Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/211

Regolamento delegato (UE) 2018/211 della Commissione, del 21 novembre 2017, che istituisce un piano in materia di rigetti per il salmone nel Mar Baltico

Normativa europea32018R0211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un nuovo piano in materia di rigetti per il salmone nel Mar Baltico, in continuità con il precedente regime scaduto a fine 2017. Esso introduce un’esenzione dall’obbligo di sbarco per il salmone catturato con determinati attrezzi da pesca, sulla base di un presunto elevato tasso di sopravvivenza. La misura si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 ed è adottata in attuazione della politica comune della pesca e della procedura di raccomandazione comune degli Stati membri interessati.

Piano in materia di rigetti per il salmone catturato nel Mar Baltico, con esenzione dall'obbligo di sbarco per specifici attrezzi da pesca.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca del salmone, dell’aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico, limitatamente alle catture di salmone effettuate con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa. Il regolamento disciplina l’attuazione dell’obbligo di sbarco nel solo ambito geografico delle divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId del Mar Baltico. Opera dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e sostituisce, per la parte relativa al salmone, il precedente piano in materia di rigetti scaduto il 31 dicembre 2017. Restano escluse dall’esenzione le catture di salmone effettuate con attrezzi diversi da quelli indicati; il pesce senza contingente disponibile o sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione deve essere rilasciato in mare nelle ipotesi contemplate.

Regolamento delegato (UE) 2018/211: piano in materia di rigetti per il salmone nel Mar Baltico

Il regolamento disciplina l’attuazione dell’obbligo di sbarco per il salmone nel Mar Baltico, in un contesto segnato dalla progressiva eliminazione dei rigetti prevista dalla politica comune della pesca. Esso sostituisce, per il periodo successivo al 31 dicembre 2017, il precedente piano in materia di rigetti adottato con il regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 e si fonda su una raccomandazione comune degli Stati membri interessati, valutata alla luce delle evidenze scientifiche sul tasso di sopravvivenza del salmone catturato con taluni attrezzi statici.

Contesto normativo e base giuridica

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca, che prevede l’obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura e consente alla Commissione, in assenza di piani pluriennali, di adottare piani in materia di rigetti ai sensi dell’art. 15, par. 6. Il testo precisa che l’obbligo di sbarco si applica alle attività di pesca del salmone dal 1° gennaio 2015, ma che per questo stock nel Mar Baltico manca un piano pluriennale specifico; da ciò deriva la necessità di un nuovo piano in materia di rigetti.

Procedura e fondamento scientifico

Il regolamento è stato adottato sulla base di una raccomandazione comune presentata il 31 maggio 2017 da Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico. La misura proposta è stata supportata da prove scientifiche elaborate dal forum regionale per la pesca nel Mar Baltico (BALTFISH) e verificate dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che ha ritenuto ragionevole presumere una bassa mortalità del pesce catturato con attrezzi che lo intrappolano in strutture statiche.

Esenzione dall’obbligo di sbarco

L’art. 3 introduce una deroga all’art. 15, par. 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013: l’obbligo di sbarco non si applica al salmone catturato con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa. Si tratta dell’elemento centrale del piano, giustificato dal richiamo all’alto tasso di sopravvivenza delle catture effettuate con tali attrezzi.

Gestione delle catture non sbarcabili

Per le catture di salmone effettuate nelle circostanze oggetto di esenzione, il regolamento stabilisce che il salmone catturato senza contingente disponibile, oppure al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, deve essere rilasciato in mare. Il testo non disciplina ulteriori procedure operative o di controllo.

Ambito geografico e definizioni

Ai fini del regolamento, il Mar Baltico è delimitato dalle divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId, secondo il richiamo al regolamento (CE) n. 218/2009. L’ambito materiale riguarda le attività di pesca del salmone, dell’aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico, ma la deroga operativa si concentra sul salmone e sui soli attrezzi indicati.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2018 e termina il 31 dicembre 2020. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e campo di applicazione

Il regolamento specifica le disposizioni per l’attuazione dell’obbligo di sbarco con riguardo al salmone catturato nell’ambito della pesca del salmone, dell’aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico (art. 1).

Definizione di Mar Baltico

Ai fini del regolamento, il Mar Baltico corrisponde alle divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId, come richiamate dall’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (art. 2).

Esenzione dall’obbligo di sbarco per il salmone

In deroga all’art. 15, par. 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco non si applica al salmone catturato con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa (art. 3, par. 1).

Gestione delle catture senza contingente o sotto taglia

Il salmone catturato senza contingente disponibile, oppure di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nelle ipotesi di esenzione, deve essere rilasciato in mare (art. 3, par. 2).

Durata e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 (art. 4).

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse biologiche marine

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.