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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/405

Regolamento delegato (UE) 2018/405 della Commissione, del 21 novembre 2017, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2018/405 corregge errori di traduzione presenti in alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 575/2013, che disciplina i requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento. Le rettifiche riguardano in particolare disposizioni sull'articolo 429 bis e sull'articolo 429 ter, introdotte dal regolamento delegato (UE) 2015/62. L'atto precisa inoltre che la sua applicazione decorre dal 18 gennaio 2015, per garantire certezza del diritto e coerenza con la disciplina già in vigore.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento, con applicazione retroattiva al 18 gennaio 2015.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica, quale atto di rettifica, al regolamento (UE) n. 575/2013 e incide solo su alcune versioni linguistiche specifiche di tale regolamento: neerlandese, ceca e lituana. Le correzioni riguardano disposizioni inserite dal regolamento delegato (UE) 2015/62 in materia di coefficiente di leva finanziaria e trattamento delle garanzie reali finanziarie. L'atto è applicabile a decorrere dal 18 gennaio 2015, in coerenza con la data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/62, e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento delegato (UE) 2018/405 interviene sul regolamento (UE) n. 575/2013, che contiene la disciplina prudenziale applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento. La Commissione evidenzia che alcune versioni linguistiche del testo consolidato presentavano errori di traduzione o di rinvio relativi a disposizioni introdotte dal regolamento delegato (UE) 2015/62 sul coefficiente di leva finanziaria.

Contesto e ragioni della rettifica

Nei considerando la Commissione segnala tre criticità: nella versione neerlandese un rimando errato all'articolo 429 bis, paragrafo 3, terzo comma, restringeva indebitamente l'ambito delle condizioni richieste agli operatori; nella versione ceca l'articolo 429 ter, paragrafo 4, attribuiva il significato opposto a una condizione che regola l'utilizzo del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie; nella versione lituana vi era un errore nella determinazione della maggiorazione prevista dalla medesima disposizione. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

Ambito materiale della correzione

L'intervento non modifica la sostanza generale della disciplina prudenziale, ma chiarisce il testo in alcune lingue ufficiali per riallinearlo alle altre versioni linguistiche e al contenuto normativo voluto dal legislatore. Le disposizioni interessate sono quelle dell'articolo 429 bis e dell'articolo 429 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, come inserite dal regolamento delegato (UE) 2015/62.

Decorrenza ed effetti temporali

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 18 gennaio 2015. La retroattività è espressamente giustificata da esigenze di certezza del diritto e serve ad allineare gli effetti della rettifica alla data di efficacia del regolamento delegato (UE) 2015/62.

Portata pratica per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistono enti creditizi e imprese di investimento, il regolamento ha rilievo soprattutto interpretativo: le versioni linguistiche corrette devono essere lette in conformità alle altre versioni autentiche del regolamento (UE) n. 575/2013. L'atto non introduce nuovi obblighi autonomi, ma elimina ambiguità potenzialmente rilevanti in materia di coefficiente di leva finanziaria e trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Disposizioni principali

Rettifica delle versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Corregge errori presenti nelle versioni neerlandese, ceca e lituana del regolamento (UE) n. 575/2013. Le correzioni incidono sull'articolo 429 bis, paragrafo 3, terzo comma, e sull'articolo 429 ter, paragrafo 4, entrambi inseriti dal regolamento delegato (UE) 2015/62. In particolare, viene corretto un rimando errato nella versione neerlandese, il significato opposto attribuito in ceca a una condizione per l'uso del metodo semplificato per le garanzie reali finanziarie, e un errore lituano relativo alla determinazione della maggiorazione.

Base giuridica e finalità

L'adozione avviene sulla base dell'articolo 456, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013. La finalità dichiarata è la rettifica di errori linguistici che alteravano la portata applicativa o il significato di alcune condizioni, al fine di assicurare certezza del diritto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica tuttavia retroattivamente a decorrere dal 18 gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/62.

Natura obbligatoria e diretta applicabilità

L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica del regolamento UE.

Come è indicizzato

Materieservizi bancarirequisiti prudenzialimercati finanziaricoefficienti patrimonialicoordinamento normativo

Testo integrale

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