Accordo 27294 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Supplemento 13 alla Serie 04 di Emendamenti al Regolamento n.41"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei motocicli per quanto riguarda il rumore ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale per la motorizzazione comunica agli uffici competenti, alle amministrazioni interessate e alle associazioni di settore che il 2 ottobre 2026 entrerà in vigore il supplemento 13 alla serie 04 di emendamenti al Regolamento n. 41 dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. Il regolamento riguarda le prescrizioni uniformi per l’omologazione dei motocicli sotto il profilo del rumore. L’emendamento, identificato dal documento ECE/TRANS/WP29/2026/3, non comporta l’aggiornamento della serie di emendamenti indicata nel numero di omologazione. Sono inoltre aggiornati i Paesi adottanti il Regolamento n. 41.
Comunicazione dell’entrata in vigore del supplemento 13 alla serie 04 di emendamenti al Regolamento ONU n. 41, relativo all’omologazione dei motocicli per il rumore.
Entrata in vigore del supplemento 13 al Regolamento ONU n. 41
La comunicazione della Direzione generale per la motorizzazione informa gli uffici del Ministero, le amministrazioni territoriali, l’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e le associazioni rappresentative dei settori automobilistico, motociclistico e dei combustibili dell’entrata in vigore di un nuovo emendamento tecnico internazionale. L’atto si inserisce nell’Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti dei veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958.
Oggetto e base normativa
L’emendamento riguarda il Regolamento n. 41, recante «Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei motocicli per quanto riguarda il rumore». Il testo dell’emendamento è individuato dal documento ECE/TRANS/WP29/2026/3, predisposto nell’ambito dei lavori UNECE/WP.29 e reso disponibile in lingua inglese sul sito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, nella sezione relativa a riunioni e documenti della sessione di marzo 2026.
Entrata in vigore
Il supplemento 13 alla serie 04 di emendamenti al Regolamento n. 41 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. La comunicazione fa seguito alla precedente nota del 1° dicembre 2025, protocollo n. 35190.
Effetti sulle omologazioni
La Direzione generale precisa che il provvedimento costituisce un supplemento e non una nuova serie di emendamenti. Di conseguenza, l’entrata in vigore del supplemento non implica l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. La precisazione è rilevante per le procedure amministrative di omologazione, per la documentazione tecnica dei costruttori e per la verifica delle marcature e dei riferimenti regolamentari applicabili ai motocicli.
Destinatari e attuazione amministrativa
La comunicazione è indirizzata alle Direzioni generali territoriali, agli uffici della motorizzazione, ai centri prova e agli altri uffici tecnici competenti, nonché alle amministrazioni regionali e provinciali autonome che esercitano funzioni in materia di motorizzazione civile. È inoltre trasmessa, per conoscenza, al Dipartimento per i trasporti e la navigazione, all’Ufficio di Gabinetto del Ministro e alle principali associazioni di categoria e organizzazioni operanti nei settori dei veicoli, dei motocicli, dell’autotrasporto e dei combustibili.
Paesi adottanti il Regolamento n. 41
La nota aggiorna l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 41, associando a ciascuno il relativo codice identificativo di omologazione. Tra i Paesi indicati figurano:
- Italia, codice E3;
- Unione europea, codice E42;
- Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia e altri Stati europei;
- Repubblica di Moldova, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Turchia, Macedonia del Nord, Ucraina, Cipro, Albania, Armenia, Montenegro, Georgia e Federazione Russa;
- Giappone, Australia, Uzbekistan, Malesia, Egitto, Nigeria, Pakistan, Uganda, Filippine e Kirghizistan;
- San Marino, codice E57.
L’elenco è funzionale all’identificazione delle omologazioni rilasciate dai diversi Paesi contraenti e al riconoscimento reciproco previsto dall’Accordo internazionale.
Rilevanza operativa
A decorrere dal 2 ottobre 2026, gli operatori interessati alle procedure di omologazione dei motocicli dovranno considerare le prescrizioni introdotte dal supplemento 13 alla serie 04 del Regolamento n. 41. La nota, tuttavia, chiarisce che il riferimento alla serie di emendamenti nel numero di omologazione resta invariato, trattandosi di un supplemento.
Punti principali
Accordo internazionale e regolamento interessato
La comunicazione riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti dei veicoli a motore. L’atto concerne il Regolamento n. 41, relativo ai motocicli e alle prescrizioni sul rumore.
Entrata in vigore dell’emendamento
Il supplemento 13 alla serie 04 di emendamenti al Regolamento n. 41 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026.
Effetti sull’indicazione dell’omologazione
Trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Documento tecnico di riferimento
Il testo dell’emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2026/3 ed è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione relativa alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026.
Paesi adottanti
La comunicazione aggiorna l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 41, tra cui figurano Italia, Unione europea, Stati membri europei e altri Paesi, inclusi Giappone, Australia, Malesia, Egitto, Nigeria, Pakistan, Uganda, Filippine e Kirghizistan.
Come è indicizzato
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