Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3207/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di inammissibilità della domanda n. INN24-7PIA18YY pubblicato e non notificato in data 19.02.2026 con il quale si confermava che” non sono state considerate valide ragioni per riaprire il procedimento istruttorio e pertanto l’esito resta confermato”; della successiva graduatoria nazionale di pubblicazione delle domande ammesse; di ogni atto conseguente e successivo, connesso e/o conseguenziale; e per quanto occorrer possa del Bando “Fondo per l’innovazione in agricoltura Avviso di apertura del portale di accesso alle agevolazioni e istruzioni operative per l’anno 2024”.

Giustizia amministrativa202603635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità della domanda di accesso a una misura di sostegno, successiva graduatoria nazionale delle domande ammesse e atti conseguenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa agricola ha impugnato il provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda di accesso al Fondo per l'innovazione in agricoltura, deducendo, per quanto emerge dall'ordinanza, l'illegittimità della conferma dell'esito negativo e chiedendone la sospensione cautelare. L'eventuale ammissione della ricorrente, essendo la misura finanziata entro un plafond predeterminato, potrebbe incidere sulla posizione delle imprese già ammesse e collocate in posizione migliore nell'elenco pubblicato dall'amministrazione. Il Collegio ha quindi rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tali soggetti. Ha inoltre considerato che l'elenco, pur pubblico e accessibile, presenta obiettive difficoltà di consultazione e identificazione, poiché è anonimo e utilizza indicazioni sullo stato delle pratiche non immediatamente comprensibili; tali circostanze hanno giustificato il riconoscimento dell'errore scusabile.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare nel merito né la legittimità del provvedimento impugnato. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le richiedenti collocate nell'elenco in posizione migliore rispetto alla ricorrente. La ricorrente dovrà notificare individualmente il ricorso, allegando l'ordinanza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco degli indirizzi PEC da parte dell'amministrazione. L'amministrazione dovrà trasmettere alla ricorrente l'elenco completo degli indirizzi PEC entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; le prove delle notifiche dovranno essere depositate entro dieci giorni dalle notifiche. Le esigenze cautelari sono state ritenute tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, fissata al 25 novembre 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ogni ulteriore decisione, anche sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese, è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe incidere sull'ammissione di altri soggetti a una misura di sostegno finanziata entro un plafond predeterminato, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei soggetti utilmente collocati in posizione migliore nell'elenco rilevante.
  • La pubblicità dell'elenco dei potenziali controinteressati non esclude, di per sé, la possibilità di riconoscere l'errore scusabile quando l'elenco sia anonimo, difficilmente consultabile o fondato su indicazioni dello stato della pratica non immediatamente intelligibili.
  • In presenza di esigenze cautelari, il giudice può assicurare una tutela effettiva mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., riservando ogni decisione sulle ulteriori questioni di rito, sul merito e sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelareBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.