Regolamento (UE) 2017/2169
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2169 della Commissione, del 21 novembre 2017, relativo al formato e alle modalità di trasmissione delle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica in attuazione del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat le statistiche sui prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica, dando attuazione all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1952. La disciplina è di natura eminentemente tecnica e recepisce gli standard SDMX per garantire comparabilità, interoperabilità e recupero elettronico dei dati. Gli allegati definiscono in dettaglio la struttura dei file, le fasce di consumo, le componenti di prezzo da comunicare e la frequenza di trasmissione. Le informazioni sono trasmesse semestralmente per i dati principali e annualmente per la disaggregazione delle componenti, dei costi di rete e dei volumi di consumo.
Definizione del formato tecnico e delle modalità di trasmissione a Eurostat delle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri tenuti a trasmettere a Eurostat, in formato elettronico e tramite punto unico di accesso, i dati statistici sui prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica previsti dal regolamento (UE) 2016/1952. Riguarda sia i clienti civili sia i clienti finali non civili, con articolazione per fasce di consumo e con separata disciplina per gas naturale ed energia elettrica. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Le strutture tecniche di dettaglio sono contenute negli allegati I e II.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2169: formato e modalità di trasmissione delle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica
Il regolamento dà attuazione all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1952, che istituisce un quadro comune per statistiche comparabili sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica nell’Unione. La finalità è armonizzare il formato tecnico di trasmissione dei dati a Eurostat, in coerenza con gli استاندards SDMX e con l’esigenza di uno scambio elettronico efficiente tra Stati membri e Commissione.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento richiama il quadro stabilito dal regolamento (UE) 2016/1952, che riguarda i prezzi per clienti civili e clienti finali non civili. In base ai considerando, gli Stati membri devono trasmettere i dati in formato elettronico secondo modalità tecniche uniformi, definite dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e nel sistema statistico europeo.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai dati statistici sui prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica nell’Unione, relativi sia ai clienti civili sia ai clienti finali non civili. La trasmissione avviene mediante il punto unico di accesso, così da consentire a Eurostat il recupero automatizzato dei dati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Struttura generale della trasmissione
L’articolo 2 rinvia agli allegati, che contengono la struttura completa dei file di trasmissione. In entrambi i casi sono richieste informazioni generali comuni: paese, organizzazione dichiarante, persona di contatto, indirizzo e-mail, anno di riferimento e semestre. Per ogni fascia di consumo devono essere comunicati i dati delle tabelle 1, 2 e 4; la tabella 3 contiene dati aggregati come medie riferite a tutte le fasce.
Gas naturale: fasce di consumo e contenuto informativo
Per il gas naturale, l’allegato I distingue le fasce civili D1, D2 e D3, rispettivamente per consumi annui inferiori a 20 GJ, pari o superiori a 20 GJ ma inferiori a 200 GJ, e pari o superiori a 200 GJ. Per i clienti non civili le fasce vanno da I1 a I6, da meno di 1 000 GJ fino a 4 000 000 di GJ e oltre.
I dati da trasmettere comprendono:
- i livelli di prezzo principali: prezzo tasse escluse; prezzo al netto dell’IVA e di altre imposte recuperabili; prezzo comprensivo di tutti gli oneri e dell’IVA;
- la disaggregazione dettagliata del prezzo in componenti e sottocomponenti;
- i costi relativi alla rete, espressi in percentuale;
- i volumi di consumo, anch’essi in percentuale.
Per il gas naturale, i valori sono indicati in valuta nazionale per gigajoule, con riferimento al potere calorifico superiore. Le componenti dettagliate comprendono, tra l’altro, energia e approvvigionamento, rete, IVA, oneri relativi alle energie rinnovabili, oneri relativi alla capacità, imposte ambientali e altre imposte. Per i costi di rete, la tabella 3 distingue le quote medie di trasporto e distribuzione, espresse come percentuale del totale dei costi di rete.
Energia elettrica: fasce di consumo e contenuto informativo
Per l’energia elettrica, l’allegato II distingue le fasce civili DA, DB, DC, DD e DE, da meno di 1 000 kWh fino a 15 000 kWh e oltre. Per i clienti non civili le fasce vanno da IA a IG, da meno di 20 MWh fino a 150 000 MWh e oltre.
Anche per l’elettricità devono essere trasmessi:
- i livelli di prezzo principali: prezzo tasse escluse; prezzo al netto dell’IVA e di altre imposte recuperabili; prezzo comprensivo di tutti gli oneri e dell’IVA;
- la disaggregazione del prezzo in componenti e sottocomponenti;
- i costi relativi alla rete;
- i volumi di consumo.
I prezzi sono espressi in valuta nazionale per chilowattora. Le componenti dettagliate comprendono energia e approvvigionamento, rete, IVA, oneri relativi alle energie rinnovabili, oneri relativi alla capacità, imposte ambientali, tasse relative al settore nucleare e altre imposte. La tabella 3 richiede la ripartizione media dei costi di trasmissione e distribuzione sul totale dei costi di rete, espressa in percentuale.
Frequenza, unità di misura e codifiche tecniche
Le informazioni generali e i livelli di prezzo principali sono trasmessi semestralmente. Le componenti dettagliate, i costi di rete e i volumi di consumo sono invece trasmessi annualmente. Per tutti i campi sono previste indicazioni sullo stato di riservatezza e sullo stato di osservazione mediante elenchi di codici standard.
Per il gas naturale, i dati monetari sono espressi per GJ; per l’energia elettrica, per kWh. I volumi di consumo e i costi di rete sono espressi in percentuale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Trasmissione dei dati a Eurostat
I dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per clienti civili e non civili devono essere forniti a Eurostat mediante il punto unico di accesso, così da consentirne il recupero con strumenti elettronici (articolo 1).
Struttura tecnica della trasmissione
La struttura da utilizzare per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) è definita negli allegati I e II (articolo 2), che specificano campi, formati, unità di misura, frequenze e codifiche di riservatezza/osservazione.
Frequenza e contenuto dei dati
I dati principali sono trasmessi con frequenza semestrale; alcune componenti dettagliate, i costi di rete e i volumi di consumo sono trasmessi annualmente. Per ciascuna fascia di consumo devono essere comunicati i campi delle tabelle 1, 2 e 4; la tabella 3 contiene medie riferite a tutte le fasce di consumo.
Definizione delle fasce di consumo per il gas naturale
L’allegato I distingue le fasce civili D1, D2 e D3 e le fasce non civili I1-I6, sulla base del consumo annuo espresso in GJ. Le soglie vanno da meno di 20 GJ fino a oltre 4 000 000 di GJ.
Definizione delle fasce di consumo per l’energia elettrica
L’allegato II distingue le fasce civili DA-DE e le fasce non civili IA-IG, sulla base del consumo annuo espresso in kWh per i civili e in MWh per i non civili, da meno di 1 000 kWh fino a 150 000 MWh e oltre.
Componenti del prezzo e unità di misura
Per gas ed elettricità i prezzi devono essere comunicati per livello principale (tasse escluse, al netto dell’IVA e di altre imposte recuperabili, e comprensivi di tutti gli oneri e dell’IVA) e per componenti dettagliate: energia e approvvigionamento, rete, IVA e varie categorie di oneri e imposte. Le unità di misura sono la valuta nazionale per GJ per il gas e la valuta nazionale per kWh per l’elettricità.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 3).
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