sperimentali al momento del riesame.
Criterio generale per prodotti senza usi autorizzati o tolleranze
Il regolamento ribadisce che, se un prodotto non è interessato da usi autorizzati nell’Unione e non esistono tolleranze all’importazione o CXL, i residui devono essere regolati al limite di determinazione specifico o all’LMR di base. Questo criterio costituisce il fondamento della fissazione di valori molto bassi o pari al LD per numerose matrici alimentari.
Consultazioni e basi istruttorie
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, verificando la necessità di aggiornare alcuni limiti di determinazione alla luce dell’evoluzione tecnica. Inoltre ha coinvolto i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio, tenendo conto delle loro osservazioni prima dell’adozione definitiva.
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione
Per evitare perturbazioni nei traffici e nella commercializzazione, l’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti originari dell’Unione o importati nell’Unione prima del 7 aprile 2020. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 7 aprile 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Nell’allegato III, parte A, le colonne relative a ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione sono soppresse; nell’allegato II sono inserite le nuove colonne con i valori LMR per le diverse matrici alimentari e di origine animale.
Ciflufenamid
Per il ciflufenamid sono fissati o rivisti i LMR sulla base del parere EFSA: riduzione per cetriolini e segale; mantenimento o adeguamento per altri prodotti; fissazione nell’allegato II per mais, miglio, riso, sorgo, frumento, pollame (muscolo, grasso, fegato) e uova di volatili, con riesame entro due anni dalla pubblicazione. La definizione del residuo è indicata come somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E, espressa come ciflufenamid; per il codice 1000000 eccetto 1040000 la definizione include anche il metabolita 149-F1.
Fenbuconazolo
Per il fenbuconazolo l’EFSA ha raccomandato riduzioni per agrumi, alcune frutta a guscio e mirtilli, nonché ulteriori verifiche per albicocche, pesche, prugne, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche e cocomeri/անգurie; per tali prodotti i LMR sono mantenuti al livello esistente o al livello indicato dall’Autorità e saranno riesaminati entro due anni. La definizione del residuo è la somma degli enantiomeri costituenti; il regolamento richiama altresì la questione dei metaboliti derivati del triazolo (TDM) e la loro eventuale disponibilità informativa entro il 17 settembre 2021.
Fluquinconazolo
Poiché nell’Unione non sono autorizzati usi né tolleranze all’importazione e non esistono CXL del Codex per la sostanza, il regolamento stabilisce che non dovrebbero essere presenti residui in alcun prodotto di origine vegetale o animale. I LMR sono quindi fissati nell’allegato II allo specifico limite di determinazione (LD).
Tembotrione
Per il tembotrione l’EFSA ha raccomandato riduzioni per suini, bovini ed equini (in particolare fegato e rene), mentre per altri prodotti i valori sono aumentati o mantenuti. Per granturco dolce e frutta sono state rilevate informazioni mancanti, con riesame entro due anni dalla pubblicazione. La definizione del residuo comprende il tembotrione originario (AE 0172747) e il metabolita M5 (4,6-diidrossi tembotrione), espressa come tembotrione; per il codice 1000000 eccetto 1040000 la definizione è diversa e fa riferimento al metabolita M5.
Criterio del limite di determinazione per prodotti senza usi autorizzati o tolleranze
Il regolamento richiama l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005: per i prodotti sui quali l’uso del prodotto fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR devono essere fissati allo specifico LD o all’LMR di base.
Consultazione dei laboratori di riferimento e dei partner commerciali
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione, recependo conclusioni tecniche sull’evoluzione dei metodi analitici. I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le osservazioni ricevute sono state considerate.
Disposizioni transitorie
L’articolo 2 prevede che la versione del regolamento (CE) n. 396/2005 anteriore alle modifiche continui ad applicarsi ai prodotti di origine unionale o importati nell’Unione prima del 7 aprile 2020. Ciò consente la commercializzazione, trasformazione e consumo ordinari dei prodotti già immessi sul mercato nel rispetto del livello di protezione dei consumatori.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 7 aprile 2020. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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