Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2629/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00138 del 12.09.2025 - proposta n. 30889 del 28.08.2025 con la quale si è dato luogo all’individuazione delle organizzazioni alle quali spetta designare i componenti del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto; B) mediante ricorso per motivi aggiunti: del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00173/2025 pubblicato sul BURL il 11.11.2025 con il quale si è proceduto alla nomina e all’assegnazione nominale dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma.

Giustizia amministrativa202514221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Presidente della Regione Lazio di individuazione delle organizzazioni legittimate a designare i componenti del Consiglio della Camera di Commercio di Roma e successivo decreto di nomina e assegnazione dei componenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto regionale recante l’individuazione delle organizzazioni cui spettava designare i componenti del Consiglio della Camera di Commercio di Roma e, con motivi aggiunti, il successivo decreto di nomina e assegnazione nominativa dei componenti del Consiglio camerale. Ha chiesto incidentalmente la sospensione dell’esecuzione degli atti. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti, riservando ogni valutazione sul fumus boni iuris e prospettando anche una possibile carenza dell’interesse a ricorrere, poiché l’associazione avrebbe dovuto dimostrare un interesse concreto e attuale rispetto all’assegnazione dei seggi. La ricorrente aveva inoltre chiesto il rinvio del giudizio, ritenendo pregiudiziale la riassunzione di altro giudizio connesso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare senza pronunciarsi definitivamente né sul fumus boni iuris né, soprattutto, sull’interesse a ricorrere, la cui sussistenza è stata espressamente lasciata impregiudicata e indicata come possibile causa di inammissibilità del ricorso. Il rigetto cautelare è stato motivato dall’assenza, allo stato, del requisito del periculum in mora, non risultando un pregiudizio contestualmente grave e irreparabile durante il tempo necessario alla decisione sul ricorso ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Il Collegio ha valorizzato, da un lato, la consistenza dell’interesse dedotto, consistente nella pretesa impossibilità di ottenere seggi nel Consiglio camerale, e, dall’altro, la circostanza che la stessa ricorrente aveva chiesto il rinvio dell’udienza in ragione della ritenuta pregiudizialità di un diverso giudizio connesso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso

    La tutela cautelare richiede la contestuale sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, oltre agli ulteriori presupposti cautelari; nel caso concreto il requisito del periculum in mora è stato ritenuto insussistente.

  • art. 92 c.p.c.

    Ha costituito la base normativa per la compensazione delle spese della fase cautelare, ritenuta giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della vicenda.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere concessa solo in presenza di un pregiudizio contestualmente grave e irreparabile durante il tempo necessario alla decisione del ricorso; la mancanza del periculum in mora è sufficiente a respingere l’istanza, anche senza definire il fumus boni iuris.
  • La mera prospettazione dell’impossibilità di conseguire un risultato partecipativo o rappresentativo, quale l’ottenimento di seggi in un organo collegiale, non dimostra di per sé l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini cautelari.
  • La richiesta della stessa parte ricorrente di rinviare la trattazione del giudizio, in ragione della ritenuta pregiudizialità di un altro processo connesso, può essere valorizzata dal giudice nella valutazione concreta dell’urgenza cautelare e dell’irreparabilità del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.