Cassazione Penale, Sentenza n. 05237/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nicchiniello era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale: in concorso con Irsheid Issa avrebbe simulato la compravendita di un terreno per distrarre il bene dal patrimonio dell'impresa poi fallita, con intesa sulla restituzione in contanti degli importi. Ha impugnato la sentenza articolando tre motivi: (1) vizio di motivazione e valutazione probatoria (errore nella determinazione del valore del terreno, mancata acquisizione della documentazione bancaria, utilizzazione indebita di elementi probatori), (2) erronea esclusione della rilevanza della residua capienza patrimoniale e mancata prova della consapevolezza dello stato di decozione dell'alienante, (3) riconoscimento errato dell'irrilevanza dell'attenuante per particolare tenuità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto ammissibili e logicamente motivate le valutazioni della Corte d'appello, fondate su molteplici elementi convergenti: prezzo di vendita incongruo rispetto al valore, annullamento di due assegni e mancato riscontro dell'incasso del terzo, rapporto di affinità tra le parti, distanza del terreno dal domicilio dell'imputato e altre circostanze che rendono la vendita sproporzionata e indicativa di distrazione. Sono state respinte le doglianze relative alla mancata acquisizione di documentazione bancaria (anche perché sollevate tardivamente e non dimostrate decisive) e l'eccezione sulla residua capienza patrimoniale, poiché il reato è di pericolo concreto e non richiede l'effettivo pregiudizio ai creditori. Il motivo relativo alla particolare tenuità del danno è stato ritenuto generico e indeducibile: la Corte aveva stimato il danno in 7.000 euro, non tanto da giustificare la tenuità, ma solo attenuanti generiche. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare (legge fall.)
L'attenuante per particolare tenuità del danno va valutata sul danno cagionato dalla singola condotta distrattiva (riduzione patrimoniale determinata dall'illecito) e non con riferimento al solo ammontare del passivo fallimentare; nel caso il danno stimato (7.000 euro) è stato ritenuto non "particolare tenuità" ma solo idoneo a giustificare attenuanti generiche
art. 192 codice di procedura penale
La Corte ha verificato la correttezza applicativa dei criteri di valutazione delle prove e della motivazione secondo l'art. 192 c.p.p., ritenendo coerente e completa la motivazione della Corte territoriale
Massime di principio
- Il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva è un reato di pericolo concreto: non è necessario provare un danno effettivo ai creditori, ma la concreta idoneità dell'atto a esporre il patrimonio a rischio; quindi la scarsa "capienza" residua non esclude automaticamente la responsabilità
- Per l'"extraneus" (acquirente) la conoscenza specifica del dissesto non è requisito formale della partecipazione al reato; la consapevolezza della pericolosità della condotta può essere desunta da indici obiettivi (prezzo incongruo, modalità di pagamento, rapporti tra le parti, timing rispetto al fallimento)
- Elementi quali prezzo notevolmente sottostimato rispetto al valore reale, assegni annullati, mancato riscontro bancario degli incassi e rapporti di affinità tra le parti sono indici consolidati di distrazione e possono giustificare la condanna anche se singoli elementi potrebbero essere contestati
- La valutazione del giudice penale resta autonoma rispetto a precedenti accertamenti civili: l'esistenza di una sentenza civile non impone l'automatica recezione di tutte le sue valutazioni nel processo penale, purché il giudice penale motivi con elementi propri
- I motivi generici o che si limitano a proporre una diversa ricostruzione fattuale senza indicare specifici errori di diritto o illogicità nella motivazione sono inammissibili o improduttivi in Cassazione
- L'attenuante per particolare tenuità si applica riferendosi all'entità della distrazione operata dall'imputato (diminuzione patrimoniale causata dalla condotta) e richiede una valutazione quantitativa concreta e specifica; non è sufficiente una generica argomentazione sulla limitata incidenza sul riparto fallimentare
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