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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1878

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1878 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che attua l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

Normativa europea32026R1878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna e conferma l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio, a seguito del riesame periodico e tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni delle autorità nazionali competenti, mantiene nell’elenco i nominativi già inseriti nell’allegato II. L’atto rende operativa la prosecuzione delle misure restrittive nei confronti dei soggetti elencati e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento e mantenimento dell’elenco di persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche, ai gruppi e alle entità inclusi nell’allegato del regolamento di esecuzione, corrispondenti all’elenco dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2580/2001. Le misure restrittive continuano ad applicarsi nei confronti dei soggetti per i quali le autorità competenti abbiano adottato decisioni per coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, lettere i) e j), del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il regolamento ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001

Il regolamento di esecuzione del Consiglio del 30 luglio 2026 dà attuazione all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2580/2001, confermando l’aggiornamento dell’elenco di persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità destinatari di misure restrittive specifiche contro il terrorismo. L’atto si colloca nel quadro del riesame periodico dell’elenco e prende atto delle decisioni delle autorità competenti nazionali che giustificano il mantenimento delle misure.

Contesto e base giuridica

Il Consiglio richiama il regolamento (CE) n. 2580/2001, che prevede misure restrittive nei confronti di soggetti coinvolti in atti terroristici, e l’articolo 7 che disciplina il riesame dell’elenco. Viene anche richiamato il regolamento (UE) 2026/456 del Consiglio, adottato il 26 febbraio 2026, nel quadro del quale è stato aggiornato l’elenco. Il Consiglio afferma di aver tenuto conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate trasmesse dalle autorità nazionali competenti sul relativo status a livello nazionale.

Riesame dell’elenco e garanzie procedurali

Il Consiglio dichiara di aver fornito, ove praticamente possibile, la motivazione dell’inserimento nell’elenco a tutte le persone fisiche o giuridiche, ai gruppi e alle entità interessati. Inoltre, mediante avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, gli interessati sono stati informati della decisione di mantenerli nell’elenco e della possibilità di chiedere le motivazioni del Consiglio qualora non fossero già state comunicate. Il regolamento evidenzia quindi una procedura di aggiornamento che include informazione, contraddittorio documentale e riesame sulla base di elementi nazionali aggiornati.

Presupposti per la permanenza delle misure restrittive

Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti di cui all’articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 2580/2001 hanno adottato decisioni nei confronti di tutti i soggetti elencati, in ragione del loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, lettere i) e j), del medesimo regolamento. Per tale ragione, il Consiglio conclude che le misure previste dall’articolo 2, paragrafi 1 e 2, devono continuare ad applicarsi ai medesimi soggetti.

Contenuto dell’allegato

L’allegato del regolamento riporta l’elenco dei soggetti designati ai fini dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. L’elenco comprende:

  • 13 persone fisiche, con indicazione di eventuali alias, dati di nascita, cittadinanza, passaporti o indirizzi;
  • 23 persone giuridiche, gruppi ed entità, tra cui organizzazioni e movimenti noti come Abu Nidal Organisation, Al-Aqsa Martyrs’ Brigade, Babbar Khalsa, Communist Party of the Philippines/New People’s Army, Hamas, Hezbollah Military Wing, IRGC, PKK, LTTE, PFLP, PIJ, Sendero Luminoso, The Base e altri soggetti elencati.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Riesame dell’elenco e mantenimento dei nominativi

A seguito del riesame effettuato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2580/2001, il Consiglio conferma l’elenco aggiornato delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità che compiono, tentano di compiere, partecipano o agevolano atti terroristici. Il regolamento di esecuzione inserisce nell’allegato del presente atto l’elenco corrispondente all’allegato II del regolamento base.

Base istruttoria e garanzie procedurali

Il Consiglio ha considerato le osservazioni presentate dagli interessati e le informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti sullo status nazionale dei soggetti elencati. Ove praticamente possibile, è stata comunicata a tutte le persone, gruppi o entità la motivazione dell’inserimento nell’elenco; inoltre, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è stata informata la possibilità di richiedere le motivazioni del Consiglio se non già comunicate.

Conferma delle misure restrittive sostanziali

Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti di cui all’articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 2580/2001 hanno adottato decisioni nei confronti di tutti i soggetti elencati per il loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, lettere i) e j). Di conseguenza, le misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2580/2001 devono continuare ad applicarsi.

Allegato con elenco dei soggetti designati

L’allegato elenca 13 persone fisiche e 23 tra persone giuridiche, gruppi ed entità, includendo varie denominazioni alternative e alias. Tra i soggetti figurano, tra gli altri, organizzazioni come Hamas, il PKK, l’LTTE, il PFLP, il PIJ, Hezbollah Military Wing, IRGC, NPA e The Base.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantiterrorismomisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni

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