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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1883

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1883 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

Normativa europea32026R1883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive dell'Unione nei confronti dell'Iran. In attuazione del regolamento (UE) n. 267/2012, aggiunge una persona fisica e una società all'allegato IX, sulla base di valutazioni relative al sostegno al governo iraniano e, per l'entità, anche alle attività nucleari sensibili. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Modifica dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 per aggiungere una persona e un'entità all'elenco delle misure restrittive dell'Unione nei confronti dell'Iran.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Incide sulle persone fisiche e giuridiche inserite nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, in particolare sui soggetti coinvolti in attività nucleari o relative a missili balistici e su coloro che forniscono sostegno al governo iraniano. L'effetto concreto è l'estensione delle misure restrittive già previste dal regime sanzionatorio UE verso l'Iran, con l'inclusione di un nuovo soggetto fisico e di un nuovo soggetto giuridico nell'elenco sanzionatorio.

Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti dell'Iran

Il regolamento di esecuzione aggiorna il regolamento (UE) n. 267/2012, che disciplina le misure restrittive dell'Unione nei confronti dell'Iran. L'intervento è motivato dal quadro internazionale successivo alla reintroduzione delle misure restrittive ONU nei confronti dell'Iran, richiamata nei considerando, e dall'esigenza di adeguare l'elenco UE di soggetti designati.

Contesto normativo e base giuridica

Il Consiglio adotta il regolamento in base all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 e su proposta dell'alto rappresentante. Nei considerando si ricorda che:

  • il regolamento (UE) n. 267/2012 è stato adottato il 23 marzo 2012;
  • il 29 settembre 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/1972, che ha modificato la decisione 2010/413/PESC per reintrodurre le misure restrittive autonome dell'Unione precedentemente sospese o revocate nel contesto del JCPOA;
  • alla luce delle persistenti preoccupazioni, il Consiglio ha ritenuto opportuno aggiungere una persona e un'entità all'allegato IX.

Ambito dell'intervento

Il regolamento non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica un elenco già esistente di persone ed entità soggette a misure restrittive. L'ambito materiale riguarda quindi i soggetti coinvolti in attività nucleari o missilistiche e i soggetti che sostengono il governo iraniano. L'effetto pratico è l'estensione del perimetro delle designazioni a livello UE.

Modifiche all'allegato IX

L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento di esecuzione, che modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 inserendo due nuove voci nella rubrica I:

  • nella sottorubrica A. Persone, è inserito Ali ANSARI (alias Ali Akbar ANSARI), imprenditore iraniano nato il 26 dicembre 1968, cittadino iraniano, indicato come soggetto che tramite società e canali bancari esteri trasferisce all'estero fondi provenienti in parte dalle vendite di petrolio iraniano e acquisisce beni sostanziali, inclusi immobili nell'UE e nel Regno Unito, per conto di persone vicine alla leadership iraniana;
  • nella sottorubrica B. Entità, è inserito il MAPNA Group, con sede a Teheran, indicato come attore chiave nei settori energia, petrolio e gas, controllato dal ministero dell'Energia iraniano, coinvolto nell'esplorazione di giacimenti e nel finanziamento indiretto di forze armate e organismi collegati, nonché nel sostegno ad attività nucleari sensibili alla proliferazione.

Effetti giuridici e operativi

Poiché il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, le autorità e gli operatori economici dell'Unione devono considerare immediatamente l'inserimento dei nuovi soggetti nelle liste sanzionatorie UE. Il testo non disciplina ulteriori procedure, deroghe o termini particolari, limitandosi all'aggiornamento dell'elenco e all'entrata in vigore immediata alla pubblicazione.

Entrata in vigore

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato IX

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell'inserimento di due nuove voci nella sezione I, rubrica relativa alle persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e a soggetti che forniscono sostegno al governo dell'Iran.

Inserimento di una persona fisica

Nella sottorubrica A. Persone è aggiunta la voce n. 57 relativa ad Ali ANSARI, alias Ali Akbar ANSARI, imprenditore iraniano nato il 26.12.1968, cittadino iraniano. Il motivo dell'inserimento è che, tramite una rete di società, utilizza canali bancari esteri per trasferire all'estero fondi provenienti in parte dalle vendite di petrolio iraniano e acquisisce beni sostanziali, compresi immobili nell'UE e nel Regno Unito, per conto di persone collegate alla leadership iraniana, tra cui Mojtaba Khamenei; per questo è ritenuto fornitore di sostegno al governo iraniano.

Inserimento di un'entità

Nella sottorubrica B. Entità è aggiunta la voce n. 204 relativa al MAPNA Group, con sede a Tehran, Iran, e con indicati numero di registrazione, identificazione nazionale, codice economico e sito web. L'entità è qualificata come attore chiave nei settori dell'energia, del petrolio e del gas iraniani, controllata dal ministero dell'Energia iraniano. È ritenuta coinvolta nell'esplorazione di giacimenti di gas e petrolio e nel generare proventi destinati in parte alle forze armate, inclusi IRGC e SPND; per tali ragioni fornisce sostegno al governo iraniano e sostiene attività nucleari iraniane sensibili in termini di proliferazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivenon proliferazionerelazioni con l'iran

Testo integrale

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