Regolamento (UE) 2026/1895
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1895 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/1895 aggiorna l'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2020/1998. L'intervento risponde alla necessità di contrastare gravi violazioni dei diritti umani connesse a centri per le truffe gestiti o protetti da reti criminali organizzate nel sud-est asiatico, in particolare in Cambogia e Myanmar/Birmania. L'allegato I viene quindi modificato per includere sette persone fisiche e tre entità ritenute responsabili o coinvolte in tali condotte.
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 con l'iscrizione di sette persone fisiche e tre entità nell'elenco delle sanzioni UE per gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ambito del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani istituito dal regolamento (UE) 2020/1998. Produce effetti nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi inseriti nell'allegato I di tale regolamento; in questo atto sono aggiunte sette persone fisiche e tre entità. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica del regime sanzionatorio UE per gravi violazioni dei diritti umani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1895 del Consiglio interviene sul regime globale di sanzioni dell'Unione in materia di diritti umani istituito dal regolamento (UE) 2020/1998. La finalità è aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari di misure restrittive alla luce di condotte riconducibili a centri per le truffe e reti criminali transnazionali nel sud-est asiatico, considerati collegati a tratta di esseri umani, detenzione arbitraria, torture e altre gravi violazioni o abusi dei diritti umani.
Contesto e ratio dell'intervento
Nei considerando il Consiglio richiama l'impegno dell'Unione e degli Stati membri a promuovere e proteggere i diritti umani nel mondo e a rafforzare il ruolo dell'UE nella lotta contro gravi violazioni e abusi. Il regolamento si inserisce nel quadro delle preoccupazioni espresse dall'Unione per la proliferazione di centri per le truffe nel sud-est asiatico, spesso gestiti o protetti da reti della criminalità organizzata transnazionale e associati a sfruttamento, coercizione e violenza contro le vittime. In questo contesto, il Consiglio ritiene opportuno aggiungere all'allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 sette persone fisiche e tre entità.
Ambito di applicazione
L'atto non istituisce un nuovo regime autonomo, ma modifica un allegato del regolamento (UE) 2020/1998, che contiene l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive. L'effetto pratico è l'assoggettamento dei nuovi iscritti alle misure previste dal regime sanzionatorio UE. L'applicazione è immediata e uniforme in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifiche all'allegato I: persone fisiche
Nella rubrica "A. Persone fisiche" vengono inserite le seguenti persone:
- Chen Zhi, presidente del Prince Holding Group, indicato come coinvolto nell'agevolazione di centri per le truffe in Cambogia e Myanmar/Birmania tramite società di comodo; il testo gli attribuisce responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani, inclusa tratta di esseri umani e tortura.
- Zhu Zhongbaio, presidente di Jin Bei Group, associato a una rete di casinò e centri per le truffe a Sihanoukville, Cambogia; anche in questo caso il motivo è il coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani connesse alla gestione di tali strutture.
- Saw San Aung, capo di Stato maggiore del Democratic Karen Benevolent Army (DKBA).
- Sai Kyaw Hla, Maggiore Generale e presidente del comitato economico centrale del DKBA.
- Saw Steel, patrono del consiglio consultivo centrale del DKBA ed ex comandante in capo.
- Saw Sein Win, aiutante generale del DKBA.
- Saw Eh Le Htoo, colonnello del DKBA e gestore del centro per le truffe Deeko Park.
Per tutte queste persone il motivo ricorrente è il loro ruolo, diretto o di supporto, nell'agevolare centri per le truffe su larga scala e nel consentire condotte che comportano tratta di esseri umani, torture e trattamenti inumani o degradanti.
Modifiche all'allegato I: entità e organismi
Nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi" sono inserite tre entità:
- Democratic Karen Benevolent Army (DKBA), descritto come milizia etnica armata attiva in Myanmar/Birmania, soprattutto nello Stato Kayin/Karen e lungo il confine con la Thailandia.
- Prince Holding Group, conglomerata multimiliardaria con sede in Cambogia.
- Jin Bei Group, conglomerata attiva nel settore dell'intrattenimento e nella costruzione di casinò e centri per le truffe in Cambogia.
Le schede descrivono come tali entità abbiano permesso, protetto o direttamente gestito centri per le truffe, consentendo alle reti criminali di operare nelle aree sotto il loro controllo. I consideranda e le voci in elenco sottolineano che in tali centri le vittime vengono spesso trattenute contro la loro volontà, costrette a commettere truffe online, abusate e sottoposte a violenze, torture, rapimenti e detenzioni illegali.
Effetti giuridici e applicazione
L'articolo 1 rinvia espressamente all'allegato del regolamento di esecuzione per la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2020/1998. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore: il regolamento produce effetti dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Profili operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti italiani, il dato centrale è l'aggiornamento delle liste sanzionatorie UE: i soggetti inseriti entrano nell'area di applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2020/1998. Ne discendono, in concreto, gli usuali obblighi di verifica, screening e adeguamento dei presidi interni da parte di operatori economici, intermediari finanziari e soggetti sottoposti a obblighi di compliance che interagiscano con controparti internazionali. Il regolamento in esame non detta direttamente il contenuto delle singole misure, ma amplia il perimetro dei destinatari del regime sanzionatorio.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco sanzionatorio
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 secondo quanto riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'aggiornamento consiste nell'inserimento di nuove voci nelle sezioni dedicate alle persone fisiche e alle persone giuridiche, entità e organismi.
Nuove persone fisiche elencate
Sono aggiunte sette persone fisiche: Chen Zhi, Zhu Zhongbaio, Saw San Aung, Sai Kyaw Hla, Saw Steel, Saw Sein Win e Saw Eh Le Htoo. Le schede indicano ruoli, cittadinanza, dati anagrafici e motivi dell'inserimento, fondati sul loro coinvolgimento o sulla loro responsabilità nell'agevolare centri per le truffe associati a tratta di esseri umani, torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani e degradanti.
Nuove entità elencate
Sono aggiunte tre entità: Democratic Karen Benevolent Army, Prince Holding Group e Jin Bei Group. Per ciascuna sono indicati natura, sede o indirizzo, e motivi dell'inserimento, incentrati sull'agevolazione o gestione di centri per le truffe e sul collegamento a gravi violazioni dei diritti umani.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di diritto UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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