Regolamento (UE) 2026/1908
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1908 della Commissione, del 30 luglio 2026, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna con urgenza la mappa unionale delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, alla luce dei nuovi focolai notificati in Croazia, Italia e Polonia e del costante mutamento della situazione epidemiologica. L’intervento sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ridefinendo le zone I, II e III in numerosi territori dell’Unione. L’obiettivo è contenere la diffusione della malattia e coordinare le misure di controllo applicabili ai movimenti di suini e prodotti derivati. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, in particolare, alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituito dal presente atto. Riguarda le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Spagna, Lituania, Bulgaria, Romania e altri territori specificamente individuati nelle tre parti dell’allegato. Produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non contiene esclusioni generali, ma solo delimitazioni territoriali puntuali delle zone interessate.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1908 della Commissione interviene in un contesto di forte dinamicità epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, l’articolo 71, paragrafo 3, per aggiornare le zone soggette a restrizioni istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Contesto e ratio dell’intervento
Nei considerando si evidenzia che la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti gravi sulla salute animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione delle partite di animali e prodotti derivati all’interno dell’Unione e verso Paesi terzi. La Commissione sottolinea che, dopo l’ultima modifica dell’allegato I operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1795, Italia, Polonia e Croazia hanno notificato nuovi focolai, rendendo necessario un nuovo aggiornamento urgente delle aree restrittive.
Modifiche alle zone soggette a restrizioni
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Il nuovo allegato ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III e specifica, per ciascuno Stato membro interessato, i territori sottoposti a restrizione con criteri dettagliati di delimitazione territoriale.
In particolare:
- in Croazia, le nuove notifiche di focolai in suini detenuti nella contea di Osijek-Baranja determinano l’innalzamento del livello di rischio di varie aree, con spostamento di specifiche zone verso la categoria restrizione III e revisione dei confini tra zone I, II e III;
- in Italia, un focolaio in suino selvatico in Toscana e ulteriori sviluppi epidemiologici comportano l’aggiornamento di varie aree, con ridefinizione dei confini tra zone I e II e delle corrispondenti zone di restrizione;
- in Polonia, diversi focolai in suini selvatici in regioni come Precarpazia, Pomerania e Pomerania occidentale impongono la modifica dei confini e la riclassificazione di territori già censiti nelle zone soggette a restrizioni.
La Commissione precisa che, nel delimitare le nuove aree, ha considerato anche la situazione epidemiologica delle zone circostanti, coerentemente con un approccio preventivo volto a contenere la diffusione della malattia.
Struttura dell’allegato sostitutivo
Il nuovo allegato I è articolato in tre parti:
- Parte I: zone soggette a restrizioni I;
- Parte II: zone soggette a restrizioni II;
- Parte III: zone soggette a restrizioni III.
Le zone sono elencate per Stato membro e, al loro interno, per unità territoriali amministrative o geografiche. In molti casi le delimitazioni sono estremamente puntuali e comprendono comuni, distretti, province, porzioni di frazioni o aree definite da strade, linee ferroviarie, corsi d’acqua, confini amministrativi e altri riferimenti cartografici. Il testo include, tra gli altri, territori in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Spagna, Lituania, Bulgaria e Romania.
Impatto pratico per operatori e professionisti
Per gli operatori della filiera suinicola e per i professionisti che assistono imprese agricole, allevamenti, macelli, trasportatori e operatori commerciali, il regolamento è rilevante perché incide sulla movimentazione di animali e prodotti nelle aree ricomprese nelle zone restrittive. La concreta applicazione delle misure continua a dipendere dal collocamento del sito interessato nelle zone I, II o III come aggiornate dall’allegato sostitutivo.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. La finalità è adeguare le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana alla situazione epidemiologica più recente, per limitare i rischi di ulteriore diffusione nell’Unione.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. Le zone I, II e III sono ridefinite per numerosi Stati membri, con modifiche specifiche soprattutto per Croazia, Italia e Polonia, ma anche per altri territori elencati nell’allegato.
Motivazione epidemiologica delle modifiche
I considerando richiamano nuovi focolai notificati in Croazia, Italia e Polonia e sottolineano che, data la vicinanza ad aree già soggette a restrizioni, il livello di rischio è aumentato. La Commissione precisa che, nella delimitazione delle nuove aree, ha tenuto conto anche della situazione epidemiologica delle zone circostanti.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell’allegato I sostitutivo
L’allegato distingue tre parti: Parte I per le zone soggette a restrizioni I, Parte II per le zone soggette a restrizioni II e Parte III per le zone soggette a restrizioni III. Per ciascuno Stato membro sono elencate aree amministrative, comuni, distretti, province o, in taluni casi, porzioni di territori definiti con riferimenti cartografici e infrastrutturali (strade, ferrovie, fiumi, confini comunali).
Conformità e urgenza
La Commissione dichiara che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Nei considerando viene evidenziata l’urgenza dell’intervento, per garantire un recepimento operativo tempestivo delle nuove restrizioni.
Come è indicizzato
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