Regolamento (UE) 2018/188
Regolamento delegato (UE) 2018/188 della Commissione, del 21 novembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il piano in materia di rigetti già istituito per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali. La finalità è prorogare fino al 2020 alcune esenzioni "de minimis" e altre misure già valutate positivamente, sulla base di una raccomandazione comune degli Stati membri interessati e delle valutazioni scientifiche richiamate dalla Commissione. La modifica interviene sul regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 e si applica dal 1o gennaio 2018.
Modifica del piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali, con proroga fino al 2020 di talune esenzioni e misure tecniche già previste dal regolamento delegato (UE) n. 1394/2014.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali interessate dal regolamento delegato (UE) n. 1394/2014, in particolare alle flotte che operano con reti da traino pelagiche (OTM e PTM) e con ciancioli (PS) nelle divisioni CIEM VIII, IX e X e nelle divisioni Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0. Riguarda specificamente le catture di melù, tonno bianco, acciuga, sgombro, suro e sugarello cileno, nonché le esenzioni dal divieto di rigetto previste nel quadro dell’obbligo di sbarco. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2018; la modifica estende la durata di talune misure fino al 31 dicembre 2020.
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 sul piano in materia di rigetti nelle acque sudoccidentali
Il regolamento interviene sul piano in materia di rigetti già adottato per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali, nell’ambito della politica comune della pesca e dell’obbligo di sbarco introdotto dal regolamento (UE) n. 1380/2013. La Commissione motiva la modifica con la necessità di prorogare misure flessibili già esistenti, sulla base della raccomandazione comune presentata dagli Stati membri interessati e delle valutazioni scientifiche disponibili.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti tramite l’obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. L’articolo 15, paragrafo 6, dello stesso regolamento consente alla Commissione di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta, sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e previa consultazione dei consigli consultivi competenti. Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 aveva istituito un piano specifico per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali, con scadenza fissata al 31 dicembre 2017.
Raccomandazione comune e valutazione scientifica
Il testo dà atto che Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, Stati membri con interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali, hanno presentato il 2 giugno 2017 una raccomandazione comune, dopo consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e del consiglio consultivo per gli stock pelagici. La raccomandazione proponeva di prorogare le esenzioni "de minimis" con soglie riviste per specifiche specie e sistemi di pesca. Gli Stati membri hanno fornito elementi di prova dei costi sproporzionati di trattamento delle catture indesiderate; il gruppo di esperti dello CSTEP ha ritenuto tali argomentazioni fondate, in assenza di informazioni scientifiche contrarie.
Esenzioni "de minimis" prorogate e soglie applicabili
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014. In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, restano quindi ammessi rigetti limitati per:
- melù: fino al 6% nel 2018 e al 5% nel 2019 e 2020 delle catture annue nella pesca industriale al traino pelagico con reti OTM nella divisione CIEM VIII, con trasformazione a bordo per base di surimi;
- tonno bianco: fino al 6% nel 2018 e al 5% nel 2019 e 2020 delle catture annue nella grande pesca pelagica con reti PTM nella divisione CIEM VIII;
- acciuga, sgombro e suro: fino al 4% nel 2018, 2019 e 2020 delle catture annue nella pesca al traino pelagico con reti OTM nella divisione CIEM VIII;
- suro, sugarello cileno e sgombro: fino al 4% nel 2018, 2019 e 2020 delle catture annue con ciancioli (PS) nelle divisioni CIEM VIII, IX e X e nelle divisioni Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;
- acciuga: fino all’1% nel 2018, 2019 e 2020 delle catture annue con ciancioli nelle medesime aree.
Proroga di esenzione per sopravvivenza e taglia minima di riferimento
Il regolamento proroga fino al 2020 anche due misure già previste dal regolamento delegato (UE) n. 1394/2014: l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per acciuga, suro, sugarello cileno e sgombro catturati nella pesca artigianale con ciancioli, e la specifica taglia minima di riferimento per la conservazione dell’acciuga. La Commissione afferma che la valutazione positiva effettuata dallo CSTEP nel 2014 resta valida per il triennio successivo.
Durata di applicazione e decorrenza
L’articolo 1 modifica l’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014, stabilendo che esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020. Il nuovo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2018, così da garantire continuità al piano in materia di rigetti dopo la scadenza del 31 dicembre 2017.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore, il regolamento conferma e prolunga il quadro di flessibilità già esistente per alcune catture pelagiche nelle acque sudoccidentali. In termini operativi, ciò consente di gestire i rigetti entro limiti quantitativi predeterminati, differenziati per specie, tipo di attrezzo, area geografica e anno di applicazione, con impatto diretto sulla pianificazione delle campagne di pesca e sulla conformità alle regole dell’obbligo di sbarco.
Disposizioni principali
Proroga e rimodulazione delle esenzioni "de minimis"
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 e conferma, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la possibilità di rigettare quantitativi limitati di catture per specifiche specie e specifici sistemi di pesca. Le soglie autorizzate sono: per il melù, fino al 6% nel 2018 e al 5% nel 2019 e 2020 delle catture annue nella pesca industriale al traino pelagico con OTM nella divisione CIEM VIII, con trasformazione a bordo per base di surimi; per il tonno bianco, fino al 6% nel 2018 e al 5% nel 2019 e 2020 nella grande pesca pelagica con PTM nella divisione CIEM VIII; per acciuga, sgombro e suro, fino al 4% nel 2018, 2019 e 2020 nelle catture con OTM nella divisione CIEM VIII; per suro, sugarello cileno e sgombro, fino al 4% e per l’acciuga fino all’1% nel 2018, 2019 e 2020 nelle catture con ciancioli (PS) nelle divisioni CIEM VIII, IX, X e Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.
Proroga delle misure su esenzione per sopravvivenza e taglia minima di riferimento
Le misure previste dagli articoli 2 e 4 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014, cioè l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per acciuga, suro, sugarello cileno e sgombro catturati nella pesca artigianale con ciancioli e la specifica taglia minima di riferimento per la conservazione per l’acciuga, sono prorogate fino al 2020. La Commissione richiama la valutazione positiva dello CSTEP del 2014 e ritiene ancora validi gli elementi di base di tale valutazione per i tre anni successivi.
Nuova durata di applicazione del piano in materia di rigetti
L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014, stabilendo che il regolamento si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.
Entrata in vigore e applicazione retrodatata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2018. La Commissione giustifica l’entrata in vigore immediata con l’impatto diretto sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca della flotta dell’Unione.
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